Cass. 20-01-2017, n. 1525
Avviso di accertamento – Revoca della procura
In materia tributaria, l’Amministrazione finanziaria, in relazione ai rapporti tributari derivanti dall’attività del rappresentante, non rientra tra i terzi nei cui confronti sussiste l’onere ex art 1396 c.c. di render note le modificazioni e la revoca della procura, sicché, dopo la morte del rappresentato, che estingue il mandato, l’avviso di accertamento non può essere notificato al rappresentante, pur se quest’ultimo non abbia effettuato alcuna comunicazione.
Art. 1396 cc annotato con la giurisprudenza