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Cassazione Civile 14/1976 – Revoca della procura

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Cass. 7-1-76, n. 14

Revoca della procura

A norma dell’art. 1396, primo comma, cod. civ., le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei e, in mancanza, esse non sono opponibili ai terzi se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto. Ai sensi, invece, del secondo comma dello stesso articolo, le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall’interessato non sono opponibili a terzi che le hanno senza colpa ignorate: e, fra questa ultima, rientra l’ipotesi della scadenza della procura.

Art. 1396 cc annotato con la giurisprudenza