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Cassazione Civile 12948/2023 – Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc – Mancata allegazione del momento di effettiva conoscenza della procedura esecutiva – Rilevabilità d’ufficio in sede di legittimità

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Ordinanza 12948/2023

Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc – Mancata allegazione del momento di effettiva conoscenza della procedura esecutiva – Rilevabilità d’ufficio in sede di legittimità

L’eccezione di tardività dell’opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da parte dell’opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d’ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l’azione non poteva proporsi.

Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 11-5-2023, n. 12948   (CED Cassazione 2023)

Art. 617 cpc (Opposizione agli atti esecutivi)

 

 

Rilevato che

a definizione della procedura di espropriazione di crediti presso terzi
promossa dalla (OMISSIS) s.r.l.s. in danno della
(OMISSIS) s.r.l. (debitore esecutato) e nei confronti del
Comune di Cartura (terzo pignorato), con ordinanza del 13 febbraio
2019 il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Padova, in conformità
alla dichiarazione positiva di quantità del terzo pignorato, assegnò al
procedente la somma di euro 70.700,83, oltre accessori e spese;

avverso tale ordinanza, con ricorso depositato il 14 ottobre 2019,
il Comune di Cartura spiegò opposizione agli atti esecutivi, assumendo,
in sintesi, di avere, nella qualità di terzo pignorato, reso dichiarazione
di quantità erroneamente in senso positivo, poi emendata;

avverso l’atto di precetto intimato in forza della predetta ordinanza
il Comune di Cartura propose separata opposizione all’esecuzione ex
art. 615, primo comma, cod. proc. civ., per altri motivi;

il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, articolato secondo la
tipica scansione bifasica e svolto nella attiva resistenza del creditore
assegnatario, è stato definito con rigetto dalla decisione in epigrafe;

ricorre per cassazione avverso quest’ultima il Comune di Cartura,
articolando due motivi;

resiste, con controricorso, la (OMISSIS) s.r.l.s., divenuta, in corso
di causa, Monte Costruzioni s.r.l.;

non svolge difese in questo grado di giudizio il Fallimento della
(OMISSIS) s.r.l.;
le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa;

all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è
riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma
dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

considerato che

va pronunciata cassazione senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo
comma, cod. proc. civ., perché l’azione non poteva essere proposta;
la sentenza impugnata ha valutato nel merito l’opposizione agli atti
esecutivi, senza esaminare l’eccezione di tardività dell’azione sollevata
da parte opposta e, a fortiori, senza statuire sulla medesima;

per consolidato indirizzo del giudice della nomofilachia, l’eccezione
di tardività dell’opposizione proposta ex art. 617 cod. proc. civ., ove
non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato
interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non
dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un
termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile
d’ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex
art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto l’azione non poteva
proporsi (cfr., da ultimo, Cass., Sez. U, 25/03/2021, n. 8501);

del pari, è fermo convincimento di questa Corte che il termine per
la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi decorra dal momento
della conoscenza, legale o anche di fatto, dell’atto o provvedimento
asseritamente viziato (tra le tante, Cass. 30/04/2009, n. 10099; Cass.
17/03/2010, n. 6487; Cass. 09/05/2012, n. 7051; Cass. 30/12/2014,
n. 27533; Cass. 27/07/2017, n. 18723; Cass. 06/03/2018, n. 5172;
Cass. 24/05/2018, n. 13043; Cass. 15/04/2021, n. 9903);

nella specie, come dedotto in controricorso e comprovato dalla
documentazione allegata ad esso, l’ordinanza di assegnazione è stata
portata a conoscenza del Comune mediante allegazione di copia
integrale del provvedimento alla PEC inviata dal difensore del creditore
in data 21 febbraio 2019 (cfr. mail, allegato 3), assunta al protocollo
dell’ente al numero 1352 del giorno 22 febbraio 2019 (cfr. ricevuta di
avvenuta protocollazione e-mail, allegati 4 e 4.0);

le descritte modalità integrano veicolo di una piena, adeguata e
completa conoscenza dell’ordinanza di assegnazione ad opera del
Comune e radicano il dies a quo per il dispiegamento dell’opposizione
agli atti esecutivi, la quale, siccome proposta con ricorso depositato il
14 ottobre 2019, risulta pertanto inammissibile per tardività;

la conseguente doverosa cassazione senza rinvio della gravata
sentenza assorbe il vaglio delle censure sollevate dal ricorrente;
il regolamento delle spese dell’intero giudizio segue il principio della
soccombenza, con liquidazione operata, secondo tariffa, come in
dispositivo in maniera partitamente distinta per l’unico grado di merito
e per il presente grado di legittimità, e distrazione delle spese di
quest’ultimo in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi
antistatario delle stesse;

il tenore della decisione, che è di cassazione senza rinvio e non di
rigetto o inammissibilità o improponibilità, esclude l’applicabilità
dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per
cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per l’impugnazione;

p. q. m.

decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Condanna il Comune alla refusione delle spese dell’intero giudizio
in favore di Monte Costruzioni s.r.l., liquidate: per l’unico grado del
giudizio di merito, in euro 4.200 per compensi professionali, oltre alle
spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali
e previdenziali, di legge; per il giudizio di legittimità, in euro 7.700 per
compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15
per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali
e previdenziali, di legge, con distrazione delle spese del giudizio di
legittimità in favore del difensore del controricorrente, Avv. Laura Berti,
per dichiaratone anticipo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
Civile, il giorno 7 marzo 2023.