Ordinanza 12734/2021
Cessione del credito – Notificazione della cessione al debitore ceduto – Atto a forma libera
La notificazione al debitore ceduto, prevista dall’art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.
Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 13-5-2021, n. 12734 (CED Cassazione 2021)
Art. 1264 cc (Efficacia della cessione del credito riguardo al debitore ceduto) – Giurisprudenza
FATTI DI CAUSA
1.- Nel dicembre 2017, (OMISSIS) ha presentato ex art. 208 legge fall. domanda di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa del consorzio (OMISSIS). A titolo della propria richiesta ha esposto di essere diventato titolare di un credito già vantato, nei confronti del Consorzio, dalla s.r.l. (OMISSIS) (successivamente fallita) e da quest’ultima cedutogli in garanzia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1260 ss. c.c..
2.- La domanda è stata respinta, lo stato passivo della procedura rilevando che “non risulta sussistente e provato il credito oggetto della cessione e comunque la stessa non è opponibile alla procedura in quanto non documentata la notifica ante l.c.a.”.
3.- (OMISSIS) ha impugnato la decisione ai sensi degli artt. 209 e 98 legge fall. avanti al Tribunale di Bologna.
Con decreto depositato in data 2 aprile 2019, il Tribunale ha respinto l’opposizione.
4.- Il decreto ha rilevato, in particolare, che nella specie non vi era prova di una notifica, comunque di una comunicazione al debitore ceduto dell’intervenuta cessione del credito e che neppure vi era la prova alternativa di un’accettazione della medesima da parte di quest’ultimo.
“La cessione del credito” – si è specificato – “ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo quando questi l’abbia accettata o quando gli sia stata notificata ai sensi dell’art. 1264 c.c., essendo opponibile alla Procedura la cessione munita di data certa anteriore ex art. 45 legge fall. ovvero la cessione che sia stata notificata al debitore ceduto o dallo stesso accettata prima della dichiarazione di fallimento”.
5.- Avverso questa decisione (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, basandolo su due motivi.
Resiste, con controricorso, la Procedura.
6.- Non ha svolto difese in questo grado del giudizio il Fallimento della s.r.l. (OMISSIS), assunto cedente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
7.- I motivi di ricorso sono stati rubricati nei termini qui di seguito trascritti.
Primo motivo: «nullità del decreto impugnato ex art. 360 comma 1 in relazione all’art. 135 comma 3 cod. proc. civ. per motivazione apparente. In subordine violazione di legge ex art.
360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1264 e 45 legge fall.».
Secondo motivo: «violazione di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 in relazione all’art. 92 comma 2 cod. proc. civ.».
8.- Col primo motivo, il ricorrente evidenzia che il giudice del merito non ha illustrato le ragioni per cui ha ritenuto applicabili alla fattispecie concreta le norme degli artt. 1264 e 45 legge
fall. La ritenuta applicazione di tale disposizioni – così si prosegue – si manifesta in violazione di legge.
“L’identità del creditore ammesso al passivo fallimentare” – si viene a specificare – “appare per la procedura concorsuale del tutto indifferente”.
La norma dell’art. 45 legge fall. riguarda, al pari dell’art. 2914 c.c., n. 2, il “conflitto tra i creditori del cedente e il cessionario”. Per contro, la cessione del credito “può intervenire con pari efficacia anche successivamente al fallimento” del debitore ceduto.
D’altro canto, il “contratto di cessione del credito ha natura consensuale; perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario”; sul trasferimento del credito non viene quindi a incidere la notifica prevista dall’art. 1264 c.c. o la “pressochè equipollente sul piano effettuale accettazione del debitore ceduto”. “La domanda di insinuazione al passivo equivale a notifica della cessione e pertanto perfeziona, anche nei confronti del debitore ceduto, la legittimazione del cessionario”.
9.- Il motivo è fondato, secondo i termini che si vengono a esporre.
10.- A proprio fondamento, la decisione del Tribunale bolognese richiama – in modo per certi versi promiscuo, si può dire – le norme dell’art. 45 legge fall. e art. 1264 c.c..
Queste due disposizioni, tuttavia, afferiscono a tematiche tra loro nettamente diverse. Sì che le stesse richiedono non solo distinta attenzione, ma pure separate disamine (per la norma dell’art. 45 cfr. i nn. 11 e 12; per quella dell’art. 1264 v. invece i nn. 13, 14 e 15).
11.- Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., in specie, la recente, ampia analisi posta in essere dalla pronuncia di Cass., 11 marzo 2019, n. 6930), la “norma dell’art. 45 legge fall. è intesa a regolamentare gli atti di depauperamento patrimoniale del debitore, che si trovi in stato di decozione fallimentare. Per quanto riguarda la cessione dei crediti, dunque, la norma si occupa unicamente degli atti di disposizione del credito posti in essere dal debitore in stato di decozione, che in tale sede si connota perciò come cedente”.
