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Cassazione Civile 11242/2022 – Esecuzione forzata – Precetto – Menzione dell’apposizione della formula esecutiva sul mutuo fondiario azionato

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Ordinanza 11242/2022

 

Esecuzione forzata – Precetto – Menzione dell’apposizione della formula esecutiva sul mutuo fondiario azionato – Necessità – Esclusione

Il precetto fondato su titolo esecutivo costituito da mutuo fondiario non deve necessariamente indicare l’apposizione della formula esecutiva sull’atto, né la data di esecuzione di detta formalità, non trovando applicazione – nemmeno in via analogica – il disposto dell’art. 654, comma 2, c.p.c.

Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 6-4-2022, n. 11242   (CED Cassazione 2022)

Art. 480 cpc (Forma del precetto) – Giurisprudenza

 

 

RILEVATO CHE:

– il 13/6/2018 la (OMISSIS) S.p.A. notificava ad (OMISSIS) un atto di precetto, indicando che le somme pretese si riferivano a titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data (OMISSIS) per atto notarile a ministero del Dott. (OMISSIS), notaio in (OMISSIS) (rep. N. (OMISSIS)); nell’atto di intimazione la creditrice precisava altresì che l’importo originariamente erogato era di Euro 400.000, che il mutuatario si era reso inadempiente ed era stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine, rimanendo debitore della somma complessivamente indicata di Euro 390.398,89 (oltre a successive spese ed interessi), e che la banca, in virtù del citato titolo “in suo possesso munito della formula esecutiva, del quale si omette la notifica ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, art. 41”, intendeva agire per il recupero del proprio credito;

– avverso tale atto di precetto (OMISSIS) proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c., comma 1, deducendo la nullità dell’atto per l’omessa indicazione dell’apposizione della formula esecutiva sul predetto atto notarile e della data in cui detta formalità era stata eseguita; si costituiva la banca opposta rilevando che l’omessa indicazione della data di apposizione della formula non determinava alcuna nullità del precetto e che, comunque, non poteva essersi determinato alcun pregiudizio per l’intimato, con conseguente eventuale sanatoria dell’invalidità;

– il Tribunale di Siena, non concessi i termini ex art. 183 c.p.c., comma 6 (richiesti dall’opposta), disponeva la discussione orale della causa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. e, all’esito, con la sentenza n. 1464 del 19/12/2018, accoglieva l’opposizione;

– riteneva il giudice di merito che la mancata menzione, nel precetto, dell’apposizione della formula esecutiva e della data di esecuzione della formalità costituissero un vizio insanabile del precetto in ordine all’identificazione del titolo esecutivo e alla sua esecutività, in quanto – in mancanza della notificazione del mutuo fondiario ex art. 41 T.U.L.B. – l’atto di intimazione avrebbe dovuto precisare i predetti elementi;

– avverso la suddetta sentenza (OMISSIS) S.p.A. proponeva ricorso per cassazione (affidato a cinque motivi);

– resisteva con controricorso (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), che è pure destinataria del ricorso introduttivo in quanto le spese di lite del grado di merito sono state distratte a suo favore, quale procuratore antistatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.; la parte controricorrente depositava memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO CHE:

– dev’essere prioritariamente esaminato – in quanto fondato e assorbente le ulteriori censure – il terzo motivo del ricorso, col quale la (OMISSIS) ha dedotto (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione dell’art. 480 c.p.c., comma 2, e Decreto Legislativo n. 385 del 1993, art. 41, comma 1, per avere il Tribunale dichiarato la nullità del precetto in ragione della mancata menzione dell’apposizione della formula esecutiva o della data in cui essa era stata apposta;

– sostiene la ricorrente che la giurisprudenza richiamata a supporto della decisione è inconferente rispetto al titolo azionato (mutuo fondiario), per il quale non è prevista una norma analoga a quella contenuta nell’art. 654 c.p.c.;

– dall’esame della sentenza impugnata e dai riferimenti giurisprudenziali in essa contenuti emerge chiaramente che il Tribunale di Siena ha ritenuto di applicare al mutuo fondiario – non soggetto a previa notificazione ex art. 41, comma 1, TUB – la disciplina dell’art. 654 c.p.c., comma 2, per la notificazione del precetto relativo ad un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo dopo la sua notificazione (disposizione codicistica che è stata oggetto di numerose pronunce: ex multis, tra le più recenti, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1928 del 28/01/2020, Rv. 656889-01);

– l’art. 654 c.p.c., comma 2 (“Ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula”) è, però e con ogni evidenza, norma speciale e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, sicchè non è consentita la sua applicazione all’ipotesi di un titolo diverso dal decreto ingiuntivo e, cioè, del mutuo fondiario, sebbene neppure di questo sia prescritta la preventiva notificazione (art. 41, comma 1, TUB);

– si osserva, peraltro, che nemmeno sussistono i presupposti per un’analogia, perchè il mutuo fondiario non è soggetto ad alcuna notificazione al debitore in quanto titolo contrattuale, esecutivo ab origine, già noto o comunque conoscibile (anche dagli aventi causa dell’originario mutuatario, dato che allo stesso si accompagna un’iscrizione ipotecaria); al contrario, il provvedimento monitorio reso inaudita altera parte deve essere reso noto al debitore ingiunto e consegue l’esecutorietà in caso di mancanza di opposizione o di pronuncia giudiziale di rigetto (o di pronunce a quella assimilabili);

– è dunque errata la statuizione del Tribunale di Siena che – richiamando la giurisprudenza formatasi sull’art. 654 c.p.c. – pretende che l’atto di precetto del creditore fondiario debba contenere specifiche indicazioni sulla data di apposizione della formula esecutiva sul titolo contrattuale, essendo invece sufficienti ad individuare il titolo azionato gli elementi che univocamente lo identifichino (e, cioè, esattamente quelli riportati nell’intimazione di (OMISSIS));

– deve quindi cassarsi la gravata sentenza, con rimessione al giudice di merito, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

– restano assorbite le altre censure svolte dalla ricorrente.

P.Q.M.

la Corte;

accoglie il terzo motivo del ricorso;

dichiara assorbiti gli altri motivi;

cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Siena, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 1° febbraio 2022.