Ordinanza 12610/2023
Procedimento davanti al giudice di pace – Contenuto della citazione – Mancata indicazione specifica dei mezzi di prova – Nullità – Esclusione
Nel giudizio civile dinanzi al giudice di pace, il contenuto dell’atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall’art. 318 c.p.c., il quale, diversamente dall’art. 163, comma 1, n. 5), prescrive che l’atto contenga a pena di nullità unicamente l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto del giudizio, con la conseguenza che la mancata indicazione specifica dei mezzi di prova non è causa di invalidità dell’atto introduttivo.
Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 10-5-2023, n. 12610 (CED Cassazione 2023)
Ritenuto in fatto
– che (OMISSIS) ricorre, sulla base di due motivi, per la
cassazione della sentenza n. 450/21, del 4 maggio 2021, del
Tribunale di Macerata, che – accogliendo il gravame esperito dalla
Regione Marche avverso la sentenza n. 569/19, del 6 maggio
2019, del Giudice di pace di Macerata – ha rigettato la domanda
risarcitoria dallo stesso proposta, in relazione alla fattispecie di
responsabilità della Regione per danni cagionati da fauna
selvatica;
– che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente riferisce di aver
adito l’autorità giudiziaria per conseguire il ristoro dei danni subiti
dall’autoveicolo di sua proprietà in ragione dell’impatto con un
cinghiale, avvenuto il 2 giugno 2018 lungo la strada comunale che
collega la Frazione di Vestignano al Comune di Caldarola;
– che la domanda risarcitoria veniva accolta dal primo giudice
nella contumacia della convenuta Regione Marche;
– che il gravame proposto dalla convenuta soccombente
veniva accolto dal giudice di appello, che dichiarava nulla la
sentenza resa in prime cure, sul presupposto che le prove,
ammesse ed assunte dall’adito Giudice di pace, fossero state
richieste con la memoria ex art. 320 cod. proc. civ., e non in prima
udienza;
– che avverso la sentenza del Tribunale maceratese ricorre per
cassazione il (OMISSIS), sulla base – come detto – di due motivi;
– che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma
1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art.
320 cod. proc. civ.;
– che il ricorrente deduce di aver formulato le proprie istanze
istruttorie direttamente alla prima udienza, sebbene con memoria
precedentemente predisposta e, in quel frangente, depositata;
– che il secondo motivo denuncia “difetto di valida
rappresentanza processuale ad appellare”, in capo alla Regione
Marche, per “nullità della procura ad impugnare”, in quanto
conferita dal Presidente della Regione senza alcun riferimento alla
delibera di Giunta, richiamandosi il ricorrente ad un – preteso –
precedente di questa Corte (si tratta di Cass. Sez. Lav., ord. 17
ottobre 2017, n. 24463);
– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la
Regione Marche, chiedendo che la stessa sia dichiarata
inammissibile e, comunque, rigettata;
– che entrambe le pari hanno depositato memoria;
– che il collegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in
forma semplificata.
Considerato in diritto
– che il ricorso va accolto, sebbene nei limiti di seguito
precisati;
– che il secondo motivo di ricorso – da scrutinare
prioritariamente, dato il suo carattere pregiudiziale, atteso che il
suo accoglimento comporterebbe la declaratoria di
inammissibilità dell’appello e, quindi, il passaggio in giudicato
della sentenza resa in primo grado – non è fondato;
– che l’indicazione della delibera adottata dalla Giunta
regionale – organo competente a decidere in materia di liti attive
e passive, ai sensi dell’art. 28, lett. h), dello statuto della Regione
Marche – non si pone come requisito di validità della procura alle
liti, dovendo, al più, essere prodotta in giudizio su richiesta del
giudice, ai sensi del 182 cod. proc. civ.;
– che, d’altra parte, anche ad intendere la censura formulata
con il presente motivo – con il quale, per vero, neppure si
individuano le norme di diritto che si assumono violate (ciò che
già ne rende dubbia l’ammissibilità: cfr. Cass. Sez. Un., sent. 28
ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01; in senso conforme Cass.
Sez. 5, ord. 6 luglio 2021, n. 18998, Rv. 661805-01) – come
riferita proprio all’art. 182 cod. proc. civ., la stessa si paleserebbe
comunque inammissibile, risultando precluso, nel caso di specie,
il rilievo officioso della nullità conseguente alla violazione di tale
norma;
– che, difatti, tale preclusione si imporrebbe ai sensi della
disposizione di cui all’art. 157, comma 3, cod. proc. civ., la quale
– seppure confini letteralmente “il suo àmbito alle sole nullità
determinate dal comportamento di una parte che siano a rilievo
non officioso” – è destinata ad operare, non solo per la parte che
vi abbia dato causa o per quella che abbia omesso di rilevarla, ma
anche per il giudice, allorché risulti esaurita la fase processuale in
cui la nullità si sia verificata e sempre che la legge non ne preveda
il rilievo nella fase successiva (si veda in tal senso, in motivazione,
Cass. Sez. 3, sent. 30 agosto 2018, n. 21381, Rv. 650325-01; in
senso analogo, tra le più recenti, si vedano, sempre in
motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 31 gennaio 2019, n. 2841 e
Cass. Sez. 3, ord. 4 novembre 2020, n. 24483);
– che, invero, essendo l’inoperatività della previsione di cui
all’art. 157, comma 3, cod. proc. civ. “ancorata all’esistenza del
potere officioso del giudice”, risulta “logicamente sostenibile che
essa si giustifichi temporalmente solo fino a quando il potere
officioso del giudice sussista e sia esercitabile come quello della
parte”, giacché, viceversa, allorquando tale potere officioso cessi,
non può che venire meno “quell’esigenza logica, per così dire di
par condicio fra parte e giudice, che giustifica che i poteri di
rilevazione si conservino per entrambi ancorché la nullità sia stata
determinata originariamente dalla parte” (così, nuovamente, per
tutte, Cass. Sez. 3, sent. n. 21381 del 2018, cit.);
– che il primo motivo di ricorso è, invece, fondato;
– che, difatti, l’art. 318 cod. proc. civ., diversamente dall’art.
163, comma 1, n. 5), non prescrive che l’atto introduttivo del
giudizio innanzi al Giudice di pace contenga l’indicazione specifica
dei mezzi di prova, ma unicamente l’esposizione dei fatti e
l’indicazione dell’oggetto (la sola carenza dei quali determina,
dunque, la nullità dell’atto; cfr. Cass. Sez. 1, sent. 30 aprile 2005,
n. 9025, Rv. 581238-01);
– che, pertanto, non risulta affatto precluso che le richieste di
prova, lungi dall’essere raccolte nel verbale di udienza, possano
essere oggetto – come avvenuto nel caso di specie – di una
memoria, purché depositata sempre in prima udienza;
– che in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza
impugnata, pertanto, va cassata in relazione, con rinvio al
Tribunale di Macerata, in persona di diverso magistrato, per la
decisione nel merito, oltre che sulle spese processuali, ivi
comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara il
secondo non fondato e, per l’effetto, cassa in relazione la
sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Macerata, in
persona di diverso magistrato, per la decisione nel merito, oltre
che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della
Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 24 gennaio 2023.