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Cassazione Civile 15253/2020 – Contratto stipulato per atto pubblico – Clausole vessatorie – Specifica approvazione

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Ordinanza 15253/2020

Contratto stipulato per atto pubblico – Clausole vessatorie – Specifica approvazione – Esclusione

Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell’art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione; è efficace, pertanto, la clausola di deroga alla competenza territoriale che, pur se contenuta in un documento separato ed unilateralmente predisposto, sia stata oggetto di un esplicito richiamo in contratto e sottoscritta dall’altro contraente, che abbia dichiarato di averne preso visione e di approvarne il contenuto, avendo, in tal caso, il valore, per effetto di una “relatio perfecta”, delle clausole concordate.

Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 16-7-2020, n. 15253   (CED Cassazione 2020)

Art. 1341 cc (Condizioni generali di contratto) – Giurisprudenza

 

 

RILEVATO CHE:

1.1. il tribunale di Crotone, con l’ordinanza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 22/1/2019, ha dichiarato la propria incompetenza, per essere competente il tribunale di Milano;

1.2. il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che: – la (OMISSIS) s.r.l. aveva convenuto in giudizio la (OMISSIS) s.p.a. al fine di ottenere la declaratoria di nullità, totale o parziale, del contratto di mutuo ipotecario stipulato con la banca convenuta il 6/10/2005 adducendo l’applicazione di interessi usurari, la nullità del parametro di indicizzazione Euribor, l’erogazione di un capitale inferiore rispetto a quello contrattualizzato e la violazione dei cd. limiti di finanziabilità nonchè la declaratoria di illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi e la condanna al risarcimento dei danni patiti; – la (OMISSIS) aveva eccepito, in via pregiudiziale, l’incompetenza del tribunale adito per essere, in realtà, competente il tribunale di Milano; ha ritenuto la fondatezza dell’eccezione d’incompetenza territoriale sul rilievo che: a) “l’art. 12 delle condizioni generali di contratto afferenti il contratto di mutuo oggetto di causa prevede espressamente che, nelle ipotesi di controversie insorte in ragione del contratto di mutuo e promosse da soggetti diversi dalla banca, la competenza spetta in via esclusiva al Tribunale in cui ha sede legale l’istituto di credito convenuto”; b) “dalla formulazione letterale dell’art. 12 cit. emerge chiaramente la volontà pattizia di escludere altri fori legali prediligendo quello della sede legale dell’istituto di credito convenuto”; c) tale clausola, “perchè contenuta in un contratto bancario per adesione, ha natura vessatoria”, per cui, “non risultando provati i requisiti dimensionali ed economici per ottenere la qualifica di microimpresa e conseguentemente l’operatività della disciplina prevista per il consumatore”, trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c., che presuppongono la doppia sottoscrizione della stessa; d) nel caso di specie, le risultanze istruttorie dimostrano che la società mutuataria ha doppiamente sottoscritto la clausola in questione, avendo sottoscritto, una prima volta, le condizioni generali di contratto riportanti l’art. 12, ed, una seconda volta, la sintesi delle clausole contrattuali non aventi contenuto economico posta nelle pagine successive alle condizioni generali di contratto che, proprio all’ultima pagina, riporta la previsione in oggetto, per cui “la clausola è validamente e perfettamente operante atteso che risulta doppiamente sottoscritta da parte attorea”; e) le parti, con l’art. 12 cit., hanno inteso pattiziamente prevedere quale foro competente in via esclusiva quello della sede legale dell’istituto di credito convenuto che, in via esplicativa, come “si evince dall’impiego della loc(u)zione “e cioè””, è stato individuato in Bologna perchè, al momento della conclusione del contratto, ivi era collocata la sede legale dell’istituto di credito; f) nel caso di specie, “tenuto conto del luogo in cui era ubicata la sede legale di (OMISSIS) SPA al momento della proposizione della domanda ed evidenziato che il mutamento della sede legale da Bologna a Milano non è avvenuto per assecondare logiche di forum shopping ma nell’ambito di un’operazione di fusione della banca mutuante, sussiste la competenza del tribunale di Milano”;

