Sentenza 11379/2016
Domanda risarcitoria proposta verso il concessionario per illecita iscrizione d’ipoteca esattoriale – Fattispecie anteriore al d.l. n. 223 del 2006 – Giurisdizione ordinaria
In tema di riscossione tributaria, la domanda risarcitoria proposta verso il concessionario per illecita iscrizione d’ipoteca esattoriale in fattispecie anteriore all’entrata in vigore dell’art. 35, comma 26 quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, non può essere respinta dal giudice ordinario a ragione della devoluzione al giudice tributario della pretesa a cautela della quale l’ipoteca è stata iscritta, poiché tale pretesa è solo il presupposto di legittimità della condotta del concessionario e riguarda una questione pregiudiziale conoscibile dal giudice ordinario, cui è devoluta la domanda principale risarcitoria.
Cassazione Civile, Sezioni unite, Sentenza 31 maggio 2016, n. 11379 (CED Cassazione 2016)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- – La domanda di risarcimento del danno patito per un’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente di riscossione per l’importo complessivo di Euro 5.518,48, proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), accolta in primo grado dal tribunale di Milano, fu invece respinta dalla corte di appello di quel capoluogo con la sentenza la cui cassazione è in questa sede invocata.
- – In particolare, l’azione era stata introdotta dal (OMISSIS) con atto di citazione notificato il giorno 11.11.05, in relazione ad una comunicazione di (OMISSIS) del 27.12.04, con domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei danni da illegittima iscrizione di ipoteca su di un suo bene immobile in (OMISSIS) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77, per un complessivo importo di Euro 5.518,48, pari al doppio di una pretesa tributaria insoluta; l’attore aveva fondato la sua pretesa: da una parte, sull’estinzione della pretesa tributaria, sia perchè in parte condonata (quanto all’imposta di registro, per Euro 667,68 su annualità di locazione pluriennale), sia perchè in parte annullata con giudicato tributario (quanto alla TARSU del Comune di Capo d’Orlando per gli anni dal 1996 al 1999 compresi), sia perchè infine in parte pagata (quanto alla TARSU del medesimo Comune per gli anni 2001 e 2002); dall’altra parte, sull’insussistenza dei presupposti cautelari e sulla sproporzione della misura adottata, anche in relazione al suo stato patrimoniale e reddituale.
- – Contestata dall’ (OMISSIS) la domanda, essa era stata accolta dal tribunale di Milano, che la condannò al risarcimento, quantificato in Euro 6.000 per il pregiudizio del (OMISSIS) alla trattativa di vendita del bene patito per l’iscrizione ed in Euro 3.000 per il danno non patrimoniale; tuttavia, con sentenza n. 130 del 16.1.13 la corte di appello ambrosiana aveva poi accolto il gravame del concessionario e, in riforma della sentenza di primo grado, respinto la domanda dell’odierno ricorrente, ritenendo sindacabile dal giudice ordinario la correttezza dell’operato dell’agente della riscossione spa solo alla stregua dei presupposti formali dell’esistenza di un debito quale risultante da un ruolo, della notifica della cartella esattoriale e del decorso dei termini, così reputando a sè preclusa, spettando la relativa giurisdizione alle commissioni tributarie, la cognizione della debenza o della legittimità sostanziale dell’iscrizione a ruolo del tributo.
- – (OMISSIS) ricorre oggi, affidandosi a due motivi ed illustrandoli con memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., per la cassazione della sentenza della corte di appello di Milano, pubblicata col n. 130 in data 16.1.13; l’intimata, oggi (OMISSIS) spa, ha depositato una “memoria di costituzione”, di cui non consta però la notificazione al ricorrente, con la quale ha chiesto di partecipare all’udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- – Va, in via preliminare, rilevata l’inammissibilità dell’atto con cui (OMISSIS) spa, ha inteso prendere parte al giudizio di legittimità, trattandosi di una “memoria di costituzione” non notificata alla controparte e per di più in forza di mandato che si predica allegato ad essa.
- – In base al tenore testuale dell’articolo 370 c.p.c., ed alla sua costante interpretazione da parte di questa Corte regolatrice, la parte contro la quale è diretto il ricorso per cassazione, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso da notificare al ricorrente; in mancanza di notifica, peraltro, la medesima potrebbe sì partecipare alla discussione con un difensore, ma pur sempre alla condizione che questi sia munito di idonea procura speciale, la quale poi, in assenza di un rituale controricorso notificato a controparte, non può essere apposta validamente a margine o in calce ad alcun altro atto, per quanto variamente denominato, meramente depositato nella cancelleria della Corte suprema di Cassazione ed in base a mandato con sottoscrizione del mandante munita della mera autenticazione del difensore, trattandosi di atti che esulano dal paradigma dei soli atti ammessi nel giudizio di legittimità (in tali espressi termini: Cass. Sez. Un., 12 marzo 2003, n. 3602) e non estendendosi pertanto ad essi lo speciale potere di certificazione del difensore, previsto dall’articolo 83, terzo comma, cod. proc. civ. (nello stesso senso: Cass. 9 settembre 2008, n. 22928; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25735). Da tale consolidato orientamento non vi è ragione di discostarsi: e, pertanto, irritualmente ha partecipato al giudizio di legittimità l’intimata.
- – Ciò posto, si rileva che il ricorrente si duole:
– col primo motivo, di “violazione e falsa applicazione dell’articolo 37 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 1”, per “illegittimo diniego di giurisdizione sui presupposti sostanziali della impugnata iscrizione ipotecaria”;
– col secondo motivo, di “violazione e falsa applicazione Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 76 e 77, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, per “illegittimità dell’iscrizione di ipoteca non consentita dall’entità del credito erariale presupposto e difetto di motivazione sul punto”.
