Ordinanza 12172/2023
Risarcimento del danno da incidente stradale – Terzo trasportato – Sinistro in cui sia coinvolto veicolo immatricolato all’estero ed assicurato con compagnia non aderente alla convenzione terzi trasportati – Azione diretta ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005
In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo immatricolato all’estero assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione terzi trasportati (cd. CTT), parte della convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (cd. CARD), atteso che l’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante.
Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 8-5-2023, n. 12172 (CED Cassazione 2023)
Ritenuto che
1.-(OMISSIS) ha subìto un incidente mentre era a bordo
della propria autovettura, condotta in quel momento da altro
soggetto, ed ha citato in giudizio la (OMISSIS) Assicurazioni, quale
compagnia garante della propria vettura, ai sensi dell’articolo 141
del codice delle assicurazioni.
Ha precisato, tuttavia, che la responsabilità del sinistro era da
ascriversi interamente al veicolo antagonista, condotto da (OMISSIS),
il quale aveva provocato lo scontro per non essersi fermato
allo stop e per non aver dato la precedenza alla vettura su cui era
trasportata la ricorrente.
2.-Nel costituirsi in giudizio, la (OMISSIS) assicurazioni spa ha eccepito il
proprio difetto di legittimazione passiva, ossia ha obiettato che non
poteva darsi luogo ad azione diretta nei suoi confronti, ai sensi
dell’articolo 141 il codice delle assicurazioni, in quanto tale norma
non si applica ove il veicolo antagonista abbia targa estera e sia
assicurato con un’impresa straniera che non esercita attività
assicurativa In Italia.
3.-Il Giudice di pace ha accolto questa eccezione, rigettando la
domanda, con decisione confermata dal Tribunale di Foggia, in
secondo grado, che ha osservato come l’articolo 141 citato concede
il diritto di rivalsa all’impresa di assicurazione che ha effettuato il
pagamento nei limiti e alle condizioni previste dall’articolo 150, che,
per l’appunto, esclude l’applicazione della procedura di risarcimento
diretto, di cui all’articolo 149, qualora il veicolo antagonista sia
assicurato da una impresa straniera che non abbia aderito al
sistema di risarcimento diretto.
4.-La ricorrente propone ricorso con un motivo di censura, mentre
la compagnia intimata non risulta essersi costituita nonostante la
regolarità della notifica dell’impugnazione. Il PM ha chiesto
l’accoglimento del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
5.-Il motivo di ricorso
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli articoli 141 e
150 del codice delle assicurazioni e del DPR 254 del 2006.
Il motivo mira a sostenere la tesi secondo cui l’azione diretta ex
articolo 141 cda si applica anche al caso in cui il veicolo antagonista
è coperto da una assicurazione straniera che non abbia aderito al
sistema del risarcimento diretto.
Tuttavia, una prima questione, sebbene non direttamente
posta dal ricorrente, è quella relativa all’ammissibilità della
procedura di risarcimento diretto nei casi in cui la responsabilità
dell’incidente venga prospettata come ad esclusivo carico del
veicolo antagonista.
Poiché l’articolo 141 citato consente al terzo trasportato di agire
verso l’assicurazione del veicolo sul quale era a bordo, “salva
l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”, si fa questione se
nel caso fortuito rientri per l’appunto o meno la condotta colpevole
del terzo, vale a dire del conducente il veicolo antagonista.
Su questo punto, il contrasto tra i precedenti di questa Corte, vale
a dire tra la decisione numero 4147 del 2019, che ha fatto rientrare
nell’ipotesi del caso fortuito anche la condotta colpevole del terzo
con conseguente inammissibilità in tal caso dell’ azione diretta da
parte del terzo trasportato, e la decisione numero 17963 del 2021,
che invece ha ritenuto ammissibile l’azione diretta qualora la
responsabilità dell’incidente sia attribuibile al terzo antagonista, la
cui condotta non è dunque da considerarsi allo stregua di caso
fortuito di cui all’articolo 141, è stato risolto in quest’ultimo senso
dalle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito che “la nozione di “caso
fortuito”, prevista come limite all’applicabilità dell’azione diretta del
terzo trasportato ex art. 141 cod.ass., riguarda l’incidenza causale
di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando
invece irrilevante la condotta colposa dell’altro conducente, posto
che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento
del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di
compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”. (Cass. sez.
un. 35318/ 2022).
Ciò premesso, il motivo è fondato.
Infatti, a sostegno della tesi del ricorrente sta la giurisprudenza di
questa Corte (che risale a Cass. 16181/2015, nei motivi, poi
ripresa ex professo da Cass. 1279/2019 ed infine da Cass.
1161/2020), secondo cui: “la persona trasportata può avvalersi
dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del
veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se
quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto
coinvolto un veicolo immatricolato all’estero assicurato con una
compagnia che non abbia aderito alla convenzione terzi trasportati
(cd. CTT), parte della convenzione tra assicuratori per il
risarcimento diretto (cd. CARD), atteso che l’art. 141 del d.lgs. n.
209 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia
diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale
che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del
sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante”. (Cass.
1161/2020).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al
Tribunale di Foggia , in diversa composizione, anche per le spese.
Roma 10.3.2023