Ordinanza 11300/2023
Cancellazione del difensore del ricorrente dall’albo degli avvocati cassazionisti dopo il deposito del ricorso – Interruzione del giudizio – Esclusione – Rinvio a nuovo ruolo con comunicazione alla parte interessata
La cancellazione del difensore del ricorrente dall’albo degli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori non comporta l’interruzione del giudizio di cassazione, ma consente alla Corte di rinviarlo ad altra udienza (o adunanza), previa comunicazione alla parte dell’ordinanza di differimento, al fine di garantire a quest’ultima la possibilità di nominare un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità, secondo i principi del giusto processo, va garantita anche nel giudizio di legittimità in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito.
Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 28-4-2023, n. 11300 (CED Cassazione 2023)
Art. 301 cpc (Morte o impedimento del procuratore)
Considerato che,
osserva il Collegio come sia stata acquisita agli atti del giudizio un
certificato del “Comitato per la tenuta dell’albo speciale degli avvocati
cassazionisti ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di
cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori” del 12/1/2023
attestante l’avvenuta cancellazione dell’avv.to (OMISSIS)
(unico difensore della società odierna ricorrente) dall’Albo degli
avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di
cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;
tale cancellazione è avvenuta, con deliberazione assunta dal
predetto Comitato, in data 18/9/2020 (con decorrenza dal 23/6/2020);
ciò posto, rilevato che tutti gli atti depositati in giudizio a firma
dell’avvocato (OMISSIS) (dal ricorso al controricorso depositato al
fine di resistere al ricorso incidentale della controparte) appaiono
formati in data anteriore a quella di decorrenza della cancellazione
dall’Albo del ridetto difensore, ritiene il Collegio di dover fare
applicazione, al caso di specie, dell’orientamento fatto proprio dalla
giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, nel giudizio di
cassazione, la sospensione disciplinare a tempo indeterminato
dell’unico difensore (e, a fortiori, la relativa cancellazione dall’Albo
professionale) non comporta l’interruzione del giudizio ma,
eventualmente, consente alla Corte di cassazione, per garantire
l’effettività del diritto di difesa, di rinviare il processo ad altra udienza
(od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza
e a fronte della personale comunicazione dell’ordinanza di differimento,
per nominare un nuovo difensore (v., in senso conforme, Sez. 3,
le ragioni che, nei casi come quello in esame, militano a sostegno
dell’esigenza di un rinvio a nuovo ruolo, con la comunicazione, alla
parte interessata del venir meno del proprio (unico) difensore
originario, della facoltà di munirsi di un nuovo difensore, risultano
d’altro canto riconosciute dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, là
dove hanno rilevato come, nel giudizio di cassazione, la morte
dell’unico difensore (cui dev’essere processualmente equiparata la
relativa cancellazione dall’Albo professionale), avvenuta dopo il
deposito del ricorso e prima dell’udienza di discussione, ed attestata
dalla relata di notifica dell’avviso di udienza, determina la necessità di
rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte
personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un
nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente
sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, la
cui inviolabilità dev’essere garantita nel giudizio di cassazione in
termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i
principi del giusto processo, considerato che l’udienza di discussione
rappresenta, per tradizione storica e secondo la disciplina positiva, un
momento tutt’altro che secondario nello svolgimento del giudizio di
cassazione; fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale
comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo
difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti
prescritti dall’art. 377, secondo comma, cod. proc. civ. (Sez. U,
Sentenza n. 1206 del 23/01/2006, Rv. 585537 – 01; Sez. U, Sentenza
n. 477 del 13/01/2006, Rv. 585538 – 01);
è appena il caso di sottolineare come la mancata previsione della
discussione dell’odierno ricorso in udienza pubblica (essendo stata la
relativa trattazione prevista nelle forme dell’adunanza camerale, ai
sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.), debba ritenersi, con riguardo al caso di
specie, del tutto irrilevante, attesa la permanenza, in ogni caso, delle
prerogative di intervento dei difensori nel procedimento in camera di
consiglio, attraverso la facoltà di deposito di memorie scritte (ai sensi
del medesimo art. 380-bis.1 c.p.c.), per loro natura destinate ad
arricchire e sostenere, in chiave argomentativa, le ragioni di difesa
della parte rappresentata;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di dare
comunicazione della fissazione della successiva nuova adunanza alla
parte ricorrente personalmente, onde consentirle di provvedere
all’eventuale nomina di un nuovo difensore.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile, il 16 marzo 2023.