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Cassazione Civile 12771/2012 – Prescrizioni presuntive

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Sentenza 12771/2012

Prescrizioni presuntive – Ammissione implicita di non aver estinto il debito da parte del debitore

In tema di prescrizioni presuntive, l’ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore (che comporta il rigetto dell’eccezione di prescrizione presuntiva) può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore stesso, dell’entità della somma richiesta.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 23-07-2012, n. 12771   (CED Cassazione 2012)

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Roma depositato l’11.12.95, (OMISSIS) esponeva di avere lavorato alle dipendenze di E.P.S (OMISSIS) in liquidazione dall’1.12.77 fino al dicembre 1992 quando (OMISSIS) s.r.l. era subentrata nella gestione dell’azienda, avente ad oggetto la costruzione e il montaggio di cabine, quadri elettrici e loro componenti.

Aggiungeva che il rapporto era proseguito alle dipendenze dell’anzidetta società fino al marzo 1994 quando lo stabilimento di (OMISSIS) era stato trasferito a (OMISSIS) s.r.l., la quale, senza soluzione di continuità, era subentrata nei rapporti di lavoro in atto, pur essendo stato pagato il TFR e altre competenze di fine rapporto.

Soggiungeva che sin dall’assunzione la E.P.S. gli aveva corrisposto, in aggiunta al trattamento contrattuale, un particolare incentivo, il cui importo variava in funzione del numero e del tipo dei pezzi prodotti.

Precisava che tale incentivo era stato successivamente riconosciuto anche ai dipendenti della (OMISSIS) e della (OMISSIS) e dal 1983 o 1984 era stato erogato in misura forfettaria, a prescindere da un diretto collegamento con la produzione, per un importo variabile tra lire 80.000 e lire 100.000 mensili a discrezione dell’azienda, aumentato negli ultimi due anni a lire 150.000 circa anche se tale emolumento era corrisposto fuori busta e di norma pagato con la retribuzione mensile.

Deduceva che l’incentivo non era stato incluso nella base di computo dei vari istituti di retribuzione indiretta e che non gli era stato più corrisposto dal gennaio 1990 fino al maggio 1992 quando era stato ripristinato; soppressione, questa, illegittima perchè diretta a discriminarlo per la sua attività sindacale (nell’ottobre 1992 altresì era stato nominato dirigente della (OMISSIS) F.L.M.) e comunque per avere comportato la riduzione del trattamento retributivo individuale.

Tanto esposto, chiedeva a) l’accertamento dell’illegittimità della mancata inclusione dell’incentivo nella base di computo del TFR e della retribuzione per ferie, festività soppresse, gratifica natalizia, malattia e infortunio, permessi sindacali e assemblea, istituti tutti che dovevano essere compensati con retribuzione omnicomprensiva; b) l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento aziendale, con cui gli era stato soppresso l’incentivo dal gennaio 1990 all’aprile 1992, e del conseguente diritto – in subordine Legge n. 300 del 1970, ex articolo 13 – di continuare a percepirlo per il suddetto periodo nella stessa misura corrisposta agli altri dipendenti (lire 90.000) o nella misura di giustizia; c) l’accertamento dell’unicità del rapporto di lavoro e la conservazione del trattamento economico ex articolo 2112 cod. civ. con riferimento al passaggio dalla E.P.S. s.r.l. alla (OMISSIS) s.r.l. e da quest’ultima alla (OMISSIS) s.r.l.; d) la condanna in solido delle società al pagamento delle somme differenziali spettanti per i suddetti titoli da liquidarsi in separato giudizio, oltre accessori di legge.

Con sentenza del 13.11.2000-9.2.2001, il Tribunale, accolta l’eccezione di prescrizione presuntiva, rigettava la domanda per la parte relativa ai titoli retributivi corrisposti con cadenza non superiore al mese; esclusa la prova in ordine al trasferimento d’azienda nei confronti della (OMISSIS) I.I. s.r.l., accoglieva la domanda relativa all’inclusione dell’incentivo nella base di computo del TFR corrisposto per il rapporto risolto al 28.2.94 e condannava in solido (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e (OMISSIS) s.r.l. al pagamento di quanto dovuto per tale titolo, oltre accessori di legge.

Avverso tale decisione lo (OMISSIS) proponeva appello, concludendo per l’accoglimento integrale delle originarie domande.

