Ordinanza 13738/2020
Concorrente responsabilità dell’assicurato trasportato sul cofano del veicolo – Risarcimento a carico dell’assicuratore
In conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, così come interpretate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, il principio “vulneratus ante omnia reficiendus” si applica anche in favore dell’assicurato che, al momento del sinistro, è trasportato da un terzo, non distinguendosi la sua condizione da quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente; in questo caso, l’assicuratore non può avvalersi, per negare il risarcimento, di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, perché l’unica eccezione al principio sopra menzionato opera quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell’incidente, è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, accertata la concorrente responsabilità dell’assicurato che viaggiava trasportato sul cofano del veicolo, aveva condannato al risarcimento del danno subito dal passeggero solo il conducente del mezzo e non pure l’assicuratore, in base ad una clausola contenuta nelle condizioni generali di assicurazione che escludeva la copertura per l’eventualità di guida senza patente).
Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 3 luglio 2020, n. 13738
Art. 1227 cc (Concorso del fatto colposo del creditore) – Giurisprudenza
Art. 2054 cc (Circolazione di veicoli) – Giurisprudenza
Ritenuto in fatto
– che Ro. Ch. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 5468/18, del 6 dicembre 2018, della Corte di Appello di Milano, che — respingendo, per quanto qui ancora di interesse, il gravame dallo stesso esperito avverso la sentenza n. 325/16, del 14 maggio 2016, del Tribunale di Lecco — ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall’odierno ricorrente verso la società Carige Assicurazioni S.p.a. (oggi Amissima Assicurazioni S.p.a.), in relazione al sinistro stradale occorsogli il 23 luglio 2011;
– che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce di essere stato vittima del sinistro stradale sopra meglio indicato, nella qualità di terzo trasportato su veicolo di sua proprietà, condotto, in quel frangente, da tale Ri. Pa., veicolo assicurato per la “RCA” con la società Carige Assicurazioni;
– che il Ch., pertanto, conveniva in giudizio il Pa. e la società Carige per vederli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti;
– che il primo giudice — sul presupposto di una concorrente responsabilità nella causazione del sinistro, che stimava al 60% a carico del Ch. (essendo egli trasportato sul cofano della propria autovettura) e nel 40% a carico del Pa. — accoglieva la domanda risarcitoria esclusivamente verso quest’ultimo, ritenendo operante, nei confronti della società assicuratrice, la clausola contrattuale di esclusione contenuta nell’art. 2 delle condizioni di assicurazione, in base alla quale l’assicurazione doveva ritenersi non operante se il conducente (come nella specie) non fosse stato abilitato alla guida;
– che esperito gravame dal Ch., il giudice di appello confermava la decisione di rigettare la domanda risarcitoria verso la società assicuratrice;
– che avverso la decisione della Corte meneghina ricorre per cassazione il Ch., sulla base di un unico motivo;
– che esso ipotizza — ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 cod. civ. e degli artt. 1 e 2 della direttiva comunitaria 84/5/CEE, oltre che dell’art. 2 delle condizioni di assicurazione;
– che, secondo il ricorrente, al proprietario del veicolo intestatario del contratto di assicurazione non potrebbe applicarsi, quando sia anche il terzo trasportato danneggiato dal sinistro, la summenzionata clausola di esenzione della responsabilità, in quanto in contrasto con la direttiva comunitaria suddetta e con il principio “vulneratus ante omnia reficiendus”, enunciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (sent. 1° dicembre 2011, Churchill Insurance vs. Wilkinson), in forza del quale “il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente”;
– che richiama, sul punto, il ricorrente la più recente giurisprudenza di questa Corte (in particolare, Cass. Sez. 3, ord. 19 gennaio 2018, n. 1269);
– che ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società Amissima Assicurazioni;
– che essa ha, in primo luogo, eccepito l’inammissibilità del ricorso, in ragione del fatto che esso non recherebbe alcuna specifica censura alla sentenza impugnata;
– che, in ogni caso, il motivo non sarebbe fondato, basandosi su richiami “fuorvianti e inconferenti” alla normativa e giurisprudenza comunitaria, le quali si limiterebbero a considerare in contrasto con il principio “vulneratus ante omnia reficiendus” quelle normative nazionali che escludano “in modo automatico” l’obbligo dell’assicuratore di risarcire la vittima del sinistro stradale, volendo con ciò scongiurare pratiche commerciale come le polizze cd. “a guida esclusiva”;
– che, in ogni caso, come riconosce lo stesso ricorrente, il principio comunitario suddetto trova, comunque, un’eccezione nel caso di circolazione illegale del mezzo, a tale ipotesi dovendo ricondursi quella per cui è causa, visto che il Pa., all’epoca dei fatti, risultava minorenne e privo di patente e che il reato di guida senza patente è stato depenalizzato solo per effetto del d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8.
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
– che la controricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni, nonché formulando rilievi — che questo collegio ha ritenuto di non condividere — alla proposta avanzata dal consigliere relatore.
