Ordinanza 14304/2022
Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada – Opposizione all’intimazione di pagamento – Competenza per materia del giudice di pace – Ambito applicativo – Decisione secondo diritto
In tema di criteri di competenza per materia stabiliti dall’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, la cognizione dell’opposizione all’intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all’esecuzione, che spetta alla competenza del giudice di pace, deve essere decisa secondo diritto e non secondo equità.
Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 5-5-2022, n. 14304 (CED Cassazione 2022)
Art. 615 cpc (Opposizione all’esecuzione) – Giurisprudenza
Art. 7 cpc (Competenza del giudice di pace) – Giurisprudenza
RILEVATO CHE:
1. Fa. Pe. ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale del Tribunale di Napoli di inammissibilità di appello ex art. 339, terzo comma, c.p.c.
2. L’Agenzia Entrate e Riscossione è rimasta intimata.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
CONSIDERATO CHE:
1. Il ricorso si fonda su due motivi.
Il primo motivo è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2011, numero 150 e dell’articolo 113, secondo comma del codice di procedura civile in relazione all’articolo 339 del codice di procedura civile.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il primo motivo appare manifestamente fondato ed assorbente.
Deve ribadirsi il principio secondo cui: per quanto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall’art. 7 del decreto legislativo del 1° settembre 2011 n. 150, la cognizione dell’opposizione all’intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all’esecuzione, spettante alla competenza del giudice di pace, deve essere decisa secondo diritto e non secondo equità (vedi sub. 5.3 Ordinanza n. 3283 del 2015).
2. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
3. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 25 marzo 2022.