Instauratosi il contraddittorio, non si costituivano s.r.l. (OMISSIS) e s.r.l. E.P.S. in liquidazione.

Resisteva (OMISSIS) s.r.l., deducendo l’infondatezza dell’appello di cui chiedeva la reiezione.

Con sentenza del 14 marzo-28 settembre 2006, l’adita Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame e, per l’effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiara il diritto dello (OMISSIS) all’incentivo in questione nella misura percepita fino al gennaio 1990 anche successivamente a tale data, nonchè alla inclusione di tale compenso nella base di computo della gratifica natalizia, della retribuzione per ferie, per permessi sindacali, per lavoro prestato nelle festività, nonchè nel trattamento economico per malattia e infortunio e, per l’effetto, condannava in solido le società convenute al pagamento delle relative differenze retributive da liquidarsi in separato giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; dichiarava la (OMISSIS) responsabile in solido con le altre due società appellate per il pagamento della differenza di TFR come riconosciuta con la sentenza impugnata.

A sostegno delle decisione osservava – per quanto rileva in questa sede – 1) che la non contestazione specifica della lettera del 16.04.1993, indirizzata allo (OMISSIS) – con cui si affermava di non dovere più corrispondere l’incentivo in questione, unitamente all’eccezione di difetto di prova circa la entità di quanto richiesto e relativa decadenza, costituiva l’implicita ammissione giudiziale della mancata estinzione dell’obbligazione, logicamente e giuridicamente incompatibile con l’eccezione di prescrizione presuntiva; 2) che, alla luce delle norme contrattuali invocate, detto incentivo andava ricompreso nella retribuzione da prendere a base per il calcolo degli istituti di retribuzione indiretta e differita indicati dal lavoratore, con esclusione della sola retribuzione per le ore di assemblea, relativamente al computo del TFR; 3) che dal contratto del 01.03.1994, nonchè dalle stesse ammissioni delle convenute era risultato che la (OMISSIS) I. I. era subentrata alla (OMISSIS) nella gestione del complesso dei beni organizzati e che quindi si era realizzata la fattispecie di cui all’articolo 2112 c.c..

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la (OMISSIS) srl con tre motivi.

Resiste (OMISSIS) con controricorso.

La Soc. E.P.S. – (OMISSIS) in liquidazione e la Soc. (OMISSIS) non hanno svolto attività difensiva.

Le parti costituite hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (articolo 335 c.p.c.).

Con il primo profilo del motivo, la soc. (OMISSIS), denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 2955 n. 2, 2956, 2959, 2697 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c. e del CCNL Industria Metalmeccanica minore (articolo 360 c.p.c., n. 3), nonchè insufficiente, carente ed erronea motivazione, (articolo 360 c.p.c., n. 5), sostiene che la lettera del 16.04.1993, nonostante il suo contenuto negatorio del diritto all’incentivo, non potrebbe costituire, in quanto formatasi fuori del giudizio, ammissione giudiziale della mancata estinzione della obbligazione (con gli effetti di cui all’articolo 2959 c.c.), valendo come semplice atto interruttivo della prescrizione.

Aggiunge che neppure l’aver opposto il difetto di prova e la relativa decadenza circa l’entità di quanto richiesto costituirebbe ulteriore comportamento incompatibile.

Il motivo è infondato.

Invero – come puntualizzato da questa Corte – in tema di prescrizioni presuntive, l’ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore (che comporta il rigetto dell’eccezione di prescrizione presuntiva) può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore stesso, dell’entità della somma richiesta (Cass. n. 3105/2001; Cass. n. 9467/2001; Cass. n. 4015/2002).

La Corte territoriale ha disatteso l’eccezione di prescrizione annuale di cui all’articolo 2955 c.c., n. 2 rilevando come la (OMISSIS) s.r.l. avesse svolto una difesa incompatibile con la presunzione di pagamento di quanto preteso dal lavoratore, poichè dalla lettera datata 16.4.93 a firma del legale della società (OMISSIS), tempestivamente prodotta in atti dall’appellante e non contestata dalla società convenuta, risultava che l’amministratore unico della medesima società aveva rifiutato la corresponsione dell’incentivo “per i seguenti motivi: a) la qualità dei pezzi in precedenza prodotti con tale sistema era assai scadente; b) non era possibile controllare la qualità; c) il sistema era ritenuto pericoloso per l’incolumità delle maestranze …”. Pertanto, la non contestazione specifica del documento, unitamente all’eccezione di difetto di prova circa la “… entità di quanto richiesto” e relativa decadenza implicava l’implicita ammissione giudiziale della mancata estinzione dell’obbligazione, logicamente e giuridicamente incompatibile con l’eccepita prescrizione presuntiva (cfr. Cass. 2124/94 – 13291/99 – 3105/01).

