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Cassazione Civile 14120/2020 – Compensi avvocato – Azione di indebito arricchimento – Art. 2041 cc – Nullità del contratto tra cliente ed avvocato

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Ordinanza 14120/2020 

 

Compensi avvocato – Azione di indebito arricchimento – Art. 2041 cc – Nullità del contratto tra cliente ed avvocato

In caso di nullità del rapporto tra cliente ed avvocato, quest’ultimo non può avvalersi contro il primo dell’azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., perchè la funzione sussidiaria ed integrativa di detta azione osta all’esperibilità della medesima per la tutela di un interesse derivante dalla violazione di norma cogente.

Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 7-7-2020, n. 14120   (CED Cassazione 2020)

Art. 2041 cc (Azione generale di arricchimento) – Giurisprudenza

 

 

Premesso che:

L’avvocato Va. Zi. impugna, con atto affidato a tre motivi, la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, n. 00637 del 5 aprile 2018, che confermando sentenza del Tribunale della stessa sede, ha ritenuto non dovuto in favore del professionista, il compenso per l’espletamento di attività di difesa in giudizio in favore del Commissario straordinario per l’emergenza rifiuti della Regione Calabria;

resistono, con separati controricorsi, la Regione Calabria e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il ricorrente, a seguito della comunicazione della proposta di definizione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., ha depositato memoria nel termine di legge.

Tanto premesso il Collegio:

rilevato che i tre motivi di ricorso denunciano: il primo, violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell’art. 1 del r.d. n. 1611 del 1933 e 113 cod. proc. civ., non ravvisandosi norme che comminano la nullità del mandato difensionale ad avvocato del libero foro da parte di Pubbliche Amministrazioni; il secondo, violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell’art. 2041 cod. civ., affermandosi che all’avvocato competeva comunque l’ingiustificato arricchimento; il terzo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, omesso esame diversi profili di responsabilità;

rilevato che l’affermazione della sentenza impugnata — laddove ritiene la successione della Regione Calabria al Commissario e quindi la legittimazione passiva soltanto della prima, alla stregua della legislazione speciale (Ordinanze del Presidente Consiglio dei Ministri del 22/03/2012, n. 4011 e del 14/03/2013, n. 57, in riferimento poi all’art. 1, comma 422, della legge n. 147 del 27/12/2013) — di esclusione della legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non è stata in alcun modo impugnata dallo Zi.;

ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ritenuto che il primo motivo di ricorso non censura adeguatamente la sentenza d’appello, in quanto il mezzo non attinge il ragionamento decisorio della sentenza in scrutinio sull’essere il patrocinio dell’organo commissariale devoluto necessariamente all’Avvocatura erariale con la conseguenza che il conferimento di mandati difensivi ad avvocati del libero foro era del tutto, e radicalmente, precluso;

ritenuto che il secondo motivo di ricorso non censura adeguatamente la motivazione della sentenza d’appello in ordine all’inoperatività dell’istituto dell’ingiustificato arricchimento in caso di nullità del contratto, in quanto l’avvocato non può avvalersi contro il cliente dell’azione di indebito arricchimento, di cui all’art 2041 cod. civ, perché la funzione sussidiaria ed integrativa di detta azione osta all’esperibilità della medesima per la tutela di un interesse derivante dalla violazione di norma cogente (Cass. n. 00467 del 13/02/1976 Rv. 379118- 01);

ritenuto che il terzo motivo, formulato con riferimento alla fattispecie di omesso esame di fatto decisivo, di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., è inammissibile, non trattandosi di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, bensì di esclusione di fondatezza di altri titoli giustificativi della pretesa e comunque difettando, nel ricorso, autosufficienti indicazioni su come e quando le tesi sarebbero state sviluppate;

ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti della Presidenza del Consiglio e rigettato nei confronti della Regione Calabria;

ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto del valore della causa e dell’attività defensionale, sono liquidate come da dispositivo, in favore di ciascuna delle controparti costituite (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Calabria);

ritenuto che sul ricorrente grava, altresì, l’onere del rimborso delle spese prenotate a debito dall’Avvocatura Generale dello Stato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

rigetta il ricorso nei confronti della Regione Calabria;

condanna il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 per spese, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, in favore della Regione Calabria e di euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito per l’Avvocatura dello Stato.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 6 febbraio 2020.

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