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Cassazione Civile 12027/2017 – Natura oggettiva della responsabilità del custode – Caso fortuito

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Ordinanza 12027/2017

Natura oggettiva della responsabilità del custode – Caso fortuito

L’art. 2051 c.c. non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l’evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall’ordinaria diligenza del custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur avendo accertato che la ricorrente era caduta a causa di alcuni acini d’uva presenti sul pavimento di un supermercato, aveva escluso la responsabilità del gestore ritenendo, da un lato, che la condotta della danneggiata, consistita nel non prestare attenzione alla presenza dell’insidia, fosse stata gravemente imprudente, e perciò sufficiente da sola ad integrare il caso fortuito e, dall’altro, che sarebbe stato, invece, impossibile per il personale addetto rimuovere oggetti di dimensioni tanto piccole, sparsi verosimilmente da qualche cliente poco prima dell’infortunio). –

Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 16 maggio 2017, n. 12027   (CED Cassazione 2017)

Art. 2051 cc (Danno cagionato da cosa in custodia) – Giurisprudenza

 

 

FATTO E DIRITTO

La Corte, osserva quanto segue.

(OMISSIS) ha presentato ricorso, articolato in cinque motivi, avverso sentenza 10 agosto – 23 settembre 2015 con cui la Corte d’appello di Perugia ha rigettato il gravame da lei proposto avverso sentenza dell’8 maggio 2012 del Tribunale di Orvieto, che aveva respinto la sua domanda di risarcimento, nei confronti di (OMISSIS) Società cooperativa, per i danni subiti in conseguenza di una sua caduta in un supermercato di controparte a causa della presenza di due acini d’uva sul pavimento. L’intimata (OMISSIS) non ha presentato controricorso.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c..

Sono congiuntamente valutabili, a fortiori in considerazione della natura semplificata della presente motivazione, i motivi del ricorso, che, in sostanza, evidenziano, con manifesta fondatezza, un malgoverno della corte territoriale nell’applicazione dell’art. 2051 c.c..

Il giudice d’appello, invero, ha effettuato una corretta rievocazione della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, che tra l’altro identifica anche nel comportamento del danneggiato il caso fortuito che il soggetto onerato della responsabilità di custodia può dimostrare per sgravarsene. Nel caso di specie la corte territoriale ha altresì dato atto che “dalle prove testimoniali svolte in primo grado è emerso che sulla suola delle scarpe della (OMISSIS) si trovavano nell’immediatezza della caduta due acini d’uva schiacciati” per cui è da reputarsi “verosimile che la stessa sia scivolata a causa dei due acini d’uva pestati con le scarpe e che questi si trovassero sul pavimento del reparto di frutta del supermercato”. Secondo la corte, dunque, gli acini d’uva presenti sul pavimento erano, di per sè, una insidia oggettivamente idonea a provocare la caduta della (OMISSIS).

Peraltro il giudice d’appello, dopo tale accertamento, sembra – per così dire – obliarlo, giacchè successivamente aderisce in pieno alla posizione assunta dal giudice di primo grado, il quale aveva attribuito alla (OMISSIS) una condotta “gravemente imprudente, sufficiente da sola ad integrare il caso fortuito”. Non solo, poi, la corte ritiene in sostanza – seguendo il Tribunale che la cliente abbia tenuto una condotta “gravemente imprudente” muovendosi per i corridoi del supermercato senza fissare costantemente il pavimento, cosa che sarebbe stata necessaria per avvistare i due acini, vista l’assai limitata dimensione di tale insidia; ma anche segue il giudice di prime cure in ordine all’asserto della “impossibilità da parte del personale del supermercato di poter far fronte con un’ordinaria diligenza alla presenza di piccoli oggetti sparsi verosimilmente poco prima dell’infortunio da qualche cliente”. In tal modo, però, la corte – abbandona la giurisprudenza di legittimità che pure aveva citato e, logicamente a priori, abbandona altresì il dettato dello stesso art. 2051 c.c., che non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l’evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall’ordinaria diligenza del custode. Tanto più considerando che la corte territoriale viene ad addossare erroneamente alla infortunata, in concreto, l’onere di provare da quanto tempo si trovavano sul pavimento del supermercato di acini d’uva, laddove, per il dettato normativo appena richiamato, sarebbe stato onere del custode dimostrare la inevitabilità della loro presenza sul pavimento così da integrare il caso fortuito.

La violazione dell’art. 2051 c.c., che così emerge essere stata il fondamento del rigetto dell’appello conduce allora all’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del grado, alla stessa corte territoriale in diversa composizione.

P.Q.M.

Accogliendo il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del grado, alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2016