Ordinanza 14629/2021
Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. – Ammissibilità
L’ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., che l’accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente – la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione “prima facie”, altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull’accertamento del requisito sanitario. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza dell’interesse ad agire del soggetto carente del requisito anagrafico per fruire dell’assegno mensile di invalidità).
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 26-5-2021, n. 14629 (CED Cassazione 2021)
Rilevato che:
- il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 107 del 2019, pronunciando in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., ha dichiarato il diritto del ricorrente a percepire i ratei dell’assegno mensile di invalidità (art. 13, L. n. 118/71) a decorrere dal 24.9.18 ed ha condannato l’INPS al relativo pagamento;
- contro la sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; Mu. Gr. non ha svolto difese;
- è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale. Considerato che:
- con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13, L. n. 118/1971, dell’art. 8 d.lgs. n. 509/1988, dell’art. 3, commi 6 e 7, L. n. 335/1995, dell’art. 12, commi 12 bis – 12 quinquies, d.l. 78/2010, conv. dalla I. 112/2010; dell’art. 8, d.l. 98/11, conv. dalla I. 111/2011; degli artt. 8 e 24, commi 12-13, d.l. 201/2011, conv. dalla I. 214/2011;
- si censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto la prestazione assistenziale nonostante, all’epoca di decorrenza della stessa (24.9.2018), il sig. Mu. avesse già compiuto sessantotto anni, essendo nato 1’1.9.1950;
- il motivo di ricorso è fondato;
- la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione delle disposizioni sopra richiamate dalle quali si ricava che il requisito anagrafico utile per il riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza è da individuare, a partire dall’1.1.2018, in 66 anni e sette mesi, già raggiunto dal sig. Mu. alla data di decorrenza della prestazione;
- una siffatta valutazione non può dirsi preclusa in sede di accertamento tecnico preventivo, potendo ritenersi ormai principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale «l’ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell’interesse ad agire (art. 100 cod.proc.civ.), che l’accertamento medico- legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull’accertamento del requisito sanitario» (Cass. n. 2587 del 2020; n. 9876 del 2019);
- questa Corte ha già chiarito, agli effetti dell’ammissibilità dell’a.t.p.o., che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall’art. 445- bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa, l’eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario; quanto al profilo dell’interesse ad agire, che il giudice valuti l’utilità dell’accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l’istante si affermi titolare, utilità che potrebbe “difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l’accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass. n.98742019, ed ivi ulteriori richiami);
- la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda del sig. Mu.;
- nulla per le spese di lite in quanto sussistono, per la parte soccombente, i requisiti di cui all’art. 152 disp. Att. C.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da Mu. Gr..
Così deciso nell’adunanza camerale del 10.3.2021