Coerentemente con tale accertamento andava, dunque, riconosciuta la fondatezza delle ragioni dell’appellante alla stregua di tale assorbente considerazione che conduceva a respingere, ex articolo 2959 c.c., l’infondata eccezione.

Il Giudice del merito, quindi, è pervenuto al suo convincimento, non solo tenendo conto della lettera, ma valutando l’intero atteggiamento difensivo della società con apprezzamento di fatto, non specificamente censurato. Tanto è sufficiente per ritenere privo di fondamento il suddetto profilo di doglianza, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione del richiamato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in materia.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articolo 2955, 2956, 2959, 2099 – 2109, 2110, 2120 c.c., articoli 6, 11, 12, 14 e 15 CCNL Industria metalmeccanica minore nonchè violazione dei principi generali in tema di retribuzione (articolo 360 c.p.c., n. 3), sostiene – sul presupposto che anche gli istituti di retribuzione indiretta e differita (ferie, permessi sindacali, festività etc.) verrebbero corrisposti a periodi non superiori al mese -, che “… negato … come andava negato, l’incentivo richiesto per intervenuta prescrizione, questo non poteva contribuire a formare la retribuzione globale di fatto, ovviamente per il periodo prescritto, dei citati istituti retributivi indiretti…”.

Osserva la Corte che la censura svolta dalla ricorrente – oltre a perdere di rilevanza, nella prospettiva del motivo di gravame, per effetto del rigetto dell’eccezione di prescrizione – è infondata in quanto l’impugnata sentenza si è diffusa, con argomentazioni non inficiate dalla linea difensiva della controparte, sulla correttezza dell’inclusione del compenso relativo all’incentivo, nel computo della retribuzione utile per gli istituti retributivi indiretti.

Infatti, assodato che l’incentivo è stato corrisposto, il Giudice a quo, richiamando la contrattazione collettiva ha esaminato i vari istituti rilevanti nella specie, concludendo – senza ricevere contestazioni sul punto – che stante il riferimento, operato dalle parti sociali, alla retribuzione globale di fatto, doveva ritenersi fondata la domanda intesa al computo dell’incentivo, per tutto il periodo in cui era stato erogato, nonchè per il successivo periodo dedotto in giudizio, nella retribuzione per gratifica natalizia, ferie, permessi sindacali, lavoro prestato nelle festività, malattia, infortuni sul lavoro, oltre che nella base di computo del TFR, con esclusione delle ore retribuite per partecipazione alle assembleee sindacali, per la quale il contratto collettivo prevedeva l’erogazione della “normale retribuzione”, ossia della retribuzione contrattuale e non della retribuzione globale, omnicomprensiva.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2112 c.c. nel testo prima della modifica apportata con il Decreto Legislativo n. 18 del 2001 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Più in dettaglio, si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la Corte territoriale, sulla base di argomentazioni non condivisibili, aveva erroneamente reputato che tra la Soc. (OMISSIS) e la Soc. (OMISSIS) I.I. vi fosse stato, nel 1994, un trasferimento d’azienda, come preteso dallo (OMISSIS), il quale, peraltro senza provare alcunchè, in conseguenza, aveva richiesto il riconoscimento dell’unitarietà del rapporto lavorativo.

La Corte di merito ad avviso della ricorrente – avrebbe travisato, e male interpretato, le risultanze processuali ed in particolare il contratto d’affitto sottoscritto tra le due società, ignorando le argomentazioni svolte sia in primo che in secondo grado, posto che dall’istruttoria svolta non era affatto risultato “quel vincolo talmente stretto da rendere sostanzialmente indifferenziate le singole persone giuridiche”.

Il motivo è infondato.