Come correttamente rileva il ricorrente, quella dell’art. 45 legge fall. è norma che trova la sua corrispondenza sistematica nella disposizione generale dell’art. 2914 c.c.. Che propriamente si occupa “di dettare le regole individuatrici della collocazione temporale degli atti di alienazione dei “beni del debitore” rispetto al creditore pignorante (e in funzione di peculiare sua protezione). Quando, dunque, il “bene del debitore” possa essere utile al soddisfacimento del suo credito e quando no” (così ancora Cass., n. 9630/2019; Cass., 22 giugno 2018, n. 16566).
12.- Il caso proposto dalla presente fattispecie concreta, tuttavia, non è quello del fallimento del cedente (e debitore). Bensì quello del fallimento del debitore ceduto a fronte della cessione della correlativa posizione creditoria, come effettuata tra il creditore originario e un altro soggetto (e poi, in ipotesi, da questi ad altri ancora).
Questo caso è strutturalmente diverso, in effetti, da quello degli atti dispositivi posti in essere dal debitore in relazione a diritti (reali e di credito) facenti parte del proprio patrimonio, a cui fanno riferimento le norme dell’art. 45, legge fall. e art. 29141 c.c..
Non meno evidente è, d’altro canto, che il caso di cessione di un credito vantato nei confronti del debitore fallito non dà luogo a una fattispecie traslativa che coinvolga beni e diritti di quest’ultimo soggetto.
13.- La norma dell’art. 1264 c.c. – a cui pure si affida il Tribunale bolognese (cfr. sopra, nel n. 4) -, si pone come disposizione generale della figura dell’atto di disposizione del credito, con la funzione di governare l’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto. A differenza di quella dell’art. 45, questa norma risulta dunque attinente alla fattispecie in questione.
è però da escludere che la notifica della cessione al debitore ceduto (ovvero l’accettazione da parte di quest’ultimo) debba necessariamente avvenire prima della dichiarazione del suo fallimento (tanto meno, poi, con atto di data certa a tale dichiarazione anteriore).
14.- La norma dell’art. 1260 c.c. esprime il principio generalissimo della libera circolabilità dei crediti. Nè si vedono norme, o ragioni, per deviare da questa regola generale o per sottoporla, in quanto tale, a particolari vincoli o formalità (del tutto estranea alla presente fattispecie risulta, in specie, la tema della terzietà del curatore: sul punto v., oltre alla più volte citata Cass., n. 6930/2019, la pronuncia di Cass., 14 maggio 2014, n. 10454).
Del resto, la stessa legge fallimentare contiene più disposizioni che presuppongono la piena applicazione della regola della libera circolazione dei crediti anche in pendenza di procedura fallimentare del debitore ceduto. Quali, in specie, quelle dell’art. 56, comma 2, e dell’art. 127, comma 4, L. Fall.; quale, altresì, quella dell’art. 115, comma 2, legge fall. (per il rilievo che tale norma riguarda esclusivamente l’ipotesi della cessione di crediti già ammessi al passivo fallimentare e non già la cessione di qualunque credito verso il fallito, che sia posteriore alla sentenza dichiarativa v. Cass., n. 9630/2019: il “fatto che questa norma richieda che la cessione del credito debba risultare da scrittura privata autenticata si spiega con la constatazione che l’ammissione del credito fa sì che il relativo creditore sia destinatario dei pagamenti che la procedura opererà in sede di riparto e con la specifica e correlata esigenza, particolarmente vissuta dalla procedura, di non effettuare pagamenti a favore di soggetti non legittimati a riceverli”).
15.- Ciò posto, è ancora da aggiungere che, secondo un orientamento davvero tradizionale di questa Corte, la notifica prevista dalla norma dell’art. 1264 c.c. “non si identifica con quella effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale”: fermo l’onere di “dare la prova del negozio di cessione”, è sufficiente al riguardo qualunque “comunicazione scritta (eventualmente citazione in giudizio)”, quand’anche proveniente dal cessionario, che risulti “idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (cfr. Cass., 18 ottobre 2005, n. 20143, ove pure amplissime indicazioni di ulteriori precedenti di questa Corte).
Nè v’è ragione per distinguere, sotto questo specifico profilo, la domanda di ammissione al passivo del ceduto (a cui ha dichiarato di volersi rifare il ricorrente: sopra, n. 8, ultimo periodo) dal comune atto di citazione in giudizio.
16.- L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta assorbimento del secondo, come relativo alle determinazioni relative alle spese del giudizio di opposizione.
17.- Il ricorso va dunque accolto.
Di conseguenza, il decreto impugnato va cassato e la controversia rinviata al Tribunale di Bologna che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa di conseguenza, il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Bologna che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, addì 30 settembre 2020.