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Cassazione Civile 118/2017 – Onorario professionale – Competenza – Domicilio del debitore

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Ordinanza 118/2017

 

Compensi avvocato – Competenza – Domicilio del debitore

L’obbligazione avente ad oggetto il pagamento, in favore di un avvocato, del compenso professionale che non sia stato determinato all’atto del conferimento dell’incarico va adempiuta al domicilio del debitore, ai sensi dell’art. 1182, comma 4, c.c., trattandosi di credito non liquido, sicché, tanto nel caso di azione volta all’accertamento ed alla liquidazione dei compensi dovuti in favore del professionista, quanto di azione di accertamento negativo circa l’esistenza stessa dell’obbligazione, la competenza ex art. 20 c.p.c., in relazione al “forum destinatae solutionis”, va radicata in capo al giudice del luogo ove il debitore ha il proprio domicilio alla sua scadenza.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 4 gennaio 2017, n. 118   (CED Cassazione 2017)

 

 

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– le società oggi resistenti convennero, dinanzi al Tribunale di Milano, gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e il relativo studio associato, chiedendo l’accertamento e la liquidazione dei compensi dovuti ai convenuti per le prestazioni professionali da essi rese in loro favore nel procedimento giurisdizionale n. 633/2010 svoltosi dinanzi al T.A.R. Puglia, nonchè l’accertamento negativo delle eventuali pretese degli stessi convenuti relativamente al procedimento giurisdizionale n. 3286/2011 svoltosi dinanzi al Consiglio di Stato;

– i convenuti eccepirono l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, per essere competente il Tribunale di Bari;

– il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 23.9.2015, rigettò l’eccezione di incompetenza territoriale, affermando la propria competenza;

– avverso tale ordinanza i convenuti hanno proposto istanza di regolamento di competenza, ai sensi dell’articolo 42 c.p.c., sulla base di due motivi;

– resistono con memoria ex articolo 47 c.p.c., le società attrici;

– il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dell’istanza di regolamento e la declaratoria della competenza del Tribunale di Milano;

– entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 380 ter c.p.c.;

Atteso che:

– il primo motivo (col quale si deduce la violazione dell’articolo 1182 c.c., per avere il Tribunale ritenuto che il credito vantato dai professionisti – e per il quale si chiedeva la liquidazione – non fosse liquido e, conseguentemente, per avere ritenuto applicabile l’articolo 1182 c.c., comma 4 – che prevede il foro del domicilio del debitore – piuttosto che lo stesso articolo 1182, comma 3, che prevede il foro del domicilio del creditore) risulta infondato, in quanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi – l’articolo 1182 c.c., comma 3, secondo cui l’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev’essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione l’articolo 1182, comma 4, secondo cui l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (Sez. 3, Sentenza n. 22326 del 24/10/2007, Rv. 599194; Sez. 2, Ordinanza n. 7021 del 14/05/2002, Rv. 554406; Sez. 2, Sentenza n. 486 del 18/01/1997, Rv. 501835; Sez. 6-3, Ordinanza n. 9273 del 21/04/2011, Rv. 617790; da ultimo Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016, Rv. 640601, secondo cui le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’articolo 1182 c.c., comma 3, sono – agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae solutionis – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali);

– nella specie, avendo gli attori chiesto l’accertamento e la liquidazione dei compensi dovuti ai professionisti, esattamente la Corte territoriale ha ritenuto che i crediti non fossero liquidi (così a proposito della liquidazione di onorari professionali: Sez. 2, Sentenza n. 12629 del 09/12/1995, Rv. 494991; Sez. 2, Sentenza n. 3547 del 06/12/1971, Rv. 355217) e che, pertanto, l’obbligazione dovesse essere adempiuta presso il domicilio del debitore ai sensi dell’articolo 1182 c.c., comma 4, con conseguente riconoscimento della competenza del Tribunale di Milano, quale giudice del luogo ove il debitore ha il domicilio e nel quale deve essere adempiuta l’obbligazione (foro facoltativo per le cause relative alle obbligazioni – c.d. forum destinatae solutionis – ai sensi dell’articolo 20 c.p.c.);

– il secondo motivo (col quale si deduce l’erronea determinazione della competenza territoriale del Tribunale di Milano relativamente alla domanda di accertamento negativo del credito) è parimenti infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, in quanto, in tema di competenza per territorio il criterio determinativo della competenza previsto dall’articolo 20 c.p.c..

– che indica il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione e che deve valutarsi sulla base della domanda – è applicabile anche alle azioni di accertamento negativo, purchè possa stabilirsi una relazione – sia pure di tipo ipotetico – fra l’obbligazione che costituisce l’oggetto della lite ed il luogo dove essa, se esistesse, sarebbe sorta e dovrebbe essere eseguita (Sez. 3, Ordinanza n. 15110 del 04/07/2007, Rv. 598705), dovendosi peraltro considerare che, ferma la possibilità degli attori di adire il foro facoltativo ex articolo 20 c.p.c. (in relazione all’articolo 1182 c.p.c., comma 4), non rileva la contraria possibilità dei convenuti, qualora avessero essi agito in giudizio, di adire il giudice del luogo ove è sorta l’obbligazione;

– l’istanza di regolamento va pertanto rigettata, dovendosi confermare la competenza del Tribunale di Milano;

– le spese del presente procedimento vanno compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie e della sopravvenienza, rispetto al momento della proposizione del ricorso, della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite;

– ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta l’istanza e conferma la competenza del Tribunale di Milano; compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.