Ordinanza 11709/2016
Opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dall’Agenzia delle entrate a carico del privato che abbia conferito un incarico retribuito a un dipendente pubblico – Giurisdizione
L’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dall’Agenzia delle entrate a carico del privato che abbia conferito un incarico retribuito a un dipendente pubblico in violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella del giudice tributario, poiché la sanzione, anche se irrogata da un ufficio finanziario, inerisce al rapporto di pubblico impiego e non ad un rapporto tributario.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 8 giugno 2016, n. 11709 (CED Cassazione 2016)
RITENUTO IN FATTO
- – (OMISSIS), quale amministratore del condominio “(OMISSIS)”, proponeva opposizione, dinnanzi al Giudice di pace di Crotone avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dall’Agenzia delle entrate di Catanzaro notificata il 2 dicembre 2013, con la quale veniva irrogata la sanzione di Euro 8.236,80, per avere, negli anni 2006 e 2007, conferito un incarico ad un dipendente pubblico senza l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Il Giudice di pace di Crotone dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
L’opponente riassumeva il giudizio dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro.
Si costituiva l’Agenzia delle entrate deducendo che la giurisdizione spettava al giudice ordinario.
- – Con ordinanza depositata il 13 marzo 2015, la CTP di Catanzaro sollevava regolamento di giurisdizione d’ufficio chiedendo a questa Corte di affermare la giurisdizione del giudice ordinario.
- – Il P.M. ha concluso chiedendo che venga dichiararla la giurisdizione del giudice ordinario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- – Il Collegio ritiene che l’istanza proposta dalla CTP di Catanzaro debba essere accolta e che si debba quindi affermare la giurisdizione del giudice ordinario.
1.1. – Con sentenza n. 130 del 2008, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2 (come sostituito dalla L. n. 448 del 2001, articolo 12, comma 2), nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione tributaria le controversie relative a tutte le sanzioni irrogate da uffici finanziari, anche quando conseguenti alla violazione di disposizioni non aventi natura fiscale.
Queste Sezioni Unite hanno poi ribadito l’irrilevanza della circostanza che la sanzione venga inflitta da un Ufficio Finanziario, in quanto la natura tributaria o no del rapporto deve essere accertata su un piano meramente oggettivo (Cass., S.U., n. 3039 del 2013), chiarendo ulteriormente che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia, in tutti i casi in cui non abbia ad oggetto l’esercizio del potere impositivo, sussumibile nello schema potestà – soggezione, bensì un rapporto implicante un accertamento avente valore meramente incidentale (Cass., S.U., n. 14302 del 2013).
1.2. – Nella specie, risulta evidente che la disposizione violata, in relazione alla quale è stata emessa l’ordinanza-ingiunzione impugnata, è norma afferente alla disciplina del rapporto di pubblico impiego, trattandosi di disposizione (Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 53) inserita nel testo comprendente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
In relazione ai fini che qui rilevano, l’articolo 53, comma 9, nel testo ratione temporis (anni 2006 e 2007) applicabile, prevedeva che “Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione del Decreto Legge 28 marzo 1997, n. 79, articolo 6, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze” (ma, nella sostanza, la formulazione della disposizione non è mutata alla data della proposizione della opposizione).
Orbene, pur se dai commi successivi si evince che la disciplina in questione è finalizzata anche al controllo dei compensi percepiti dai pubblici dipendenti ai fini dell’assoggettamento degli stessi a imposizione, ciò non di meno la previsione dell’obbligo dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza per il conferimento di un incarico retribuito ad un pubblico dipendente inerisce strettamente allo svolgimento del rapporto di pubblico impiego e non è certamente riconducibile ad un rapporto tributario.
- – In conclusione, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.
Non vi luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, trattandosi di istanza di regolamento proposta d’ufficio e non avendo le parti svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.