Considerato in diritto
– che il ricorso è manifestamente fondato;
– che la questione da esso posta va risolta applicando le norme contenute nelle Direttive del Consiglio concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli (in particolare, la Direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, e la Direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE), nell’interpretazione datane dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, segnatamente, con la sentenza 30 giugno 2005, C-537/03, Candolin, con la sentenza 1° dicembre 2011, C-442/10, Churchill Insurance Company, con la sentenza 28 marzo 1996, C-129/94, Ruk Bernàldez, e con la sentenza 17 marzo 2011, C-484/09, Carvalho Ferreira SantoF,
– che come chiarito, in particolare, dalla prima delle testé citate sentenze (sentenza 30 giugno 2005, C-537/03, Candolin), l’obiettivo della normativa comunitaria “consiste nel garantire che l’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli debba consentire a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo di essere risarciti dei danni subiti”, di talché le norme interne dei singoli Stati “non possono privare le dette disposizioni del loro effetto utile”, ciò che si verificherebbe se una normativa nazionale “negasse al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, ovvero limitasse tale diritto in misura sproporzionata, esclusivamente sulla base della corresponsabilità del passeggero stesso nella realizzazione del danno”, essendo, in particolare, “irrilevante il fatto che il passeggero interessato sia il proprietario dei veicolo il conducente del quale abbia causato l’incidente”, atteso che la finalità di tutela delle vittime impone “che la posizione giuridica del proprietario del veicolo che si trovava a bordo del medesimo al momento del sinistro, non come conducente, bensì come passeggero, sia assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente”;
– che con la sentenza 1° dicembre 2011, C-442/10, Churchill Insurance Company, la Corte di Giustizia dell’Unione europea — nel pronunciarsi sulla questione pregiudiziale se osti al il diritto dell’Unione una normativa nazionale avente l’effetto di escludere in modo automatico dal beneficio dell’assicurazione la vittima di un incidente stradale la quale, avendo preso posto come passeggero nel veicolo per la cui guida era assicurata, avesse dato il permesso di guidarlo ad un conducente non assicurato — ha evidenziato che l’unica distinzione ammessa dalla normativa dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli è quella tra conducente e passeggero, nel senso che, escluso il conducente, tutti gli altri passeggeri, anche quando siano proprietari del veicolo, devono avere una copertura assicurativa, sicché “la persona che era assicurata per la guida del veicolo, ma che era anche passeggero di tale veicolo al momento dell’incidente, si trova in una situazione giuridica assimilabile a quella di qualsivoglia altro passeggero e va dunque posta sullo stesso piano dei terzi vittime dell’incidente”;
– che, inoltre, secondo la citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (come sottolineato anche da questa Corte; cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 19 gennaio 2018, n. 1269, Rv. 647359- 01), “il diritto dell’Unione osta alla possibilità che l’assicuratore della responsabilità civile per la guida di autoveicoli si avvalga di «disposizioni legali o di clausole contrattuali allo scopo di negare a detti terzi il risarcimento del danno conseguente ad un sinistro causato dal veicolo assicurato» (in tal senso anche Corte di Giustizia 28/03/1996, C-129/94, RukBernàlde., e Corte di Giustizia 17/03/2011, C-484/09, Carvalho Ferreira Santoi)”, di talché “tra tali clausole rientrano quelle che escludono la copertura assicurativa a causa dell’utilizzo o della guida del veicolo assicurato da parte di persone non autorizzate a guidarlo o non titolari di una patente di guida, oppure di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo (in tal senso anche le citate sentenze Ruiz Bernéldez e Carvalho Ferreira Santos)”, mentre “l’unica eccezionale ipotesi in cui all’assicuratore è consentito opporre alla vittima che viaggiava sul veicolo la clausola che escluda la copertura assicurativa a causa della guida da parte di persona non autorizzata è quella in cui venga data la prova che la vittima stessa era a conoscenza del fatto che il veicolo aveva formato oggetto di furto”;
– che, quindi, ponendo in correlazione le due affermazioni secondo cui, ai fini dell’applicazione del principio “vulneratus ante omnia reficiendus”, occorre che “la posizione giuridica del proprietario del veicolo che si trovava a bordo del medesimo al momento del sinistro, non come conducente, bensì come passeggero, sia assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente”, ed inoltre che il diritto dell’Unione osta alla possibilità che l’assicuratore della responsabilità civile per la guida di autoveicoli si avvalga di “disposizioni legali o di clausole contrattuali allo scopo di negare a detti terzi il risarcimento del danno conseguente ad un sinistro causato dal veicolo assicurato”, ivi comprese quelle “che escludono la copertura assicurativa a causa dell’utilizzo o della guida del veicolo assicurato da parte di persone non autorizzate a guidano o non titolari di una patente di guida”, il presente ricorso deve essere accolto;
– che, infine, non osta a tale esito neppure l’argomento ribadito dalla controricorrente, nella memoria depositata in vista dell’adunanza camerale (ovvero, che le norme comunitarie suddette non potrebbero trovare applicazione per tutelare “soggetti che volontariamente e consapevolmente si esporrebbero a gravi rischi”, come nel caso del proprietario che viaggi “sul cofano” dell’autovettura), giacché, come detto, ai sensi della normativa suddetta, “l’unica eccezionale ipotesi in cui all’assicuratore è consentito opporre alla vittima che viaggiava sul veicolo la clausola che escluda la copertura assicurativa a causa della guida da parte di persona non autorizzata è quella in cui venga data la prova che la vittima stessa era a conoscenza del fatto che il veicolo aveva formato oggetto di furto” (così Cass. Sez. 3, ord. n. 1269 del 2018, cit.);
– che, peraltro, la circostanza del trasporto “sul cofano” dell’autovettura è stata valorizzata dai giudici di merito per porre a carico dello stesso danneggiato, in misura preponderante, la responsabilità per i danni subiti;
– che la sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle anche del presente giudizio.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 13 febbraio 2020.