Ordinanza 12210/2022
Revocazione – Errore materiale e errore revocatorio – Differenze – Conversione della revocazione in correzione di errore materiale
L’errore materiale, che colpisce la manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale, va distinto dall’errore revocatorio, che incide sulla formazione del giudizio di fatto contenuto nella decisione; ne deriva che, mentre il ricorso per correzione di errore materiale non può essere convertito in un ricorso per revocazione, per il quale, assumendosi l’erroneità del deciso per effetto di un’errata percezione delle risultanze di fatto, vi è necessità di impugnazione, è ammissibile la conversione del ricorso per revocazione in quello per correzione dell’errore materiale che implica, al contrario, l’esattezza della decisione, nonostante l’erronea indicazione dei dati documentali.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 14-4-2022, n. 12210 (CED Cassazione 2022)
Art. 395 cpc (Casi di revocazione) – Giurisprudenza
RILEVATO CHE:
– con ordinanza n. 9841/21 queste sezioni unite, adite dal Tar del Lazio, che aveva sollevato conflitto negativo di giurisdizione, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice tributario in relazione al giudizio concernente una cartella di pagamento con la quale veniva chiesto il pagamento per gli anni 2013-2015 del contributo agli oneri di funzionamento della A.G.C.M., e hanno rimesso la controversia alla Commissione tributaria regionale del Lazio;
– e ciò perchè, si legge nell’ordinanza, la Commissione tributaria regionale del Lazio avrebbe deciso sull’appello proposto da s.p.a. (OMISSIS) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento in questione;
– l’ordinanza n. 9841/21 è impugnata per revocazione con ricorso proposto sia in modalità analogica, sia in modalità telematica, col quale il fallimento di s.p.a. (OMISSIS), dichiarato nelle more del regolamento di giurisdizione, ossia in data (OMISSIS), ha chiesto di revocarla perchè la controversia si sarebbe dovuta rimettere alla Commissione tributaria provinciale di Roma e non già a quella regionale del Lazio, considerato che nessun giudizio di appello è stato instaurato da parte ricorrente;
– si è costituita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, riconoscendo che dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma era stato introdotto il giudizio “conclusosi con il primo diniego di giurisdizione”.
CONSIDERATO CHE:
– col ricorso in questione si prospetta nella sostanza la necessità di una correzione di un errore materiale, e non già della revocazione dell’ordinanza impugnata, in considerazione del livello d’incidenza dell’errore;
– nel caso in esame, difatti, l’errore ha colpito la manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale, e non già la formazione di quella volontà: poichè mai il giudizio d’appello è stato svolto, non è ipotizzabile che si sia erroneamente formata la volontà di rimettere il giudizio al giudice d’appello che non era stato adito;
– queste sezioni unite sono dunque incorse in un mero errore di redazione del documento cartaceo, e non già in un errore sulla formazione del giudizio di fatto contenuto nella decisione (sulla distinzione tra errore revocatorio ed errore di fatto, si vedano, tra le ultime, Cass. n. 32665/21 e n. 34622/21);
– il ricorso, dunque, benchè denominato e strutturato come ricorso per revocazione, va qualificato come ricorso per la correzione di errore materiale;
– difatti, mentre il ricorso per correzione di errore materiale non può essere convertito in ricorso per revocazione, in quanto con questo ricorso si assume l’erroneità del deciso per effetto di un’errata percezione delle risultanze di fatto (Cass. n. 657/03), con la conseguente necessità di un’impugnazione, non vale il contrario, proprio perchè la correzione di errore materiale implica l’esattezza della decisione, nonostante l’erroneità dell’indicazione dei dati documentali;
– ritenuta la sussistenza dell’errore materiale denunciato, ne va disposta la correzione;
– non v’è luogo a spese processuali, in mancanza di soccombenza (Cass., sez. un., n. 9438/02; Cass. n. 12184/20; Cass. n. 10563/22).
P.Q.M.
dispone la correzione dell’ordinanza n. 9841/21 resa da queste sezioni unite, nel senso che: a) in narrativa, ove leggesi “la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, decidendo sull’appello proposto da (OMISSIS) S.p.A. avverso la sentenza della Provinciale che aveva respinto il ricorso dalla stessa promosso”, leggasi “la Commissione tributaria provinciale di Roma, decidendo sul ricorso promosso da (OMISSIS) s.p.a.”; b) in dispositivo, ove leggesi “Commissione tributaria regionale del Lazio”, leggasi “Commissione tributaria provinciale di Roma”.
Dispone che le correzioni siano annotate sull’originale del provvedimento corretto e manda alla cancelleria per la notifica di esso alle parti.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2022.