Sentenza 11657/2018
Usucapione – Compossesso – Atti interruttivi dell’usucapione posti in essere nei confronti di uno dei compossessori
Gli atti interruttivi dell’usucapione, posti in essere nei confronti di uno dei compossessori, non hanno effetto interruttivo verso gli altri, in quanto il principio espresso dall’art. 1310 c.c., secondo cui gli atti interruttivi contro uno dei debitori in solido interrompono la prescrizione contro il comune creditore con effetto verso gli altri debitori, trova applicazione in materia di diritti di obbligazione e non di diritti reali, per i quali non sussiste vincolo di solidarietà, dovendosi, invece, fare riferimento ai singoli comportamenti dei compossessori, che favoriscono o pregiudicano solo coloro che li hanno (o nei cui confronti sono stati) posti in essere.
Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 14-5-2018, n. 11657 (CED Cassazione 2018)
Art. 1165 cc (Sospensione e interruzione dell’usucapione) – Giurisprudenza
FATTI DI CAUSA
Adito nel 2001 da (OMISSIS), proprietario in (OMISSIS) dei mappali (OMISSIS) confinanti con il bene immobile censito al mappale (OMISSIS) di (OMISSIS), il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2549/05 condannava il convenuto ad arretrare la tettoia posta sul muretto di confine fra le due proprietà.
La sentenza veniva impugnata con atto di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. notificato l’8.5.2006 da (OMISSIS), quale comproprietaria di quota indivisa del bene in ragione di 3/4 insieme al figlio (OMISSIS).
L’opponente chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza n. 2549/05 emessa dal Tribunale di Bergamo il 4.10.2005 e, accertata l’usucapione del bene, il suo diritto a mantenere il manufatto nell’attuale posizione.
(OMISSIS) nulla opponeva alla dichiarazione di inefficacia della sentenza, ma svolgeva domanda riconvenzionale.
Stando alla sentenza qui impugnata, il Tribunale, con sentenza n. 389/07 emessa il 13.2.2007, dichiarava l’inefficacia della sentenza n. 2459/05 nei confronti della litisconsorte necessaria (OMISSIS) e dichiarava da lei “usucapito il diritto di mantenere nella posizione attuale la tettoia esistente sul mappale (OMISSIS)”
(OMISSIS) ha proposto appello, che è stato accolto dalla Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 5.12.2012.
La Corte territoriale ha rigettato la domanda di usucapione proposta dalla (OMISSIS) e, in accoglimento della riconvenzionale svolta da parte (OMISSIS), la ha condannata ad arretrare a 5 metri dal confine la tettoia esistente sul muro confinante.
(OMISSIS) ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Parte ricorrente nel febbraio 2017 ha depositato atto di integrazione del contraddittorio notificato spontaneamente, per prevenire un ordine ex art. 331 c.p.c., a (OMISSIS), che è rimasto intimato.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2) Infondatamente il resistente ha eccepito la inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, essendo la procura a margine del ricorso per cassazione priva dell’indicazione della sentenza impugnata e/o, almeno, del “numero di procedimento”.
è infatti validamente rilasciata la procura apposta a margine del ricorso per cassazione, ancorchè il mandato difensivo sia privo di data e conferito con espressioni generiche, poichè l’incorporazione dei due atti in un medesimo contesto documentale implica necessariamente il puntuale riferimento dell’uno all’altro, come richiesto dall’art. 365 c.p.c. ai fini del soddisfacimento del requisito della specialità. (Sez. 3, Sentenza n. 25725 del 05/12/2014; n. 1205 del 22/01/2015).
3) La Corte di appello ha rigettato il primo motivo di appello del (OMISSIS), relativo all’accoglimento della opposizione di terzo per contrasto con quella pronunciata contro il (OMISSIS) già passata in giudicato ed eseguibile nei confronti di costui, figlio della opponente.
