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Cassazione Civile 11388/2016 – Appartiene alla giurisdizione ordinaria l’opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa relativa alle cave

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Ordinanza 11388/2016

Appartiene alla giurisdizione ordinaria l’opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa relativa alle cave

Appartiene alla giurisdizione ordinaria l’opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa relativa alle cave poiché la posizione giuridica di chi deduca di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge ha consistenza di diritto soggettivo, senza che rilevi il nuovo quadro normativo conseguente all’emanazione del d.lgs. n. 150 del 2011(che ha modificato l’art. 22 della l. n. 689 del 1981 e ha abrogato l’art. 22 bis della stessa legge) e del c.p.a. (il quale, all’art. 133, comma 1, lett. f, ha mantenuto ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo per le controversie in materia urbanistica ed edilizia concernenti “tutti gli aspetti del territorio”), non discutendosi in tali cause di modi di governo del territorio ma solo di provvedimenti adottati dalla P.A. per reagire a comportamenti illegittimi dei privati.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 31 maggio 2016, n. 11388  (CED Cassazione 2016)

 

 

RITENUTO IN FATTO

che a seguito di processo verbale di infrazione redatto dal Corpo regionale delle miniere in data 28 maggio 2002, il Distretto minerario di Catania, con ordinanza 29 novembre 2004, n. 5, ha ingiunto a (OMISSIS) il pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 20.740, ritenendolo responsabile dell’illecito amministrativo previsto dalla Legge Regionale Siciliana 9 dicembre 1980, n. 127, articoli 9 e 29 (Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione Siciliana), per avere effettuato scavi abusivi con asportazione di materiale calcareo; con lo stesso provvedimento, il Distretto minerario ha avvisato il destinatario della possibilità di ricorrere avverso l’ordinanza-ingiunzione, della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex articoli 22 e 22-bis, davanti al giudice monocratico del tribunale del luogo ove era stata commessa l’infrazione;

che l’ (OMISSIS) ha impugnato l’ordinanza-ingiunzione davanti al Tribunale ordinario di Ragusa, nel cui circondario era stata realizzata la cava ritenuta abusiva, sostenendo la tardività del provvedimento sanzionatorio e l’insussistenza della contestata violazione;

che, con sentenza in data 13 marzo 2006, il Tribunale di Ragusa ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo sul rilievo che la controversia ricade nella materia urbanistica, nel cui ambito rientra anche la sanzione meramente pecuniaria in discussione, attesa l’ampia dizione (“uso del territorio”) contenuta nella disposizione di riparto di cui alla L. 21 luglio 2000, n. 205, articolo 7;

che, riassunta la causa con ricorso notificato il 14 luglio 2006, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza in data 24 luglio 2015, ritenendo di essere a sua volta privo di giurisdizione, alla prima udienza ha sollevato conflitto, ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 59 e dell’articolo 11 codice processo amministrativo;

che il TAR confliggente esclude che sia sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia perchè questa possa essere devoluta al giudice amministrativo, e rileva che nella specie il provvedimento sanzionatorio costituisce la reazione a comportamenti del privato assunti come illeciti, senza che vi sia correlazione con l’esercizio preventivo di un’attività autoritativa;

che il conflitto è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio sulla base della requisitoria scritta del pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 380-ter c.p.c., il quale ha concluso per la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.

RITENUTO IN DIRITTO

che la giurisprudenza di questa Corte regolatrice è da tempo attestata nel senso che appartiene alla giurisdizione ordinaria la causa di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento per violazione della normativa relativa alle cave (Sez. Un., 4 luglio 2006, n. 15222; Sez. Un., 2 luglio 2008, n. 18040; Sez. Un., 26 novembre 2008, n. 281.67; Sez. Un., 23 gennaio 2009, n. 1671);

cha a tale conclusione le Sezioni Unite sono pervenute sulla base di un duplice rilievo: sia argomentando dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 22-bis, che al comma 2, lettera c), attribuisce alla competenza del tribunale ordinario le opposizioni alle sanzioni in materia di urbanistica; sia sottolineando che – pur essendo la materia delle cave inerente all’uso del territorio, e quindi compresa in quella urbanistica, per la quale del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80, articolo 34, prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – l’opposizione non genera una controversia nascente da atti e provvedimenti della P.A. relativi alla gestione del territorio, costituendo i provvedimenti sanzionatori la reazione a comportamenti del privato assunti come illegittimi, in relazione ai quali non si pone la difficoltà, alla base della previsione di giurisdizione esclusiva, di distinguere gli aspetti concernenti diritti soggettivi da quelli riguardanti interessi legittimi, poichè la situazione giuridica di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge, ha consistenza di diritto soggettivo;

che questo orientamento va confermato anche nel nuovo quadro normativo conseguente all’emanazione, per un verso, del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, il quale ha modificato della L. n. 689 del 1981, articolo 22 (inserendovi la salvezza di quanto previsto dall’articolo 133 codice processo amministrativo) e ha abrogato l’articolo 22-bis della stessa legge, e, per l’altro verso, del codice del processo amministrativo, il quale, all’articolo 133, comma 1, lettera f), mantiene la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle “controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio”;

che, difatti, nella controversia nascente dall’opposizione a sanzioni amministrative per escavazione abusiva non si discute di uso o di governo del territorio, ma unicamente di ordinanze-ingiunzione emesse dalla P.A. per reagire a comportamenti illegittimi dei privati: di qui la devoluzione al giudice ordinario, venendo in rilievo l’esercizio di una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo da parte di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge;

che, pertanto, pronunciando sul conflitto, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione richiesto d’ufficio, nell’ambito del cui procedimento le parti del giudizio a quo non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul conflitto, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.