Invero, la Corte territoriale è pervenuta alle contestate conclusioni, osservando, in primo luogo, che l’articolo 2112 cod. civ., testualmente prevedeva, prima delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 18 del 2001, che “in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con l’alienante e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. L’alienante e l’acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”. Ha poi rilevato che il fascicolo di primo grado della (OMISSIS), rimasta contumace nel giudizio di appello, non risultava versato in atti sì che non era possibile dare conto del tenore testuale del contratto stipulato tra la stessa e la (OMISSIS), con la conseguente conclusione che il ritiro degli atti di parte non consentiva la verifica della fondatezza delle deduzioni svolte in primo grado dalla (OMISSIS) I.I.; comunque, il ricorso in appello, rimasto in parte qua non contraddetto, riportava la previsione secondo la quale “la società (OMISSIS) s.r.l. … concede in affitto alla società (OMISSIS) … il complesso industriale di cui in premessa”, nonchè il contenuto della premessa, con l’impegno dell’affittuario “ad assumere il personale attualmente in forza presso la (OMISSIS) s.r.l.”, riscontrato dal rilievo della pacifica circostanza dell’identità di mansioni svolte dal lavoratore.

Ha, quindi, aggiunto che, in ogni caso, era assorbente rilevare come le disposizioni di cui all’articolo 2112 cod. civ. trovassero applicazione tutte le volte che, rimanendo immutata l’organizzazione aziendale, vi fosse soltanto la sostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico, attuativo di tale sostituzione, e quindi anche nel caso di diversità di tale strumento dalla vendita, dall’affitto e dalla cessione in usufrutto dell’azienda, espressamente contemplati nella citata disposizione (cfr. tra le tante, Cass. n. 11880/98). Sicchè era da ritenersi irrilevante la forma tecnico-giuridica adottata dalle parti, essendo sufficiente, ai fini dell’integrazione delle condizioni per l’operatività della tutela del lavoratore, il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell’esercizio dell’impresa, ossia la continuità nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, restando immutati il complesso di beni organizzati dell’impresa e l’oggetto di quest’ultima.

A tal proposito, ha opportunamente evidenziato come costituisca un indice probatorio di tale continuità l’impiego del medesimo personale e l’utilizzo dei medesimi beni aziendali, osservando, in relazione alla fattispecie concreta, come non fosse contestato in giudizio che la (OMISSIS) I.I. avesse continuato a svolgere la medesima attività economica già facente capo alla (OMISSIS), subentrando nella gestione dello stabilimento industriale di (OMISSIS) dove veniva svolta l’attività produttiva, considerato, peraltro che la difesa della società si era incentrata sul dato formale, irrilevante per quanto già detto, della stipulazione in data 31.12.94 di un contratto di locazione e non di un contratto di affitto di azienda.

Peraltro – prosegue ancora la ricorrente – nemmeno era contestato che lo (OMISSIS) fosse stato assunto immediatamente dopo la risoluzione dei precedente rapporto (28.2.94-1.3.94), il quale era proseguito senza soluzione di continuità alle dipendenze di altro datore di lavoro, con le medesime mansioni e con le stesse modalità della prestazione lavorativa, così come era avvenuto anche per altri lavoratori provenienti dalla (OMISSIS).

In linea con la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 12909/2003; Cass. n. 16255/2011), dunque, il Giudice a quo ha affermato che dal complesso degli elementi di causa, doveva presumersi che il licenziamento operato dalla (OMISSIS) seguito dalla immediata riassunzione ad opera della (OMISSIS) I.I. era avvenuta in violazione del diritto del lavoratore medesimo all’infrazionabilità dell’indennità di anzianità e che il datore di lavoro, sul quale incombeva il relativo onere della prova, non aveva offerto alcun elemento idoneo ad escludere la sussistenza dell’intento fraudolento.

Non essendo, l’iter argomentativo adottato dalla Corte di merito, risultato inficiato dai denunciati vizi di motivazione e violazioni di legge, il ricorso principale va rigettato con assorbimento di quello incidentale condizionato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza e vanno attribuite agli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), dichiaratisi antistatari.

Nulla per le parti non costituite.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna la (OMISSIS) s.r.l., al pagamento in favore di (OMISSIS) delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 60,00 oltre euro 3.500,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione agli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS). Nulla per le parti non costituite.