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Cassazione Civile 11815/2014 – Decorrenza della prescrizione dell’azione revocatoria di un atto di trasferimento di un immobile

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Ordinanza 11815/2014

 

Decorrenza della prescrizione dell’azione revocatoria di un atto di trasferimento di un immobile

In tema di azione revocatoria, la norma dell’art. 2903 cod. civ. va coordinata con quella prevista dall’art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Ne consegue che, nel caso in cui sia esercitata un’azione ex art. 2901 cod. civ. per la revoca di un atto di trasferimento di un immobile, la prescrizione inizia a decorrere non già dalla data di stipulazione ma da quella di trascrizione dell’atto, necessaria affinché il trasferimento sia reso pubblico, conoscibile ai terzi ed a loro opponibile.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 27 maggio 2014, n. 11815   (CED Cassazione 2014)

Art. 2903 cc annotato con la giurisprudenza

 

FATTO E DIRITTO

È stata depositata la seguente relazione:

Il Fallimento della (OMISSIS) s.r.l., con citazione notificata il 18.9.2001 convenne in giudizio i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) per sentir dichiarare l’inefficacia, ai sensi della L.F., articolo 64, dei pagamenti per complessivi euro 516.059,23,

asseritamente privi di causa, che il (OMISSIS) aveva ricevuto attraverso l’incasso di 40 assegni che la società poi fallita aveva emesso in suo favore o gli aveva girato;

per sentir, in subordine, revocare, ai sensi della L.F., articolo 67, comma 2, i soli pagamenti ricevuti dal (OMISSIS) nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; per sentire, inoltre, dichiarare l’inefficacia, ex articolo 2901 c.c., dell’atto stipulato il (OMISSIS) e trascritto il (OMISSIS) con il quale il medesimo convenuto aveva donato alla moglie la proprietà della quota di sua spettanza (pari al 50% dell’intero) dell’abitazione familiare.

Il tribunale di Brescia adito accolse la domanda di inefficacia proposta dall’attore ai sensi della L.F., articolo 64. ma respinse quella svolta ai sensi dell’articolo 2901 c.c., ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione dell’azione sollevata dai convenuti.

La sentenza fu appellata in via principale dal Fallimento ed in via incidentale dal (OMISSIS).

La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 27.6.011, accolse l’appello principale e respinse quello incidentale.

A sostegno della decisione, per ciò che nella presente sede ancora interessa, la corte territoriale affermò: 1) che il termine di prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria, decorrente dalla data di trascrizione e non da quella di stipulazione dell’atto, era stato validamente interrotto dal Fallimento attraverso la notifica della citazione; 2) che ricorrevano le condizioni per l’accoglimento dell’azione predetta, atteso che, pur avendo questa ad oggetto un atto anteriore al sorgere del credito, del quale doveva essere perciò dimostrata la dolosa preordinazione, ad integrare la prova richiesta era sufficiente la constatazione della ricorrenza del dolo generico del (OMISSIS), il quale non poteva ignorare che la donazione dell’unico bene immobile di sua proprietà avrebbe arrecato un pregiudizio ai suoi creditori, precludendo o rendendo loro più difficile l’azione esecutiva; 3) che, infine, poichè il tribunale aveva accolto la domanda di inefficacia dei pagamenti proposta dal Fallimento ai sensi della L.F., articolo 64, andavano dichiarati inammissibili i motivi dell’appello incidentale volti a contestare la ricorrenza dei presupposti della domanda subordinata, di revocatoria fallimentare dei medesimi pagamenti, neppure esaminata dai primo giudice.

La sentenza è stata impugnata da (OMISSIS) e da (OMISSIS) con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso.

2) I ricorrenti, con il primo motivo, sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, il termine di prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria decorre dalla data di stipulazione, e non da quella di trascrizione, dell’atto impugnato.

Con il secondo motivo lamentano che il giudice del merito, nonostante l’atto fosse stato stipulato in data anteriore al sorgere del credito, abbia ritenuto sufficiente all’accoglimento della domanda il dolo generico, anzichè il dolo specifico, del donante.

Con il terzo motivo si dolgono della declaratoria di inammissibilità del secondo e del terzo motivo dell’appello incidentale, con i quali avevano contestato la ricorrenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda L.F., ex articolo 64.

3) Il primo motivo appare manifestamente infondato.

Il disposto dell’articolo 2903 c.c., va infatti coordinato con quello dell’articolo 2935 c.c., a mente del quale la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tale giorno, nell’ipotesi in cui l’azione ex articolo 2901 c.c., sia esercitata per ottenere la revoca di un atto di trasferimento di un immobile, coincide con la data della trascrizione dell’atto, che solo in tal modo viene reso pubblico e conoscibile dai terzi.

4) Il secondo motivo appare, invece, manifestamente fondato.

La corte d’appello è incorsa, infatti, in una vera e propria contraddizione in termini laddove, dopo aver correttamente rilevato che la donazione era stata stipulata anteriormente al sorgere del credito e che era perciò necessaria la prova della dolosa preordinazione dell’atto, che altro non è che la prova del dolo specifico del debitore (e che, secondo quanto previsto dall’articolo 2901 c.c., comma 1, n. 1, avrebbe dovuto nella specie sostanziarsi nella dimostrazione che il (OMISSIS) si era reso impossidente allo scopo di pregiudicare il soddisfacimento delle future ragioni che il Fallimento avrebbe potuto vantare nei suoi confronti), ha poi ritenuto sufficiente all’accoglimento della domanda la prova del mero dolo generico del donante.