La Corte ha accolto il secondo motivo dell’appello (OMISSIS), perchè ha ritenuto che l’atto di citazione notificato il 2.7.2001 al solo (OMISSIS) costituiva valido titolo ad interrompere l’usucapione anche nei confronti della (OMISSIS), “essendo sufficiente che l’atto interruttivo si verifichi nei confronti di un solo comproprietario perchè possa produrre effetto anche nei confronti degli altri”. Ha pertanto rilevato che, non essendo decorsi vent’anni dal 1983 (epoca di realizzazione della tettoia) al 2001, la odierna ricorrente non poteva invocare l’usucapione ex art. 1158 c.c..
4) Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1310 c.c. “in relazione alla prescrizione del diritto di usucapione maturato a favore di uno dei compossessori per il mantenimento della distanza del fabbricato dal confine” (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Deduce che la corte d’appello non ha considerato che l’art. 1310 c.c. risulta applicabile solo nel caso di diritti obbligatori, e non anche in quello di diritti reali.
Il motivo è fondato.
4.1) In primo luogo, va disatteso il rilievo di parte resistente secondo cui la avvenuta interruzione della usucapione era ormai un fatto passato in giudicato, accertato sulla base del fatto che erano stati inviati l’atto giudiziario del 2001 al comproprietario (OMISSIS) e una lettera di diffida nel novembre 2000 a entrambi i comproprietari confinanti.
Contrariamente a quanto crede parte resistente, la Corte di appello ha menzionato la lettera del 2000 solo nella parte in cui (pag. 6 seconda parte) ha riferito il contenuto del secondo motivo di gravame. Ben distinte però sono le ragioni di accoglimento di questo motivo di appello, che la Corte di appello ha accolto (ultime tre righe di pag. 7 e inizio pag. 8) solo in considerazione dell’effetto attribuito all’atto di citazione nel 2001 anche nei confronti del comproprietario pretermesso nel primo giudizio, come è inequivocabile sulla base delle righe 4 e 5 della pag. 8 della sentenza di appello.
è quindi superflua la replica in memoria di parte (OMISSIS) circa la irrilevanza a fini interruttivi della usucapione di diritti reali di mere lettere di diffida, stante l’indispensabilità dell’iniziativa giudiziaria per interrompere il corso dell’usucapione suddetta.
4.2) Tornando all’esame del motivo, va rilevato che gli atti interruttivi dell’usucapione eseguiti nei confronti di uno dei compossessori non hanno effetto interruttivo nei confronti degli altri, in quanto il principio applicato dalla Corte di appello, risalente all’art. 1310 c.c., secondo cui gli atti interruttivi contro uno dei debitori in solido interrompono la prescrizione contro il comune creditore con effetto verso gli altri debitori, trova applicazione in materia di diritti di obbligazione e non di diritti reali, per i quali non sussiste vincolo di solidarietà, dovendosi, invece, fare riferimento ai singoli comportamenti dei compossessori, che giovano o pregiudicano solo coloro che li hanno (o nei cui confronti sono stati) posti in essere (Cass. n. 6942 del 05/07/1999; conf. n. 5338 del 03/04/2012; 6668/82; 1315/74).
In quest’ottica, il richiamo operato da parte resistente, per come riferito a pagina 7 della sentenza impugnata, a Cass. n. 8136 del 15/06/2001, è inconferente, in quanto relativo a controversia in tema di solidarietà nel pagamento di una provvigione.
4.3) Invano in memoria parte resistente nega che la odierna controversia verta in tema di diritti reali e ne ravvisa l’oggetto nell’obbligo di fare consistente nell’obbligo di arretrare il manufatto oggetto della causa.
è indubbio infatti che la causa verte in tema di rispetto delle distanze legali (sentenza appello pag. 5 prima parte), cosicchè giova ricordare che l’azione volta al rispetto delle distanze legali ha natura reale ed è per questa ragione che deve essere proposta nei confronti del proprietario attuale della costruzione illegittima (da ultimo Cass.3236/17), esponendosi altrimenti alla opposizione di terzo, nel caso odierno proposta dalla (OMISSIS).
5) Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame dell’appello al giudice di merito, il quale si atterrà al principio di diritto sopraenunciato al § 4.2. e in sede di rinvio liquiderà anche le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile tenuta l’8 giugno 2017