Ordinanza 11949/2023
Impugnazione di una pluralità di sentenze con un unico atto – Ammissibilità – Limiti
L’impugnazione di una pluralità di sentenze con un unico atto è consentita solo quando queste siano tutte pronunciate fra le medesime parti e nell’ambito di un unico procedimento, ancorché in diverse fasi o gradi (come nel caso della sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e della successiva sentenza definitiva; della sentenza revocanda e di quella conclusiva del giudizio di revocazione; della sentenza di rinvio e di quella di rigetto della istanza di revocazione, allorché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie, ovvero di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l’una il merito e l’altra una questione pregiudiziale), mentre è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, contestualmente e con un unico atto, contro sentenze diverse, pronunciate dal giudice del merito in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, che concernano soggetti anch’essi parzialmente diversi. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalle parti soccombenti in quattro diversi giudizi d’appello, da esse separatamente promossi contro una comune convenuta, l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto l’impugnativa di uno stesso avviso di liquidazione d’imposta, loro notificato in qualità di coobbligate in solido).
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 5-5-2023, n. 11949
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti ricorrenti, tutte in epigrafe indicate, hanno
impugnato, con unico ricorso, le distinte sentenze della
Corte d’appello di Bari, in epigrafe indicate.
L’INPS ha resistito con controricorso.
Con l’unico motivo del ricorso cumulativo si censurano le
sentenze impugnate per violazione e falsa applicazione
dell’art. 112 cod.proc.civ., per omessa pronuncia
sull’eccezione di prescrizione (primo motivo) e, in via
gradata, si svolgono ulteriori motivi per violazione di legge.
In via pregiudiziale va accolta l’eccezione di inammissibilità
del ricorso cumulativo sollevata dall’ INPS.
La possibilità di impugnare, con un unico atto, più sentenze
diverse è stata riconosciuta, da questa Corte, nel caso in cui
le sentenze o i provvedimenti impugnati siano pronunciati
non solo tra le medesime parti ma anche nell’ambito del
medesimo procedimento, ancorché in diversi gradi o fasi,
come nel caso: di sentenza non definitiva oggetto di riserva
di impugnazione e di successiva sentenza definitiva; di
sentenza oggetto di revocazione e di sentenza conclusiva
del giudizio di revocazione; di sentenza di rinvio e di
sentenza di rigetto della istanza di revocazione allorché le
due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno
connessi delle due pronunzie; di sentenze di grado diverso
pronunciate nella medesima causa, che investano l’una il
merito e l’altra una questione pregiudiziale (Cass. 21783 del
2022 sez. trib., 19/12/2019, n. 33895; sez. VI,
15/09/2014, n. 19470; sez. II, 05/07/2013, n. 16861).
Per il processo tributario, Cass. SU 16 febbraio 2009 n.
3692, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, ha
ammesso la possibilità del ricorso cumulativo avverso
sentenze emesse in procedimenti diversi, allorché essi non
solo attengano al medesimo rapporto giuridico di imposta
(pur riguardando situazioni giuridiche formalmente distinte
in quanto riferite a diverse annualità) ma dipendano, per
intero, dalla soluzione di una identica questione di diritto
comune a tutte le cause ed in ipotesi suscettibile di dare vita
ad un giudicato, rilevabile d’ufficio, in tutte le cause relative
al medesimo rapporto d’imposta (conf. Cass., sez. trib.,
22/02/2017, n. 4595; 03/04/2013, n. 8075; 07/05/2010,
n. 11186).
Un isolato precedente ha ritenuto, più in generale,
ammissibile l’impugnazione cumulativa proposta con unico
atto avverso diverse sentenze allorché i relativi
procedimenti, pur riguardando situazioni giuridiche
formalmente distinte, dipendano per intero dalla soluzione
tra le stesse parti di un’identica questione di diritto (Cass.
n. 6063/2015).
Fuori da queste ipotesi specifiche, la giurisprudenza è
consolidata nell’escludere la possibilità, per le parti, di
effettuare la scelta della trattazione congiunta di diverse
cause davanti al giudice di legittimità.
Solo al momento dell’iniziale introduzione del giudizio, il
nostro sistema consente, a più parti, di riunirsi per
l’esercizio congiunto di azioni, collegate dalla connessione
degli oggetti e dei titoli o dalla comunanza di questioni da
risolvere, mentre, nel prosieguo della vertenza, la facoltà, o
l’obbligo, di riunire i processi sono rimessi solo al giudice
(cfr. Cass., Sez. Un., n. 12562 del 15/12/1998; Cass., Sez.
Un., n. 5 del 01/02/1999; Cass., Sez. L, n. 39 del
03/01/1986; Cass. Sez. L, n. 2741 del 06/03/1992; Cass.,
Sez. 1, n. 342 del 13/01/1993; Cass. Sez. L, n. 9187 del
22/10/1996; Cass., Sez. 2, n. 69 del 04/01/2002; Cass.,
Sez. 6-L, n. 19470 del 15/09/2014).
In particolare, le sopra ricordate aperture della
giurisprudenza di legittimità, in ordine alla possibilità di
impugnare, con unico atto, sentenze rese in procedimenti
formalmente diversi, concernono ipotesi nelle quali vi sia
identità di parti (oltre che di questioni trattate), mentre è
stato costantemente ritenuto inammissibile il ricorso per
cassazione proposto, contestualmente e con un unico atto,
contro sentenze diverse, pronunciate dal giudice del merito
in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti che
concernano soggetti anch’essi parzialmente diversi (Cass.
sez. trib., 19/12/2019, n. 33895; sez. II, 06/08/2019, n.
21005; sez. VI, 15/09/2014, n. 19470).
Per i motivi evidenziati, deve essere dichiarata
l’inammissibilità del ricorso per cassazione, promosso
collettivamente da parti soccombenti diverse in giudizi di
appello distinti.
Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le parti
ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00
per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre
accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai
sensi dell’art.13, co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono
i presupposti processuali per il versamento, a carico della
parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se
dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 gennaio
2023