Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Cassazione Civile 11212/2022 – Opposizione all’esecuzione per obblighi di fare e opposizione all’ingiunzione ex art. 614 c.p.c. – Pendenza avanti allo stesso ufficiale giudiziario – Sospensione necessaria ex art. 295 cpc

Richiedi un preventivo

Ordinanza 11212/2022

 

Opposizione all’esecuzione per obblighi di fare e opposizione all’ingiunzione ex art. 614 c.p.c. – Pendenza avanti allo stesso ufficiale giudiziario – Sospensione necessaria ex art. 295 cpc – Esclusione

Nel caso in cui pendano avanti allo stesso ufficio giudiziario sia l’opposizione avente ad oggetto l’accertamento degli specifici lavori da eseguire coattivamente ex art. 612 c.p.c., sia l’opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. relativo alle spese anticipate dal creditore per i lavori già effettuati, è illegittima l’ordinanza che dispone la sospensione del secondo giudizio per pregiudizialità logica del primo, non essendo configurabile un’ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e dovendo il giudice del procedimento “pregiudicato” rimettere gli atti al presidente del tribunale per la valutazione circa la riunione delle cause per ragioni di connessione.

Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 6-4-2022, n. 11212   (CED Cassazione 2022)

Art. 295 cpc (Sospensione necessaria del processo) – Giurisprudenza

Art. 615 cpc (Opposizione all’esecuzione) – Giurisprudenza

Art. 2697 cc (Onere della prova) – Giurisprudenza

 

 

RITENUTO CHE:

1. – (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) quali eredi di Francesca Crimi, hanno ottenuto un titolo esecutivo che obbliga la (OMISSIS) SPA a compiere lavori su immobili di loro proprietà.

Ne è seguito un giudizio volto ad accertare l’esatto ambito di questi obblighi di fare, ossia quali lavori dovessero essere compiuti esattamente da (OMISSIS): giudizio nel quale quest’ultima sostiene che i lavori pretesi dai ricorrenti sono maggiori e diversi da quelli cui costoro hanno diritto.

Poichè i ricorrenti hanno anticipato le somme per i lavori ed hanno ottenuto l’ingiunzione di pagamento di tali somme, ex art. 614 c.p.c., (OMISSIS) ha proposto opposizione a tale titolo sostenendo che quelle somme erano per l’appunto volte a recuperare lavori cui i ricorrenti non avevano diritto, e cui (OMISSIS) non era obbligata: questione questa che era in corso di accertamento nell’altro giudizio.

2. – Conseguentemente, dunque, pendono davanti a giudici diversi due procedimenti: l’uno volto ad accertare quali lavori (OMISSIS) è obbligata a realizzare e l’altro volto a contestare il corrispettivo dei lavori pretesi dai ricorrenti, ossia la somma che è stata loro liquidata per avere anticipato le spese di realizzazione di quei lavori.

3. – Il giudice di questo secondo giudizio ha disposto la sospensione poichè ha ritenuto che l’altro giudizio, ossia quello sui lavori che andrebbero effettuati, è pregiudicante da un punto di vista logico: il primo avente ad oggetto l’an il secondo avente ad oggetto il quantum.

4. – Avverso tale ordinanza hanno proposto regolamento necessario di competenza i creditori della procedura esecutiva, mentre (OMISSIS) ha depositato controricorso con cui chiede il rigetto del regolamento. Anche il PG ha chiesto che il ricorso venga rigettato.

CONSIDERATO CHE:

5. – Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 295 c.p.c..

Essi sostengono che non v’è alcun nesso tecnico-giuridico tra i due giudizi ma semmai un nesso di pregiudizialità di tipo logico: in sostanza il giudizio cosiddetto pregiudicante ha ad oggetto l’accertamento dell’obbligo di fare, e precisamente quali siano i lavori cui è tenuta (OMISSIS), mentre il giudizio di opposizione alla ingiunzione ex art. 614 c.p.c., ha ad oggetto la correttezza della somma che è stata liquidata a corrispettivo dei lavori direttamente effettuati dai creditori.

Secondo i ricorrenti, dunque, il rapporto tra i due giudizi non dà luogo ad una ipotesi di sospensione necessaria di quello asseritamente pregiudicato, ma dovrebbe trovare applicazione la regola di cui all’art. 337 c.p.c..

Il motivo è fondato, ma per altre ragioni.

Invero, i due giudizi pendevano, al momento in cui è stato emesso il provvedimento impugnato, davanti a due giudici dello stesso ufficio giudiziario, il Tribunale di Agrigento, con la conseguenza che, attesa la loro connessione -al di là del rapporto di eventuale pregiudizialità- i ricorsi avrebbero potuto essere riuniti.

L’ordinanza di sospensione dell’uno in attesa della definizione dell’altro è stata dunque emessa senza tener conto che il procedimento sospeso poteva invece essere riunito – mandando al Presidente gli atti per le relative valutazioni – a quello connesso.

In sostanza, quando l’ordinanza di sospensione, qui impugnata, è stata emessa vi erano i presupposti per la riunione e pertanto, allo stato di quegli atti, la sospensione è illegittima.

L’accoglimento del regolamento per una ragione diversa, nonchè la complessità delle questioni soggiacenti il ricorso, costituiscono motivo di compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio. Compensa le spese.

Roma 17 marzo 2022