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Cassazione Civile 12690/2022 – Espropriazione presso terzi – Ordinanza di assegnazione del credito – Chiusura del processo di esecuzione – Opposizione all’esecuzione

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Ordinanza 12690/2022

 

Espropriazione presso terzi – Ordinanza di assegnazione del credito – Chiusura del processo di esecuzione – Opposizione all’esecuzione – Proponibilità – Esclusione

Una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l’ordinanza ex art. 553 c.p.c., non è più ammissibile l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., dal momento che il diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere contestato solo fintanto che è minacciato o viene esercitato dal creditore e non già dopo che il processo esecutivo si sia definitivamente concluso, potendo, in tal caso, il debitore instaurare un ordinario processo di cognizione per accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (e, se del caso, ottenere la restituzione delle somme già incassate) in ragione di circostanze modificative o estintive sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile l’opposizione all’esecuzione successiva alla pronuncia dell’ordinanza di assegnazione del credito, con la quale il debitore intendeva fare valere la sopravvenuta dichiarazione di inefficacia, ex art. 188 disp. att. c.p.c., del decreto ingiuntivo in forza del quale era stata promossa l’esecuzione forzata).

Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 21-4-2022, n. 12690   (CED Cassazione 2022)

Art. 615 cpc (Opposizione all’esecuzione) – Giurisprudenza

 

 

FATTI DI CAUSA

1. In data 15/12/2016 (OMISSIS) depositava al Tribunale di Verona ricorso in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., contestando il diritto di (OMISSIS) S.r.l. di percepire le trattenute sulla sua pensione effettuate da INPS in forza dell’ordinanza di assegnazione del credito emessa dal giudice dell’esecuzione il 18/12/2012.

2. Affermava l’opponente di non aver mai avuto ricevuto valida notificazione del Decreto Ingiuntivo 30 dicembre 1992, n. 643, ottenuto da (OMISSIS) e poi azionato dalla (OMISSIS) S.r.l., cessionaria del credito della banca, la quale aveva pignorato presso INPS il credito pensionistico di (OMISSIS).

In particolare, (OMISSIS) sosteneva di aver avuto notizia del provvedimento monitorio e del processo esecutivo solo con la comunicazione dell’ente previdenziale del 3/12/2015 e che, in esito a questa, effettuate varie ricerche, aveva adito il Tribunale di Crotone, il quale, accogliendo la sua istanza ex art. 188 disp. att. c.p.c., in data 21/9/2016 aveva dichiarato l’inefficacia del decreto d’ingiunzione.

3. Nel successivo dicembre 2016 l’odierno ricorrente si rivolgeva al Tribunale di Verona al fine di veder pronunciata la nullità o l’inefficacia dell’ordinanza di assegnazione del credito in favore di (OMISSIS) S.r.l., la quale – in virtù del citato decreto ingiuntivo (poi dichiarato inefficace) aveva promosso contro l’ (OMISSIS), ignaro dell’avversaria iniziativa, l’espropriazione presso terzi conclusasi con la citata ordinanza del 18/12/2012.

4. Nel giudizio si costituiva la (OMISSIS) S.p.A., dichiarando di essere l’attuale titolare del credito recato dal decreto monitorio, cedutole da (OMISSIS) S.r.l. (a sua volta cessionaria di (OMISSIS) S.r.l.), nei confronti della quale l’attore avrebbe dovuto rivolgere le sue pretese restitutorie.

5. Nel grado di merito il contraddittorio, instaurato anche nei confronti di (OMISSIS) S.r.l. e di INPS, veniva esteso a (OMISSIS) S.r.l..

6. Con la sentenza n. 373 del 19/2/2019, il Tribunale di Verona riqualificava l’iniziativa processuale di (OMISSIS) come opposizione agli atti esecutivi – in quanto “avverso l’ordinanza di assegnazione emessa nell’ambito di procedura esecutiva l’unico rimedio esperibile è quello di cui all’art. 617 c.p.c.” – e, dopo aver rilevato che l’opponente era venuto a conoscenza del pignoramento quantomeno dal dicembre 2015 (come dallo stesso affermato nel ricorso introduttivo), dichiarava inammissibile la proposta opposizione, avanzata soltanto il 15/12/2016 e, dunque, oltre il termine decadenziale prescritto.