2.1. la (OMISSIS) s.r.l., con ricorso notificato il 19/2/2019, ha impugnato, per tre motivi, la predetta ordinanza con regolamento di competenza;

2.2. la società ricorrente, in particolare, con il primo motivo, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 28 e 29 c.p.c., in relazione al Decreto Legislativo n. 206 del 2005, art. 18, lettera d-bis, (codice del consumo) e al Decreto Legislativo n. 11 del 2010 (Raccomandazione 2003/361/C), ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha escluso che la società attrice, pur avendo dimostrato di avere meno di dieci dipendenti ed un fatturato non superiore a due milioni di Euro annui, potesse essere inquadrata nell’ambito delle cd. microimprese, così come definite dal Decreto Legislativo n. 206 del 2005, art. 18, lettera d-bis (codice del consumo), le quali sono assimilabili al consumatore anche ai fini della competenza territoriale, con la conseguenza che il foro costituito dalla residenza o dal domicilio eletto è esclusivo ed è derogabile, a pena di nullità, come prevede il codice del consumo, art. 33, comma 2, lettera u), solo a condizione che la clausola derogatrice della competenza sia stata, oltre che specificamente approvata e sottoscritta, anche oggetto di un’autonoma e specifica trattativa, che il professionista ha l’onere di provare;

2.3. la società ricorrente, inoltre, con il secondo motivo, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 28 e 29 c.p.c., in relazione agli artt. 1341 e 1342 c.c., ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la clausola derogatrice della competenza per territorio sia stata, in ossequio alle norme da ultimo citate, specificamente approvata e sottoscritta dalla società attrice, laddove, al contrario, come si evince dal contratto, non vi è stata alcuna sottoscrizione specifica di tale clausola, a nulla rilevando che il contratto in questione sia stato stipulato con la forma dell’atto pubblico posto che il notaio che ha rogato l’atto non ha provveduto alla redazione degli allegati, essendosi limitato ad allegarli all’atto dopo che gli erano stati forniti dalla banca e senza anche dato atto neppure della loro lettura, tanto più se si considera, a contrario, che l’atto redatto dal notaio contiene l’espressa elezione di domicilio della banca presso l’Agenzia di Crotone;

2.4. la società ricorrente, con il terzo motivo, rubricato come “brevi considerazioni conclusive”, ha lamentato che l’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta è stata proposta con esclusivo riguardo al luogo in cui è ubicata la sede legale della banca, senza svolgere alcuna contestazione dei fori concorrenti, vale a dire al luogo in cui la persona giuridica ha la sua sede legale, al luogo in cui è sorta l’obbligazione e, ancora, al luogo in cui l’obbligazione dev’essere eseguita, nè, ancora, al luogo in cui la società aveva la sede legale al momento della stipulazione del contratto, per cui l’eccezione non è stata formulata in modo completo dalla banca e doveva essere, come tale, considerata tamquam non esset; del resto, ha concluso la ricorrente, la (OMISSIS), al momento dell’instaurazione del giudizio, aveva sede legale a Bologna;

2.5. ha resistito ì (OMISSIS) depositando memorie difensive.

RITENUTO CHE:

3.1. il primo motivo è infondato: ed infatti, come prontamente dedotto dal pubblico ministero, la norma che individua il foro del consumatore trova applicazione solo in favore delle persone fisiche (Cass. n. 21763 del 2013; Cass. n. 8419 del 2019), con esclusione delle società (Cass. n. 18914 del 2019, in motiv.): in effetti, qualora una società, costituita in forma diversa dalla società semplice, abbia come oggetto un’attività che rientri fra quelle integranti l’impresa commerciale, alla società medesima deve necessariamente riconoscersi, in dipendenza del mero fatto della sua costituzione ed a prescindere da ogni indagine sul concreto esercizio di quell’attività, la qualità di imprenditore, sicchè, difettando la qualità di consumatore, non può trovare applicazione, quanto alla competenza territoriale, il foro speciale Decreto Legislativo n. 206 del 2005 ex art. 33, comma 2, lettera u) (Cass. n. 17848 del 2017); la L. n. 27 del 2012, del resto, non ha equiparato pienamente le microimprese alle persone fisiche, ma ha esclusivamente esteso alla microimprese la tutela avverso le pratiche commerciali scorrette e non contiene una norma espressa, necessaria, di estensione del foro speciale e inderogabile del consumatore in favore di una categoria di soggetti ad esso equiparati (Cass. n. 18914 del 2019, in motiv.);

