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Cassazione Civile 12630/2019 – Esercizio abusivo di servitù di veduta – Risarcimento del danno – Prova

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Ordinanza 12630/2019

 Esercizio abusivo di servitù di veduta – Risarcimento del danno – Prova

La lesione del diritto di proprietà, conseguente all’esercizio abusivo di una servitù di veduta, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell’art. 1226 c.c., adottando eventualmente, quale parametro di liquidazione equitativa, una percentuale del valore reddituale dell’immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta.

Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 13-5-2019, n. 12630   (CED Cassazione 2019)

Art. 2043 cc (Risarcimento per fatto illecito) – Giurisprudenza

Art. 1226 cc (Valutazione equitativa del danno) – Giurisprudenza

Art. 2697 cc (Onere della prova) – Giurisprudenza

 

 

Ritenuto che

  1. DB., anche in qualità di erede di R. B., ricorre sulla base di due motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo, resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 20 dicembre 2016, che ha accolto parzialmente l’appello proposto dai coniugi DB.-B. avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1735 del 2011, e nei confronti di V. L., G. L. e S. L.;

che, per quanto ancora qui rileva, il Tribunale aveva rigettato l’actio negatoria servitutis con la quale i DB.- B. chiedevano la rimozione delle opere realizzate dai vicini L. per accedere al lastrico solare, dal quale si esercitava la veduta, e il risarcimento del danno, ed accolto la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di veduta;

che la Corte d’appello ha riformato la decisione, rilevando che non vi era prova che le opere necessarie all’esercizio della servitù fossero esistite sin dall’inizio del ventennio utile all’usucapione, ed ha rigettato la domanda risarcitoria degli attori-appellanti, per mancanza di prova dell’ammontare del danno richiesto; che S. L. resiste con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso, e di rigetto del secondo motivo;

che il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. Considerato preliminarmente che l’eccezione formulata nel controricorso, di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale, è infondata;

che la procura apposta a margine del ricorso o, come nella specie, in calce al ricorso, deve per ciò solo ritenersi “speciale”, giacché si deve presumere, fino a prova contraria che è onere della controparte fornire, che al momento della sottoscrizione della procura il ricorso fosse stato già esteso sullo stesso foglio (ex plurimis, Cass. 07/12/2017, n. 29312);

che con il primo motivo è denunciata violazione degli artt. 2697, 905, secondo comma, 1126 cod. civ. e si contesta il mancato riconoscimento del danno da esercizio abusivo della servitù, da ritenersi in re ipsa, tenuto conto anche delle allegazioni di parte appellante riguardo alla compromissione del diritto a godere del giardino di proprietà esclusiva;

che il motivo è fondato;

che la lesione della proprietà – nella specie accertata sotto il profilo previsto dall’art. 905 cod. civ. – è di per sé produttiva di danno, che consiste proprio nel mancato godimento delle facoltà tipiche della proprietà per effetto dell’altrui illegittimo comportamento (tra le molte, Cass.31/08/2018, n. 21501; Cass. 16/12/2010, n. 25475);

che, pertanto, una volta accertata l’esistenza della lesione è esclusa la necessità di specifica attività probatoria, mentre l’obiettiva difficoltà di determinazione del quantum impone che il giudice proceda alla liquidazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., adottando eventualmente, quale adeguato parametro di quantificazione, quello correlato ad una percentuale del valore reddituale dell’immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta (cfr. Cass. 03/04/2012, n. 5334; Cass. 27/03/2008, n. 7972);

che con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e nullità della sentenza per contestare il rigetto del quinto motivo di appello, con il quale si assumeva che il Tribunale fosse incorso in extrapetizione nella parte in cui aveva riconosciuto il risarcimento danni ai convenuti;

che il motivo è manifestamente infondato posto che la Corte d’appello ha pronunciato sul punto (pag. 13-14 della sentenza), rigettando il motivo di appello, sicché non è violato il principio sancito dall’art. 112 cod. proc. civ;

che all’accoglimento del primo motivo di ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà ad un nuovo esame della domanda di risarcimento danni, attendendosi ai principi di diritto richiamati, e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata relativamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo, diversa sezione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2018.

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