7. Avverso la predetta sentenza (OMISSIS) proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; resisteva con controricorso (OMISSIS) S.p.A.; gli intimati INPS, (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) S.r.l. non svolgevano difese in questo giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, si deve rilevare che la notificazione del ricorso introduttivo a (OMISSIS) s.r.l. non è andata a buon fine per “per irreperibilità del destinatario” in quanto “trasferito”; lo stesso ricorrente ha domandato, con la memoria depositata, la concessione di un termine per rinotificare l’atto.

Osserva il Collegio che la predetta società era stata originariamente individuata dall’ (OMISSIS) come controparte dell’opposizione, perchè la (OMISSIS) S.r.l. aveva promosso l’espropriazione presso terzi e, dunque, avendo rivestito la qualità di creditore procedente in quell’esecuzione, la medesima era evidentemente destinataria dell’opposizione ex art. 615 c.p.c..

Tuttavia, come sarà illustrato nel prosieguo, la qui riconosciuta improponibilità dell’opposizione all’esecuzione in un momento successivo alla conclusione del processo esecutivo rende superflua la rinnovazione della notificazione del ricorso alla (OMISSIS) S.r.l.; infatti, “Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia prima facie infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità.” (così, ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018, Rv. 648501-01, conforme a Cass., Sez. U., Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077-01).

2. Col primo motivo del ricorso (formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente qualificato l’opposizione, tesa a contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata in conseguenza della declaratoria di inefficacia del titolo esecutivo. In particolare, il ricorrente sostiene che il giudice di merito ha errato nell’affermare che l’ordinanza di assegnazione è impugnabile soltanto con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., sia per il tenore delle contestazioni svolte, sia perchè l’atto non è formalmente viziato, sia perchè non era determinabile il dies a quo del termine decadenziale, che non poteva coincidere con la data dell’ordinanza e non era stato individuato nemmeno nella sentenza impugnata (se non con un generico riferimento al “dicembre 2015”).

3. Nonostante il nomen iuris di opposizione ex art. 615 c.p.c., attribuito dall’ (OMISSIS) alla propria iniziativa processuale, il giudice dell’esecuzione ha riqualificato l’azione come opposizione agli atti esecutivi, ritenendo che avverso l’ordinanza di assegnazione del credito non fosse esperibile alcuna altra opposizione esecutiva se non l’opposizione ex art. 617 c.p.c..

La riqualificazione operata è, tuttavia, erronea, perchè contro l’ordinanza ex art. 553 c.p.c., l’opposizione agli atti esecutivi è l’unico rimedio esperibile per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l’hanno preceduto o confutare l’interpretazione della dichiarazione del terzo, anche con riguardo all’entità e esigibilità del credito, data dal giudice dell’esecuzione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20310 del 20/11/2012), per impugnare la decisione delle questioni relative alla partecipazione dei creditori alla distribuzione della somma di cui il terzo si è dichiarato debitore (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7706 del 24/03/2017), per far valere la violazione del diritto di difesa del terzo dichiarante a causa del mancato o inadeguato suo coinvolgimento nella fase di accertamento incidentale davanti al giudice dell’esecuzione oppure la violazione del contraddittorio col debitore con conseguente invalidazione dell’ordinanza (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 11191 del 23/04/2019).

Nella fattispecie de qua, invece, l’odierno ricorrente ha prospettato il venir meno, per pronuncia successiva alla conclusione dell’espropriazione, del titolo esecutivo che aveva giustificato l’esecuzione forzata e, di conseguenza, l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato, i cui effetti pregiudizievoli continuavano a riverberarsi sul patrimonio.

4. L’erroneità della riqualificazione non comporta, tuttavia, la cassazione della sentenza impugnata, dovendosi soltanto correggere – ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4 – la motivazione del provvedimento.

Infatti, l’inammissibilità della proposta opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., discende dalla constatazione che la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere svolta fintanto che tale diritto è minacciato o viene esercitato dal creditore, non già dopo che il processo esecutivo si è definitivamente concluso con l’assegnazione del credito pignorato (o, nell’esecuzione mobiliare e immobiliare e nell’espropriazione di cose presso terzi, con la distribuzione del ricavato dalla vendita).

