Sentenza 14062/2021
Contratto di agenzia – Indennità sostitutiva del preavviso – Prescrizione
In tema di contratto di agenzia, l’indennità sostitutiva del preavviso, spettante all’agente al momento della cessazione del rapporto, è assoggettata alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c. e non all’ordinario termine decennale, in ragione dell’esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall’eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti in occasione della chiusura del rapporto.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 21-5-2021, n. 14062 (CED Cassazione 2021)
Art. 2948 cc (Prescrizione di cinque anni) – Giurisprudenza
Fatti di causa
1. Con sent. n. 4096/2015, depositata il 29 giugno 2015, la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame di At. Mo. ed in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha condannato Banca Fideuram S.p.A. al pagamento, in favore dell’appellante, dell’indennità ex art. 1750 cod. civ., ritenuto che il diritto alla stessa (come anche il diritto all’indennità ex art. 1751 cod. civ., di cui peraltro ha escluso, nel merito, la sussistenza) fosse soggetto al termine di prescrizione decennale e che tale termine, decorrente dalla risoluzione del rapporto nel giugno 1992, fosse stato interrotto prima con lettera dell’agente ricevuta dalla società in data 24/12/1993 e successivamente con il ricorso in riassunzione depositato in data 13 novembre 2003.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Fideuram – Intesa SanPaolo Private Banking S.p.A. (già Banca Fideuram S.p.A.) con sei motivi, cui ha resistito il Mo. con controricorso.
3. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
4. Il ricorso, presentato all’adunanza camerale del 27 febbraio 2020, è stato rinviato a nuovo ruolo per consentirne la trattazione in pubblica udienza.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 2948 n. 5 cod. civ. anche in relazione all’art. 2946 cod. civ., la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile, all’indennità sostitutiva del preavviso e all’indennità ex art.1751 cod. civ., il termine di prescrizione ordinario in luogo del termine quinquennale.
2. Con il secondo e con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’omessa pronuncia sulla eccezione di decadenza del Mo. dal diritto all’indennità di cui all’art. 1751 cod. civile.
3. Con il quarto motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 2943 cod. civ., la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente attribuito efficacia interruttiva della prescrizione al deposito dell’atto di riassunzione del giudizio in precedenza introdotto da Fideurann avanti al Tribunale civile di Napoli e non alla sua notifica.
4. Con il quinto motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 1750 cod. civ., la ricorrente censura la sentenza per avere erroneamente ritenuto irrilevante, al fine di escludere il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, la circostanza che il recesso in tronco di Fideuram fosse intervenuto dopo la dichiarazione di recesso con preavviso dell’agente.
5. Con il sesto motivo, infine, la ricorrente lamenta l’omesso esame delle risultanze di fatto, emerse in altro procedimento e suscettibili di essere valutate come prove atipiche, tali da dimostrare la sussistenza di fatti idonei a fondare la giusta causa di recesso di Fideuram dal rapporto di agenzia. 6. Premesso che non risulta proposta impugnazione nei confronti della statuizione di rigetto della domanda relativa all’indennità ex art. 1751 cod. civ., è da ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti.
7. E’ stato invero affermato che “In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le indennità spettanti sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 cod. civ. e non all’ordinario termine decennale, a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell’indennità medesima, ovvero dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere, in ragione dell’esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall’eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto” (Cass. n. 15798/2008).
7.1. In motivazione la pronuncia richiamata precisa che l’art. 2948 n. 5 cod. civ., disponendo prescriversi in cinque anni /e indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, trova la sua ragione giustificativa nell’opportunità di sottoporre a prescrizione breve i diritti del lavoratore che sopravvivano al rapporto di lavoro, in quanto nati nel momento della sua cessazione, e di evitare in tal modo le difficoltà probatorie derivanti dall’esercizio delle relative azioni troppo ritardate rispetto all’estinzione del rapporto sostanziale; che tale ratio legis sussiste per qualsiasi tipo di indennità, sia di natura retributiva sia previdenziale (Cass. n. 4415/1983; n. 3410/1985; n. 7040/1986) ed anche nel caso in cui si tratti di rapporto parasubordinato (Cass. n. 10923/1994; n. 10526/1997), quando, come nella specie, sia a carico del datore di lavoro; che l’assenza di distinzioni nell’art. 2948 n. 5 cod. cív. induce ad includere nella sua previsione qualsiasi credito del prestatore di lavoro purché esso trovi causa nella cessazione del rapporto, e quindi anche l’indennità sostitutiva del preavviso, contrariamente a quanto ritenuto da Cass. n. 9438/2000 e n. 9636/2003.
7.2. Già Cass. n. 10923/1994 aveva chiaramente escluso che l’art. 2948 n. 5 cod. civ. potesse essere interpretato in senso restrittivo, nel senso della sua applicabilità unicamente ai crediti sorti nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato. Al riguardo aveva osservato, da un lato e sotto un profilo sistematico, che il Libro V del Codice Civile (Del Lavoro) regola varie forme di attività lavorative e, in particolare, il lavoro subordinato (Titolo II), il lavoro autonomo (Titolo III ) ed il lavoro subordinato in particolari rapporti (Titolo IV); da altro lato, aveva sottolineato la genericità della formula usata dal legislatore nell’art. 2948 n. 5 cod. civ. (“le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro”), genericità ritenuta tanto più rilevante nella considerazione che le indennità di fine rapporto non sono previste solo nel rapporto di lavoro subordinato ma anche in altre forme contrattuali, che pure prevedono il regolamento di un’attività lavorativa (v. art. 1751 cod. civ.): premesse, di ordine sistematico e logico, sulle quali ha concluso che l’art. 2948 n. 5 dovesse essere interpretato nel senso che la prescrizione quinquennale riguarda tutte “le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro”, senza la limitazione – non prevista dal legislatore – a quelle relative al rapporto di lavoro subordinato.
7.3. Tale orientamento è stato di recente, e nei medesimi termini, ribadito da Cass. n. 16139/2018 (“Le indennità spettanti al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 cod. civ. a prescindere dalla loro natura, retributiva o previdenziale, in ragione dell’esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall’eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti in occasione della chiusura del rapporto”), così da essere del tutto prevalente nella giurisprudenza di questa Corte.
Ad esso, e per tutte le considerazioni riportate, ritiene il Collegio di dover dare continuità.
8. L’impugnata sentenza n. 4096/2015 della Corte di appello di Napoli deve, pertanto, essere cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale provvederà a fare applicazione del principio di diritto sopra richiamato.
p.q.m.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2020.