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Cassazione Civile 1321/2016 – Responsabilità per i danni cagionati dall’incapace maggiorenne non interdetto

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Sentenza 1321/2016

Responsabilità per i danni cagionati dall’incapace maggiorenne non interdetto

Risponde, ai sensi dell’art. 2047, comma 1, c.c., danni cagionati dall’incapace maggiorenne non interdetto colui che abbia liberamente scelto di accogliere l’incapace nella propria sfera personale, convivendo con esso ed assumendone spontaneamente la sorveglianza, sicché, per dismettere tale responsabilità, è necessaria una determinazione di volontà uguale e contraria, che può essere realizzata anche trasferendo su altro soggetto l’obbligo di sorveglianza sì da sostituire all’affidamento volontario preesistente un altro quanto meno equivalente la cui idoneità va verificata dal giudice con valutazione prognostico-ipotetica “ex ante” riferita al momento “del passaggio delle consegne”. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva riconosciuto il trasferimento del dovere di sorveglianza su un incapace maggiorenne da un genitore all’altro, nella decisione della madre di non proseguire la convivenza con il figlio e nella contestuale libera e consapevole decisione del padre di portarlo con sé a vivere in campagna, in luogo astrattamente idoneo all’esercizio della sorveglianza in condizioni addirittura preferibili a quelle in precedenza offerte dalla madre).

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 26 gennaio 2016, n. 1321   (CED Cassazione 2016)

Art. 2046 cc annotato con la giurisprudenza

 

 

FATTO

Nel mese di settembre 2009 il ricorrente con altro intermediario un contratto di finanziamento per l’importo complessivo lordo di euro 54.000,00, il cui credito è stato
successivamente ceduto all’odierno convenuto, rimborsabile ­ mediante delegazione di pagamento al datore di lavoro ­ in centoventi rate mensili da euro 450,00 ciascuna. Al momento della stipula, dall’importo erogato venivano detratte le seguenti somme: euro 4.591,08 a titolo di commissioni finanziarie; euro 3.240,00 a titolo di commissioni accessorie ed euro 1.319,15 a titolo di oneri assicurativi.

Successivamente, nel mese di novembre 2008, il ricorrente stipulava sempre con altro intermediario un nuovo contratto di finanziamento per euro 54.000,00 il cui credito è stato anch’esso ceduto all’odierno resistente, rimborsabile mediante delegazione di pagamento. Anche in tale contratto venivano dedotti dall’importo finanziato i medesimi oneri economici previsti in quello precedente. Entrambi i finanziamenti venivano anticipatamente estinti, rispettivamente nel mese di
aprile 2014, in corrispondenza della sessantaseiesima rata di ammortamento (con un abbuono delle commissioni bancarie di euro 1.006,17), e del mese di novembre 2013, in corrispondenza della sessantesima rata di ammortamento (con un abbuono delle commissioni bancarie di euro 1.232,02).

Con lettera di reclamo, inviata per il tramite di un professionista di fiducia, il ricorrente chiedeva il rimborso della quota non maturata delle voci commissionali in relazione ai contratti de quibus.
Riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente adiva questo Arbitro ­ sempre per il tramite del professionista di fiducia ­ per reiterare le proprie richieste restitutorie,
complessivamente quantificate in euro 6.488,67. Costituitosi ritualmente, l’intermediario convenuto rilevava la coerenza del testo contrattuale con le norme vigenti al momento della sua conclusione. Dava tuttavia conto dell’effettiva difficoltà di ricostruire le varie componenti delle singole voci di costo, con particolare riferimento alla quota spettante all’agente/mediatore indicata all’interno di una voce generica “commissione”.

Pertanto osservava che in occasione dell’estinzione del finanziamento non aveva potuto che calcolare un equo rimborso, escludendo dalle spese ristorabili i costi di istruttoria, bollo e rivalsa e restituendo “tutte le altre voci commissionali … secondo il criterio del pro rata temporis“. Al riguardo, aggiungeva che, non potendosi determinare la quota up front “di una voce di costo complessiva pagata dal cliente a titolo di corrispettivo per il servizio finanziario offerto, (…) per il calcolo della pro rata temporis è stato fissato un criterio assimilabile a quello degli interessi corrispettivi”, giusta prospetto di calcolo allegato alle
proprie controdeduzioni.