Come si evince anche dalla motivazione di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10820 del 05/06/2020, “La procedura esecutiva di espropriazione di crediti presso terzi ha la funzione di soddisfare il creditore non già come accade nelle altre forme dell’esecuzione forzata – attribuendogli il ricavato di una vendita forzata od assegnandogli una res determinata, ma trasferendo al creditore procedente la titolarità del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo. Questo trasferimento avviene per effetto dell’ordinanza prevista dall’art. 553 c.p.c., e consiste in un mutamento del soggetto attivo dell’obbligazione dovuta dal terzo pignorato. Se dunque scopo dell’espropriazione di somme di denaro è quello di trasferire un credito dal debitor debitoris al creditore procedente e se l’ordinanza di assegnazione realizza questo trasferimento, deve concludersi che, con la pronuncia di quella ordinanza, la procedura esecutiva ha raggiunto il suo scopo ed è da quel momento conclusa e definita”.

Ne consegue che, come già espressamente statuito da questa Corte, l’ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c., chiude il processo di espropriazione presso terzi, sicchè il debitore non può più avvalersi dello strumento dell’opposizione all’esecuzione, perchè questa è ormai esaurita (in tema, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4505 del 24/02/2011, in motivazione).

5. Giova precisare che l’inammissibilità del suindicato rimedio non impedisce al debitore di insorgere avverso i perduranti effetti pregiudizievoli di un’ordinanza di assegnazione del credito che non trovi più il suo fondamento in un valido ed efficace titolo esecutivo (come nel caso prospettato dall’odierno ricorrente) o che non sia più giustificata per essere stato integralmente soddisfatto il creditore assegnatario.

Lo strumento da impiegare nelle ipotesi descritte è costituito dall’ordinaria azione di cognizione, non già per ottenere inammissibilmente (perchè al di fuori del sistema delle opposizioni esecutive) la revoca o l’annullamento dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c., bensì per far accertare che, in ragione delle circostanze (modificative o estintive) sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo, il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito e, se del caso, per ottenere la restituzione delle somme già incassate.

In conclusione, seppur con un’altra motivazione, deve confermarsi la pronuncia di inammissibilità dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., proposta da (OMISSIS).

6. Col secondo motivo (formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) si lamenta l'”omesso esame della legittimità della pretesa restitutoria formulata”, in quanto il Tribunale, nonostante la domanda di (OMISSIS) di ottenere in restituzione le somme trattenute in assenza di un efficace titolo esecutivo, aveva mancato di pronunciarsi sulla richiesta condanna delle convenute (OMISSIS) e (OMISSIS).

7. La censura – che può essere riqualificata come denuncia di mi-nuspetizione e ricondotta al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – è fondata.

8.Va premesso che la (OMISSIS) s.r.l. risulta estranea alla domanda di restituzione avanzata da (OMISSIS), con la conseguenza che la mancata notifica del ricorso introduttivo a detta società non rende necessaria la sua partecipazione al giudizio di legittimità nel quale sia accolta una doglianza del ricorrente non riguardante la sua posizione processuale o sostanziale.

9. Come esposto nel ricorso, unitamente all’opposizione all’esecuzione (inammissibile) (OMISSIS) aveva spiegato domanda per la restituzione delle somme già incassate dai creditori nonostante la declaratoria di inefficacia del decreto monitorio.

In sostanza, l’odierno ricorrente aveva esercitato proprio l’azione ordinaria a cui si è fatto riferimento al punto 5 di questa ordinanza e, cioè, una tesa a far valere la circostanza sopravvenuta alla conclusione del processo esecutivo e a recuperare dai creditori assegnatari del credito gli importi medio tempore versati dal terzo pignorato.

Su tale domanda il giudice di merito (che ha considerato la sola opposizione esecutiva) ha completamente omesso di pronunciarsi.

10. Per quanto esposto e in relazione all’accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Verona, in persona di diverso giudicante.

Si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità.

Resta assorbito il terzo motivo del ricorso.

P.Q.M.

La Corte;

rigetta il primo motivo del ricorso;

accoglie il secondo motivo;

dichiara assorbito il terzo motivo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Verona, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 15 marzo 2022.