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Cassazione Civile 12159/2023 – Giudicato interno sulla qualificazione della fattispecie come fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 cc

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Ordinanza 12159/2023

Giudicato interno sulla qualificazione della fattispecie come fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 cc

Il giudicato interno sulla qualificazione della fattispecie come fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c. si forma, in mancanza di impugnazione incidentale, soltanto se su tale questione sia insorta controversia, potendo altrimenti il giudice d’appello qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto alla prospettazione delle parti o alla ricostruzione del giudice di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che sulla qualificazione della responsabilità dell’ente locale per un sinistro provocato da un animale selvatico, che aveva improvvisamente attraversato la strada, si fosse formato il giudicato interno, atteso che il giudice di pace si era limitato a condannare la parte convenuta senza statuire sulla sussumibilità della fattispecie nell’art. 2043 c.c. o nell’art. 2052 c.c.).

Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 8-5-2023, n. 12159   (CED Cassazione 2023)

Art. 2909 cc (Cosa giudicata)

 

 

Rilevato che:

1. Nel 2017, la (OMISSIS) S.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al
Giudice di Pace di Camerino, la Regione Marche, al fine di sentirla
condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro
avvenuto nel luglio 2017, a causa di un animale selvatico che,
improvvisamente, attraversava la strada.

La Regione Marche si costituiva in giudizio, eccependo
preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché
contestando la fondatezza della domanda.

Il Giudice di Pace di Camerino, con la sentenza n. 194/2018,
ritenendo la Regione Marche legittimata passiva nel giudizio,
accoglieva la domanda risarcitoria.

2. Il Tribunale di Macerata, con la sentenza n. 28 del 12 gennaio
2021, premettendo l’applicabilità al caso in specie dell’art. 2043
c.c., ha accolto l’appello, ritenendo che l’appellata non avesse
adeguatamente assolto al proprio onere probatorio.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione la S.A.S.P
S.r.l., sulla base di quattro motivi. Ha depositato memoria.

Resiste con controricorso illustrato da memoria la Regione Marche.

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la
violazione o falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 2052
c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

Il Giudice di Appello avrebbe erroneamente escluso l’applicazione al
caso di specie del titolo di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c.,
pur prendendo atto del recente “revirement” della giurisprudenza di
legittimità nella materia in esame.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la
violazione o falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. e dell’art.
2052 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
In particolare, la censura, in violazione degli art. 115 c.p.c. e 2052
c.c., che il giudice del merito non avrebbe posto a fondamento
della propria decisione le prove fornite dalla ricorrente.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, in
correlazione con il precedente motivo e sotto differente profilo di
censura, l’omessa valutazione del fatto che la (OMISSIS) s.r.l.
avrebbe in realtà ampliamente fornito prova del diritto risarcitorio.

4.4. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la
violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 84 co. 2
D.p.r. 495/1992, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per non
aver il Tribunale ritenuto raggiunta la prova della responsabilità
della regione Marche.

5. Il primo motivo è fondato.

E pur vero che si forma il giudicato interno sulla qualifica in termini
di fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c. in mancanza della
proposizione di appello incidentale sulla qualifica (Cass.
25280/2020), ma è necessario che sulla qualifica sia insorta
controversia affinché sulla questione della qualifica medesima si
possa formare il giudicato interno in mancanza dell’impugnazione
incidentale (cfr. Cass. n. 6716 del 2018). Dalla sentenza del
Giudice di Pace si evince che non vi è stata risoluzione di una
controversia sulla questione della qualificazione, poiché il giudice si
è limitato a ritenere la responsabilità del convenuto senza decidere
se la fattispecie fosse sussumibile nell’art. 2043 o nell’art. 2052
c.c., per cui non si è formato il giudicato interno ed il giudice di
appello poteva qualificare la domanda, a prescindere dalle
disposizioni menzionate originariamente dall’attore, in base all’art.
2052.

Nella memoria della controricorrente si richiama Cass. n.
30294/2022 per dimostrare la tesi del giudicato interno, ma in tale
precedente, diversamente dal presente caso, si dà atto che il
giudice di primo grado aveva risolto la controversia sulla qualifica,
escludendo quella ex art. 2052 e riconoscendo quella ex art. 2043,
per cui, in mancanza di impugnazione sulla qualifica, si era
effettivamente formato il giudicato interno. Contrariamente poi a
quanto affermato dal giudice di appello, non è di ostacolo il fatto
che l’attore abbia allegato esclusivamente la responsabilità
extracontrattuale, posto che in tale responsabilità rientra come è
noto anche l’art. 2052.

In mancanza di giudicato interno, la norma che trova applicazione
è l’art. 2052, in base all’indirizzo ormai consolidato di questa Corte,
cui il Collegio intende dare continuità (da ultimo Cass. n.
34896/2022, ma si vedano anche Cass. 13848 del 2020,
8385/2020, 7969/2020, 12113/2020).

Il giudizio del giudice di appello è stato chiaramente svolto
seguendo il paradigma dell’art. 2043 come si evince dal riferimento
alla condotta colposa della convenuta, reputata insussistente.
Quanto al profilo della condotta colposa della parte danneggiata,
posto che fatto costitutivo della responsabilità ex art. 2052 è,
unitamente al danno, l’esistenza del nesso di causalità, l’efficienza
eziologica della condotta del danneggiato è fatto impeditivo del
nesso eziologico che in termini di onere della prova incombe sul
danneggiante dimostrare, per cui ove il fatto rimanga ignoto come
nel caso di specie (il giudice ha affermato che “non risulta la prova
ecc.”) le conseguenze sfavorevoli del relativo mancato
accertamento ricadono sul danneggiante e non, come ha invece
valutato il giudice del merito, sul danneggiato.

5.1. Gli ulteriori tre motivi sono assorbiti dall’accoglimento del
primo motivo.

6. Pertanto, la Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i
restanti motivi, cassa in relazione la sentenza impugnata, come in
motivazione, e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al
Tribunale di Macerata in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti motivi,
cassa in relazione la sentenza impugnata, come in motivazione, e
rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di
Macerata in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte suprema di Cassazione in data 8 febbraio 2023.