5) Anche il terzo mezzo di censura appare manifestamente fondato.

La corte territoriale ha dichiarato inammissibili il secondo ed il terzo motivo dell’appello incidentale proposto dagli odierni ricorrenti arrestandosi alla loro prospettazione letterale e desumendo perciò dall’uso di talune espressioni (quali “revocatoria fallimentare”, “scientia decoctionis” ed “eventus damni”) che essi fossero volti a contestare la ricorrenza dei presupposti della domanda L.F., ex articolo 67, comma 2, svolta solo in via subordinata dal Fallimento e neppure esaminata dal tribunale.

Il giudice del merito ha però trascurato di ricercare l’effettivo contenuto sostanziale dei motivi che, nonostante l’utilizzo di termini propriamente riferibili solo all’azione L.F., ex articolo 67, comma 2, indicavano le specifiche ragioni che avrebbero dovuto condurre alla riforma della decisione impugnata ed al conseguente rigetto della domanda avanzata ai sensi della L.F., articolo 64: si legge infatti nell’atto d’appello che spettava al Fallimento di dimostrare l’insussistenza del rapporto sottostante all’emissione o alla girata dei titoli posti all’incasso dal (OMISSIS), pena l’inammissibile inversione dell’onere della prova, e che l’attore non solo non aveva assolto a tale onere, ma non aveva neppure negato che il convenuto avesse utilizzato le somme rinvenienti dall’incasso per assolvere a specifiche esigenze della fallita, della quale era consulente contabile, in esecuzione di direttive impartitegli dai dirigenti della stessa.

Pare dunque evidente che le doglianze investivano l’affermata natura gratuita dei pagamenti (ovvero il presupposto oggettivo dell’azione di cui alla L.F., articolo 64) ed imponevano al giudice d’appello di compiere una nuova valutazione dei fatti di causa.

Si dovrebbe pertanto concludere per il rigetto del primo e per l’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese, con decisione che potrebbe essere assunta in Camera di consiglio, ai sensi degli articoli380 bis e 375 c.p.c..

Il Fallimento ha depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni, non utilmente contraddette dal Fallimento nella memoria depositata.

Anche nella sentenza n. 24757/08 di questa Corte si afferma infatti che, quando la domanda di revocatoria ordinaria abbia ad oggetto un atto stipulato anteriormente al sorgere del credito, l’indagine del giudice in ordine alla ricorrenza del presupposto soggettivo dell’azione, pur non dovendosi spingere sino al punto di verificare il dolo specifico del disponente (ovvero la volontà di questi di spogliarsi dei propri beni proprio in vista dell’assunzione di un debito, onde precludere al futuro creditore l’attuazione del suo diritto), deve comunque aver riguardo al fatto che il disponente abbia posto in essere l’atto nella previsione della futura insorgenza di un debito che, a seguito della fuoriuscita del bene dal suo patrimonio, potrebbe rimanere inadempiuto o diverrebbe di più di difficile esazione.

Nel caso di specie, la corte territoriale ha totalmente omesso di compiere tale indagine, ovvero di accertare se il (OMISSIS), alla data di stipula della donazione, avesse già incassato gli assegni, o si accingesse ad incassarli, in assenza di sue sottostanti ragioni di credito e dunque nella consapevolezza che, in caso di fallimento della società, il curatore avrebbe potuto richiedergli la restituzione delle somme illegittimamente incamerate.

Il giudice del merito si è infatti limitato ad affermare che, donando l’immobile, il ricorrente si era spogliato dell’unico bene si sua proprietà, con ciò determinando l’effetto di precludere o rendere difficile “ai creditori” l’attuazione coattiva dei loro diritti, ma, così ragionando, ha sostanzialmente degradato la dolosa preordinazione ad elemento psicologico addirittura meno intenso della mera consapevolezza del pregiudizio (richiesta allorchè l’atto impugnato è successivo al sorgere del credito), atteso che qualsivoglia atto con il quale un soggetto disponga di un proprio bene è potenzialmente ed astrattamente idoneo a determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale generica spettante ad ipotetici, futuri creditori del soggetto medesimo.

Va ancora osservato che (a parte l’irrilevanza di tale profilo) il terzo motivo di ricorso risulta correttamente qualificato dai ricorrenti ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Spetterà al giudice del rinvio di accertare se il Fallimento abbia assolto all’onere, che sicuramente gli incombe, di provare l’assenza di causa dei pagamenti impugnati e di valutare la fondatezza dei motivi d’appello incidentale erroneamente dichiarati inammissibili nella sentenza impugnata.

Appare, infine, opportuno ribadire che, poichè il disposto dell’articolo 2903 c.c., va coordinato con quello dell’articolo 2935 c.c., a mente del quale la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, nel caso in cui sia esercitata un’azione ex articolo 2901 c.c., avente ad oggetto la revoca di un atto di trasferimento di un immobile, tale giorno coincide non già con la data di stipulazione, ma con quella di trascrizione dell’atto, necessaria affinchè il trasferimento sia reso pubblico, conoscibile dai terzi ed a loro opponibile.

Il contrario (e, a quanto consta, isolato) orientamento espresso da Cass. n. 3379/07, non può essere condiviso, in quanto fondato esclusivamente sul richiamo di precedenti che in realtà non hanno affrontato tale questione, ma quella – ben diversa – della non coincidenza della data di decorrenza del termine di prescrizione delle azioni L.F., ex articoli 66 e 67, esercitate dal curatore fallimentare.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

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