3.2. il secondo motivo è infondato: il giudice di merito ha accertato, in fatto, che “l’art. 12 delle condizioni generali di contratto afferenti il contratto di mutuo oggetto di causa prevede espressamente che, nelle ipotesi di controversie insorte in ragione del contratto di mutuo e promosse da soggetti diversi dalla banca, la competenza spetta in via esclusiva al Tribunale in cui ha sede legale l’istituto di credito convenuto” e che la società mutuataria ha sottoscritto, una prima volta, le condizioni generali di contratto riportanti il predetto art. 12, ed, una seconda volta, la sintesi delle clausole contrattuali non aventi contenuto economico (posta nelle pagine successive alle condizioni generali di contratto e) che, proprio all’ultima pagina, riporta la previsione in oggetto, per cui, ha concluso, “la clausola è validamente e perfettamente operante atteso che risulta doppiamente sottoscritta da parte attorea”; peraltro, a fronte dell’incontestata redazione del contratto nella forma dell’atto pubblico, trova applicazione il principio, di recente ribadito da questa Corte, per cui “le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorchè si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell’art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione” (Cass. n. 15237 del 2017; Cass. n. 18917 del 2004): e tale principio trova senz’altro applicazione anche per le clausole che, a norma della L. not., art. 51, comma 7, sono inserite in scritture (come il “Capitolato delle Condizioni Generali del Contratto”, che comprende l’art. 12 cit.) “allegate” – come questa Corte ha direttamente accertato – (sub lettera “8”) all’atto pubblico (che, nella specie, contiene il mutuo ipotecario stipulato tra la ricorrente e la banca), le quali, pur essendo distinte dallo stesso, ne costituiscono parte integrante, tant’è che, al pari del contenuto dell’atto, devono essere oggetto di lettura (salvo dispensa: L. not., art. 51, comma 8) ed, in ogni caso, di sottoscrizione ad opera delle parti (L. not., art. 51, comma 12). Questa Corte, del resto, ha di recente affermato che è efficace la clausola di deroga alla competenza territoriale che, pur se contenuta in un documento separato ed unilateralmente predisposto, sia stata oggetto di un esplicito richiamo in contratto e sottoscritta dall’altro contraente, che abbia dichiarato di averne preso visione e di approvarne il contenuto, avendo, in tal caso, il valore, per effetto di una relatio perfecta, delle clausole concordate (Cass. n. 16439 del 2019, la quale, proprio in forza di tale principio, ha ritenuto che il giudice di merito aveva correttamente affermato la piena efficacia inter partes dell’elezione convenzionale del foro esclusivo);

3.3. il terzo motivo è infondato: la parte che eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice adito invocando l’operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta, infatti, a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l’effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (Cass. n. 15958 del 2018; Cass. n. 10449 del 2001); quanto al resto, la Corte si limita ad evidenziare che la società ricorrente non si confronta realmente con la decisione che ha impugnato: la quale, invero, con statuizione rimasta del tutto priva di censure, ha ritenuto che le parti, con l’art. 12 cit., avevano, in realtà, inteso pattiziamente prevedere, come foro esclusivo, quello della sede legale dell’istituto di credito convenuto che, solo in via esplicativa, come “si evince dall’impiego della loc(u)zione “e cioè””, è stato individuato in Bologna (dove, al momento della conclusione del contratto, era collocata la sede legale dell’istituto di credito), per cui, “tenuto conto del luogo in cui era ubicata la sede legale di (OMISSIS) SPA al momento della proposizione della domanda”, e cioè il circondario del tribunale di Milano, “sussiste la competenza del tribunale di Milano”;

3.4. il ricorso è, in definitiva, infondato e dev’essere, come tale, respinto, con rimessione al merito delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte così provvede: rigetta il ricorso, confermando la competenza del tribunale di Milano; spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, in data 20 febbraio 2020.