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Cassazione Civile 12304/2011 – Gestione di affari altrui – Absentia domini

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Sentenza 12304/2011

Gestione di affari altrui – Absentia domini – Contenuto

Nella gestione utile di affare altrui, prevista nell’art. 2028 cod. civ., la “absentia domini” deve intendersi non come impossibilità oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi, ma come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spontaneo intervento senza opposizione o divieto del “dominus”.

Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 7-6-2011, n. 12304   (CED Cassazione 2011)

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 9.2.1991 Po.Si. conveniva davanti al Tribunale di Frosinone la spa Un. It. e la srl Un. Su. chiedendo di accertare che nessun rapporto era stato da lui intrattenuto con le due società e, quindi, l’insussistenza di un suo debito in relazione ai titoli richiamati nell’estratto conto del 13.11.1990 nel quale era indicato, insieme a precedenti pagamenti per forniture ricevute, un saldo di lire 5.680.655.

Deduceva che nel periodo indicato si era già trasferito negli U.S.A, di non svolgere alcuna attività in Italia e di non aver intrattenuto rapporti con Zu.Wa. , agente della società fornitrice.

Le convenute si costituivano e la Un. Su. chiedeva di essere estromessa mentre la Un. It. chiedeva il rigetto della domanda e riconvenzionalmente il pagamento di lire 9.283.661.

Con sentenza 9.3.2001 il tribunale dichiarava l’estromissione della Un. Su. , respingeva la domanda di accertamento negativo e condannava l’attore al pagamento di lire 9.283.261. oltre le spese, decisione confermata dalla corte di appello di Roma, con sentenza 4557/04, in giudizio in cui si è costituita anche la Pi. srl ex Un. su. , ribadendo il difetto di legittimazione passiva.

La corte territoriale confermava l’esclusione della Pi. e deduceva che la tesi del Po. , il quale negava obbligazioni avanzate dal padre a suo nome, era smentita dallo Zu. il quale aveva affermato che, dopo alcuni acquisti, Po.Si. , accingendosi a trasferirsi negli U.S.A., gli aveva comunicato che suo padre avrebbe continuato a fare ordinazioni a suo nome attribuendo al genitore espliciti poteri rappresentativi.

L’eccezione circa l’interesse del teste al giudizio era tardiva ed infondata, non essendo in contestazione il diritto alla provvigione, la ditta aveva proseguito l’attività ed il quantum era giustificato dagli ulteriori insoluti. Ricorre Po. con tre motivi, resistono le controparti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamenta violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 60 c.p.c., n. 3 perchè la sentenza “avrebbe escluso che la srl Un. Su. , oggi Pi. srl, avesse intrattenuto rapporti con il Po. “.. ” e la sola Un. It. spa aveva avanzato domanda di adempimento delle obbligazioni pecuniarie” assunte ma non si propongono argomenti idonei a ribaltare la sentenza rispetto alla deduzione della estraneità della Pi. ed alla domanda di adempimento della Un. It. .

Col secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 2714 e 2719 c.c. perchè alla udienza del 20.1.1992 si era depositata attestazione del Sindaco del comune di (OMESSO) dalla quale si evinceva che dal 5.8.94 al 18.4.91 (sic) il Po. si trovava negli Stati uniti, nonchè attestazione del dipartimento giustizia degli Stati Uniti e passaporto, senza alcun cenno in sentenza.

La censura non è risolutiva rispetto ad una sentenza che riferisce della deposizione del teste Zu. circa l’iniziale rapporto col Po. e la successiva indicazione del padre, in vista del trasferimento all’estero.

Col terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 2028 c.c. circa la valutazione della testimonianza perchè era emerso che Po. Ro. agiva di sua iniziativa. Quest’ultimo, all’udienza dell’1.12.1997, aveva riferito che la merce veniva ordinata a nome del figlio che stava in America, ribadendo di agire di sua iniziativa. La censura non è risolutiva perchè, anzicchè smentire lo Zu. , indirettamente conferma la prosecuzione del rapporto ed, anche in una valutazione comparativa delle due deposizioni, non esclude anzi avvalora la veridicità dell’altra.

Nè si comprende il riferimento all’art. 2028 c.c. circa l’obbligo di continuare la gestione, posto che i relativi presupposti devono essere provati (Cass. 7.1.1970 n. 35), l’apprezzamento del giudice circa l’esistenza di essi è incensurabile in Cassazione se adeguatamente motivato (Cass. 3.8.1968 n. 2784) ed, in ogni caso, non ne deriva la liberazione del dominus.

L’absentia domini è stata intesa non già come impossibilità oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi bensi’ come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spontaneo intervento senza opposizione e/o divieto del dominus (Cass. 25.5.2007 n. 12280).

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese , liquidate in euro 800,00 ciascuno in favore delle controparti, di cui 600,00 per onorari e 200,00 per spese per ogni parte, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011. Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011