Precisava, altresì, che l’indicazione nel conteggio estintivo “di una sola voce di rimborso … non comporta” la mancata retrocessione delle somme dovute.
Con riferimento al premio assicurativo, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo che l’obbligo restitutorio incombesse esclusivamente sulla compagnia di assicurazioni: al riguardo richiamava la normativa vigente, in particolare all’art. 22, comma 15-quater, della legge n. 221/2012 ed all’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010.
Chiedeva pertanto di rigettare il ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all’accertamento del proprio diritto alla restituzione di
quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto
rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa
riduzione del costo dello stesso, sancita all’art. 125-sexies t.u.b.
In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei tre Collegi di questo Arbitro,
conformemente a quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d’Italia negli indirizzi rivolti
agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è stabilito che la concreta applicazione del
principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle
sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che ­ a causa
dell’estinzione anticipata del prestito ­ costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in
favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, ha
confermato la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e
prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale
estinzione anticipate (cc.dd. up front).
Pertanto appaiono infondate le considerazioni svolte in merito dall’intermediario
convenuto, il quale tende per questa via a giustificare il difetto di trasparenza del contratto,
peraltro dallo stesso riconosciuto, così come pure i criteri di calcolo in base ai quali sono
stati effettuati gli avvenuti rimborsi.
Ciò premesso, il Collegio non può mancare di rilevare che nessuna delle parti abbia
allegato integralmente la documentazione contrattuale, essendosi limitato il solo ricorrente
a depositare copia dei due contratti, dalla quale tuttavia non può evincersi alcuna
descrizione degli oneri commissionali dallo stesso corrisposti al momento della stipula di
entrambi i finanziamenti.
Tale carenza sul piano documentale, in violazione dei principi relativi alla distribuzione
dell’onere probatorio a carico delle parti costituite, rappresenta una palese ed evidente
violazione dei principi di trasparenza, nonché di quelli specificamente connessi alla
conoscibilità delle componenti di costo sottese al diritto alla restituzione di quelle non
soggette a maturazione nel tempo e determina il riconoscimento del diritto del ricorrente
alla restituzione di tutte le voci commissionali, calcolate in misura proporzionale alla vita
residua dei due finanziamenti anticipatamente estinti.
Ciò rilevato, non sfugge che l’intermediario abbia già provveduto ad un rimborso in
occasione delle estinzioni anticipate (riportato nei conteggi come “abbuoni commissioni
bancarie” e rispettivamente pari ad euro 1.006,17 ed euro 1.232,02), calcolati, secondo la
prospettazione di parte resistente, seguendo l’impostazione del piano di ammortamento
c.d. “alla francese”, distribuendo l’ammontare complessivo delle commissioni per ciascuna
rata del piano di ammortamento.
Attesa la censurabilità di tale metodo di calcolo, come più volte affermato dalla
giurisprudenza di questo Collegio alla luce dei principi affermati dal Collegio di
coordinamento (cfr. dec. n. 6167/2014), detto abbuono non può considerarsi integralmente
satisfattivo delle pretese del ricorrente.
Deve pertanto essere riconosciuto il diritto al rimborso di euro 1.059,82 quanto al primo
contratto e di euro 1,063,52 quanto al secondo, entrambi calcolati secondo il metodo
proporzionale alla vita reisdua dei due finanziamenti e al netto dei rispettivi abbuoni.
Con riguardo alle commissioni accessorie, va riconosciuto il diritto del ricorrente al
rimborso dell’importo di euro 1.458,00 per il primo contratto e di euro 1620,00 per il
secondo.
Per ciò che attiene alla richiesta di restituzione del premio assicurativo, il Collegio non può
che confermare anche in tal caso il proprio consolidato orientamento, viepiù avvalorato
dalla decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr.dec. n. 6167/2014), in
ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza
assicurativa, la quale ­ contrariamente alle deduzioni dell’intermediario resistente ­ trova
nella legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo, con il conseguente
riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata del
premio, per il rispettivo importo di euro 593,62 e di euro 693,73.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla
restituzione dell’importo complessivo di 6.488,67.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di 200,00 quale contributo alle spese
della procedura e al ricorrente la somma di 20,00 quale rimborso della somma
versata alla presentazione del ricorso.

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