- – Il primo motivo di censura, che involge una declinatoria di fatto della giurisdizione nonostante il formale tenore di rigetto della domanda da parte della corte territoriale, è fondato.
La controversia, intrapresa dal (OMISSIS) dinanzi al tribunale ordinario di Milano con citazione notificata il giorno 11.11.05, ha ad oggetto un’iscrizione ipotecaria eseguita ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 603, articolo 77, comunicata all’odierno ricorrente con atto dell’agente della riscossione in data 27.12.04: alla fattispecie, pertanto, si applica ratione temporis la disciplina anteriore alla riforma introdotta dal Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 35, comma 26 quinquies, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che ha ampliato la categoria degli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie, ad esse devolvendo espressamente anche le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento d’iscrizione di ipoteca sugli immobili, al quale l’Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77.
- – Sul punto, queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di statuire che, “qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato o di altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, non potendo sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie; infatti, anche nel campo tributario, l’attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, per cui è consentito al giudice ordinario – al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato – accertare se vi sia stato, da parte dell’Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo” (Cass. Sez. Un., 4 gennaio 2007, n. 15, relativa ad una domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla notificazione di una cartella esattoriale relativa a tassa automobilistica risultata non dovuta perchè già pagata).
- – In termini ancora più netti, “la domanda proposta nei confronti del concessionario per la riscossione dei tributi, avente ad oggetto il comportamento asseritamente illecito – prospettato come causa del danno lamentato e del risarcimento preteso – tenuto da quest’ultimo nel procedere all’iscrizione di ipoteca ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, integrando l’indagine sulla legittimità di tale condotta una mera questione pregiudiziale, e non una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale e, in quanto tale, da decidersi da parte del giudice munito della corrispondente giurisdizione” (Cass. Sez. Un. 10 giugno 2013, n. 14506, relativa ad una domanda di risarcimento dei danni derivanti da ipoteca prospettata come illegittimamente iscritta; in senso conforme, sia pure in fattispecie in cui più marcata ed evidente era l’indipendenza dell’oggetto della controversia dal rapporto tributario, v. pure: Cass. Sez. Un., ord. 9 luglio 2014, n. 15593; Cass. Sez. Un., ord. 23 novembre 2015, nn. 23834 e 23835).
- – Da tale conclusione non si apprezza alcun valido motivo per discostarsi nella fattispecie, proprio perchè anteriore alla novella appena ricordata; sicchè invalido è il rigetto della domanda fondato sulla reputata carenza di giurisdizione del giudice ordinario, per essere l’oggetto immediato di quella una pretesa risarcitoria e degradando la pretesa tributaria a mero presupposto della prima, resa oggetto di una questione incidentale di natura pregiudiziale, sulla quale pienamente sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ragione dell’oggetto della domanda principale e del tempo in cui essa è stata proposta (anteriore alla novella del 2006, dopo la quale, invece, ogni controversia è devoluta al giudice tributario).
- – E, nella specie, la domanda del (OMISSIS) riguardava appunto l’illegittimità della condotta del concessionario, non solo per l’intervenuta estinzione del credito, in parte per il c.d. “condono” del 2002 ed in parte per giudicato tributario o pagamento, ma anche, già in origine, sotto il profilo dell’insussistenza dei presupposti cautelari, per l’inadeguatezza e la sproporzione della misura adottata, anche senza considerare l’ulteriore profilo del non raggiungimento della soglia minima. Pertanto, la domanda non concerneva il rapporto tributario, bensì l’illecito comportamento, prospettato quale causa del danno lamentato e del conseguente risarcimento preteso, che a giudizio del contribuente il concessionario avrebbe tenuto nel procedere all’iscrizione di ipoteca: sicchè l’indagine sulla persistente sussistenza o legittimità della pretesa tributaria, presupposto di tale comportamento, integrava una mera questione pregiudiziale e non comportava una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale, che dovesse essere decisa dal giudice munito di giurisdizione sulla materia.
- – Di conseguenza, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, malamente avendo rigettato la corte di appello di Milano la domanda del (OMISSIS); e tanto comporta l’assorbimento del secondo motivo, relativo a profili di illegittimità dell’operato dell’agente di riscossione che, erroneamente ritenuti per implicito assorbiti dalla gravata sentenza, andranno scrutinati dal giudice del rinvio, il quale, prima di provvedere anche alle spese del presente giudizio di legittimità in ragione dell’esito finale della lite, applicherà il seguente principio di diritto: non costituisce ragione di rigetto della domanda proposta nei confronti del concessionario per la riscossione dei tributi, avente ad oggetto il comportamento asseritamente illecito, prospettato come causa del danno lamentato e del risarcimento preteso, tenuto da quest’ultimo nel procedere all’iscrizione di ipoteca ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77, in fattispecie anteriore alla riforma introdotta dal Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 35, comma 26 quinquies, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, la ritenuta devoluzione alla giurisdizione del giudice tributario della pretesa a cautela della quale è stata iscritta l’ipoteca, poichè detta pretesa costituisce solo il presupposto della legittimità della condotta del concessionario e questa integra una mera questione pregiudiziale, attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario in relazione al tempo dell’instaurazione della controversia ed all’azionata ragione meramente risarcitoria, e non invece una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale da decidersi da parte del giudice munito della giurisdizione sul punto.
- – Non può infine trovare applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, essendo stato il ricorso accolto.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando a sezioni unite:
– accoglie il ricorso;
– cassa la gravata sentenza e per l’effetto rinvia alla corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;
– ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso da essa proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.