Ordinanza 13897/2020
Riconoscimento di debito – Forma – Prova testimoniale volta dimostrare il riconoscimento del debito effettuato telefonicamente dal debitore
Perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall’art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso; ne consegue l’ammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto il predetto riconoscimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale volta dimostrare, ai fini dell’interruzione della prescrizione, il riconoscimento del debito effettuato telefonicamente dal debitore).
Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 6-7-2020, n. 13897 (CED Cassazione 2020)
Art. 2944 cc (Riconoscimento di debito) – Giurisprudenza
RILEVATO CHE:
– Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l’Avv. (OMISSIS) conveniva la (OMISSIS) S.r.l. dinanzi il Tribunale di Alessandria per sentirla condannare al pagamento in suo favore delle competenze professionali maturate – pari a complessivi Euro 2.031,51 – per aver prestato assistenza legale in suo favore nell’ambito di una causa di lavoro, conclusasi il 19.05.2019 con conciliazione giudiziale;
– a sostegno della pretesa azionata, l’Avv. (OMISSIS) aveva dedotto di aver infruttuosamente inviato alla (OMISSIS) s.r.l. la notula delle sue competenze e di aver piu’ volte sollecitato telefonicamente, a mezzo della sua segretaria il saldo della parcella, ricevendo in risposta dal (OMISSIS) – legale rappresentante della (OMISSIS) S.r.l. – l’ammissione del debito e la promessa di pagamento;
– l’Avv. (OMISSIS) chiedeva ammettersi prova testimoniale della Sig.ra (OMISSIS), indicando quale oggetto specifico del capitolo di prova le conversazioni telefoniche occorse con il (OMISSIS), in cui lo stesso riconosceva aveva riconosciuto l’esistenza del debito maturato nei confronti del professionista;
– nel costituirsi in giudizio, la (OMISSIS) S.r.l. eccepiva la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., n. 2, del credito vantato dall’Avv. (OMISSIS), deducendo, altresi’, di aver corrisposto il compenso dovuto in contanti;
– il Tribunale, con ordinanza del 16.7.2019, senza svolgere attività istruttoria, rigettava il ricorso presentato dall’Avv. (OMISSIS), ritenendo operante la prescrizione presuntiva, non integrando le richieste di pagamento telefoniche indirizzate dalla segreteria dello studio legale al legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. un valido atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale; tale forma di intimazione difettava del requisito della forma scritta, previsto dall’art. 1219 c.c., comma 1;
– per la cassazione dell’ordinanza ha proposto ricorso l’Avv. (OMISSIS) sulla base di un unico motivo;
– (OMISSIS) S.r.l. ha resistito con controricorso;
– il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso;
– in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
RITENUTO CHE:
– con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il Tribunale rigettato il ricorso senza, tuttavia, procedere all’ammissione della prova testimoniale richiesta dal ricorrente, finalizzata a comprovare il riconoscimento di debito effettuato dalla (OMISSIS) S.r.l., idoneo, ai sensi della previsione de qua, ad interrompere il decorso del termine di prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956 c.c., n. 2;
– il motivo è fondato;
– il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto irrilevante l’istanza istruttoria formulata da parte ricorrente, muovendo dal fuorviante presupposto che la stessa fosse diretta a dimostrare l’esistenza di un atto di messa in mora privo del requisito della forma scritta imposto ex art. 1219 c.c., inidoneo, in quanto tale, ad assolvere la funzione di interruzione del termine di prescrizione;
la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente aveva ad oggetto, di contro, il riconoscimento di debito effettuato telefonicamente dal Sig. (OMISSIS), legale rappresentante della (OMISSIS) S.r.l., idoneo, ex art. 2944 c.c., ad interrompere il decorso del termine prescrizionale;
– secondo l’univoca giurisprudenza di questa Corte, perchè possa ritenersi sussistente il riconoscimento previsto dall’art. 2944 c.c., quale atto interruttivo della prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto, rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso (Cass. civ., sez. III, 4 giugno 2007, n. 12953; Cass. civ., sez. III, 29 novembre 2012, n. 21248);
– il giudice di merito ha errato nel ritenere inammissibile la prova testimoniale sotto il profilo della carenza di forma scritta della costituzione in mora in quanto l’oggetto della prova era volto al riconoscimento del diritto ex art. 2944 c.c., atto idoneo ad interrompere la prescrizione; il ricorso va, pertanto accolto; l’ordinanza va cassata e rinviata innanzi al Tribunale di Alessandria, in diversa composizione, che provvederà in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Alessandria in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 13 febbraio 2020.