Sentenza 11377/2015
Spendita del nome del rappresentato – Elementi
Poiché la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui e’ elemento costitutivo della pretesa che il terzo contraente intenda far valere in giudizio sulla base di detto negozio, non costituisce eccezione, e pertanto non ricade nelle preclusioni previste dagli articoli 167 e 345 c.p.c., la deduzione della inefficacia per lo pseudo rappresentato del contratto concluso dal falsus procurator; ne consegue che, ove il difetto di rappresentanza risulti dagli atti, di esso il giudice deve tener conto anche in mancanza di specifica richiesta della parte interessata, alla quale, a maggior ragione, non e’ preclusa la possibilità di far valere la mancanza del potere rappresentativo come mera difesa.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 03-06-2015, n. 11377
Giurisprudenza art. 1388 cc (Contratto concluso dal rappresentante)