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Cassazione Civile 1331/1996 – Onorari professionali – Ordinanza di liquidazione – Omessa notificazione – Ricorso per Cassazione

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Sentenza 1331/1996

 

Compensi avvocato – Ordinanza di liquidazione – Omessa notificazione – Ricorso per Cassazione ex art. 111 della Cost.

Il ricorso per Cassazione ex art. 111 Costituzione avverso l’ordinanza di liquidazione degli onorari professionali emessa ai sensi dell’art. 29 legge 13 giugno 1942 n. 794, può proporsi, in caso di mancata notificazione, nel termine di un anno dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ. senza che rilevi la sottoscrizione “per presa visione” apposta dal difensore a margine dell’ordinanza.

Riunione dei procedimenti connessi ex art. 274 cod. proc. civ. – Potere del giudice di merito – Insindacabilità 

La riunione dei procedimenti connessi ex art. 274 cod. proc. civ. ha carattere facoltativo e l’esercizio del relativo potere è rimesso all’apprezzamento, anche per economia processuale, discrezionale ed insindacabile del giudice di merito. Tuttavia, le cause riunite conservano la loro autonomia, senza che si fondino i relativi elementi, con conseguente possibilità e necessità di individuazione delle singole statuizioni relative a ciascuna causa al fine di autonome impugnazioni.

Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 21-2-1996, n. 1331   (CED Cassazione 1996)

 

 

FATTO

Con distinti ricorsi al Pretore di Aosta – ex art 28 della legge n. 794 del 13 giugno 1942, per le prestazioni professionali indicate nelle proposte di parcella prodotte – l’Avv. Gi. Ro. chiedeva le relative liquidazioni, a carico della Se. S.p.a. e di M.P..
Riuniti i due ricorsi, il Pretore, con ordinanza 11 gennaio 1993, liquidava “le spese per le procedure azionate nella misura di omnicomprensive lire 2.000.000, di cui lire 300.000 per esborsi, oltre IVA e C.P.A., oltre interessi legali dalla presentazione delle parcelle al saldo”.
L’Avv. Gi. Ro. propone ricorso per cassazione, ex art.111 Cost., deducendo tre motivi.
La Se. S.p.a. (già Se. S.r.l.) e M.P. non hanno svolto attività difensiva.

DIRITTO

Il ricorso, ai sensi dell’art. 111 Cost., è stato notificato a mezzo del servizio postale il 5 aprile 1993 avverso l’ordinanza di liquidazione 11 gennaio 1993, non notificata.
A margine dell’ordinanza impugnata figura la firma del difensore del ricorrente (“Fo.”) “per presa visione” in data 15 gennaio 1993.
Il ricorso, proposto nel termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., è ammissibile. In mancanza di una norma che regoli la fattispecie della impugnazione di un provvedimento giurisdizionale che pur avendo la forma dell’ordinanza ha il contenuto decisorio della sentenza – come nella specie – è applicabile la disciplina generale del codice di rito, che prevede il termine della impugnazione, ex art. 325 c.p.c., dalla notificazione della sentenza, ex art. 326 c.p.c., a norma degli artt. 285 e 170 c.p.c., ed in mancanza della notificazione – che non ammette la possibilità di atti ad essa equipollenti – il termine annuale dalla pubblicazione della decisione previsto dall’art. 327 c.p.c. (cfr. – tra le tante – sent. 624, 3126, 4016, 4871, del 1981, n. 813 e 2108 del 1982, n. 2446 del 1983, n. 15 e 3180 del 1984, n. 9606 del 1991 e 9067 del 1992 in tema di decisioni della Commissione tributaria centrale; sent. n. 1252 del 1989 circa l’ordinanza del Presidente del Tribunale sulla domanda di liquidazione delle spese ed onorari in favore degli arbitri; sent. 3536 del 1984, 2025 del 1985 e 5986 del 1986 in relazione al provvedimento della Corte di Appello, in tema di delibazione della sentenza del Tribunale ecclesiastico). Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 274 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., avendo il giudice disposto, senza motivazione, la riunione di
distinte procedure che riguardavano soggetti ed oggetti del tutto diversi tra loro.
Il motivo non è fondato.
La riunione ha carattere meramente facoltativo e l’esercizio del relativo potere è rimesso all’apprezzamento (anche per economia processuale) discrezionale ed insindacabile del giudice del merito (cfr., tra le tante, Cass. 21.1.1987 n. 518). Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 134 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Sostiene che non si comprende il processo logico che ha portato a ridurre l’entità delle richieste formulate dal ricorrente; che il Pretore ha omesso di specificare quanto sia stato liquidato per ogni singola parcella per spese, diritti ed onorari ed ha addirittura liquidato un’unica somma complessivamente; ha omesso di precisare quali onorari ha ritenuto non dovuti o eccessivi e per quali motivi ha anche violato i minimi, inderogabili, di tariffa. Il motivo è fondato.
Ammessa la riunione ex art. 274 c.p.c., va rammentato che le cause riunite conservano la loro autonomia senza che si fondino i rispettivi elementi, con conseguente possibilità – e necessità – di individuazione delle singole statuizioni relative a ciascuna causa al fine di autonome impugnazioni.
Nella specie è stata addirittura operata un’unica liquidazione per prestazioni professionali relative a cause di parti diverse e senza distinguere spese, diritti ed onorari, non consentendo alcun controllo e verifica dei criteri seguiti e relativi importi. Il terzo motivo – con il quale il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. 24.11.1990 n. 392 in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di rivalutazione monetaria delle somme liquidate – rimane assorbito.
Il provvedimento impugnato va cassato per nuovo esame, con rinvio – anche per le spese di questo giudizio allo stesso Pretore di Aosta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo; accoglie il secondo motivo;
dichiara assorbito il terzo.

Cassa e rinvia – anche per le spese del giudizio di cassazione – allo stesso Pretore di Aosta.

Così deciso in Roma il 14.6.1995.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 FEBBRAIO 1996