Sentenza 15461/2008
Effetti della riforma in appello della sentenza di primo grado – Pretese restitutorie
Le pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello della sentenza di primo grado possono trovare ingresso nella fase di gravame al fine di precostituire il titolo esecutivo per la restituzione (non conseguendo tale effetto alla mera sentenza di riforma e fermo restando che la condanna restitutoria deve essere subordinata al passaggio in giudicato e, in ogni caso, non può essere eseguita prima di quel momento), in tal senso deponendo sia evidenti ragioni di economia processuale sia l’analogia con quanto stabilito nell’art. 96, comma secondo, e nell’art. 402, comma primo, cod. proc. civ., rispettivamente per le esecuzioni ingiuste e per la pronuncia revocatoria.
Domanda di restituzione proposta in sede di gravame – Omessa pronuncia sul punto da parte del giudice dell’impugnazione – Esercizio di separata domanda per l’ottenimento della restituzione –
In relazione alla domanda – proposta nella fase di gravame – di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, il giudice di appello opera quale giudice di primo grado, in quanto detta domanda non poteva essere formulata precedentemente; da tanto consegue che, se il giudice dell’impugnazione omette, in tale qualità, di pronunziarsi sul punto, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l’omessa pronunzia con ricorso in cassazione o di riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato.
Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 11-6-2008, n. 15461 (CED Cassazione 2008)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 20.10.1998 la s.p.a. Mi. As. conveniva davanti al tribunale di Milano Gi.Ed. , Ri. e Sa.Fi. , chiedendone la condanna alla restituzione della somma di lire 87.744.265, oltre interessi, quale importo indebitamente percepito in base alla sentenza del tribunale di Milano n. 10260 del 1995, nella causa promossa dalle convenute nei confronti della s.r.l. Co. , di Ca.An. e della s.p.a. Mi. As. per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del congiunto Sa.Al. nell’incidente verificatosi l'(OMESSO).
Assumeva l’attrice che, avendo dato esecuzione alla sentenza del tribunale e pur avendo richiesto con l’atto di appello la restituzione delle somme eccedenti pagate, la corte di appello con la sentenza n. 2283 del 10.6.1997 da una parte accoglieva parzialmente l’appello riducendo il residuo credito degli eredi Sa. alla data della sentenza di primo grado (20.6.1995) a lire 63.653.000, ma dall’altra ometteva di pronunziarsi sulla domanda di restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto al dovuto. Pertanto l’attrice proponeva con il presente atto di citazione autonoma domanda di restituzione delle dette somme. Si costituivano le convenute, che chiedevano il rigetto della domanda.
Il tribunale di Milano accoglieva la domanda con sentenza depositata il 13.11.2000.
Proponevano appello le convenute eredi Sa. .
La corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 2.3.2004, rigettava l’appello.
Riteneva la corte di appello che non vi era alcuna incompatibilità tra il debito della Mi. per lire 63.653.000, accertato dalla sentenza di appello 2283 del 10.6.1997, e la domanda di restituzione dalla stessa avanzata, in quanto la corte si era limitata a ridurre il debito risarcitorio già affermato dal Tribunale, ma non si era pronunziata sulla domanda restitutoria.
Riteneva poi la corte territoriale che detta mancata pronunzia sulla domanda di restituzione abilitava la s.p.a. Mi. o ad impugnare la sentenza n. 2283/1997 con ricorso per cassazione ovvero a proporre nuova autonoma domanda.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Sa. Ri. e Sa. Fi. .
Resiste con controricorso la s.p.a. Mi. As. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 324 c.p.c., e degli articoli 2909, 2033 e 2697 c.c., nonchè il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dell’impugnata sentenza.
Assumono i ricorrenti che l’attrice avrebbe dovuto fornire la prova che era venuto meno il titolo, costituito dalla sentenza di primo grado riformata in appello dalla sentenza n. 2283/1997, in base al quale essa aveva effettuato il pagamento, mentre nella sentenza di appello, lungi dall’affermarsi che essa attrice aveva diritto alla restituzione della somma di lire 87 milioni, si affermava che gli attuali ricorrenti (attori – appellati in quella causa) erano ancora creditori della somma di lire 63.63 5.000, alla data della decisione del primo Giudice.
Su questo punto si sarebbe quindi formato il giudicato. Nè può ritenersi, secondo i ricorrenti, che abbia costituito una mera svista il fatto che la sentenza di appello n. 2283/1997 non si sia pronunziata sulla restituzione, in quanto tale pronunzia sarebbe stata incompatibile con la contraria affermazione che gli eredi Sa. erano ancora titolari di un credito di lire 63 milioni.
Ritengono, quindi, i ricorrenti che nella specie ci sarebbe stato un rigetto implicito della domanda di restituzione, che l’attuale attrice avrebbe dovuto far valere con ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello n. 2283/1997.
2.1. Il motivo è infondato.
Osserva preliminarmente questa Corte che il giudicato, sia esso interno od esterno (quale è nella fattispecie quello costituito dalla sentenza della Corte di appello n. 2283/1997), costituendo la regola del caso concreto partecipa della qualità dei comandi giuridici, conseguendone che, come la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto ma deve essere assimilata – per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce all’interpretazione delle norme giuridiche, così l’erronea presupposizione della sua esistenza o inesistenza, equivalendo ad ignoranza della regula iuris, rileva non già quale errore di fatto bensì quale errore di diritto, assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua diretta disciplina, e, quindi, ad una falsa applicazione di norma di diritto (v. Cass., Sez. Un., 17/11/2005, n. 23242, Cass., Sez. Un., 16/11/2004, n. 2163 9; Cass., Sez. Un., 2/’4/2 003, n. 5105. Contra, nel senso che esso è censurabile in sede di legittimità per violazione dei criteri di ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c., e ss., v. peraltro Cass., 16/5/2005, n. 10229; Cass., 30/5/2003, n. 8809).
2.2. Va ulteriormente posto in rilievo che, al fine di verificare se si sia formato un giudicato, interno od esterno, la Corte di Cassazione procede al relativo accertamento con cognizione piena, provvedendo alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti del processo, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal Giudice del merito (v. Cass., 20/1/2006, n. 1099; Cass., 29/9/2005, n. 19136; Cass., 16/1/2004, n. 630; Cass., 23/1/2002, n. 735; Cass., Sez. Un., 9/8/2001, n. 10977; Cass., Sez. Un., 25/5/2001, n. 226).
2.3. Nella fattispecie dall’esame della sentenza della Corte di appello di Milano n. 2283/1997, come correttamente rilevato dai giudici di merito di questa causa, emerge che il Giudice di appello si limitò a ridurre l’importo risarcitorio dovuto agli eredi Sa. , statuendo che, alla data della sentenza di primo grado, esso fosse ancora pari a lire 63.653.000.
Non ha esaminato, invece, il Giudice di appello quanto è avvenuto successivamente alla sentenza di primo grado e segnatamente se ad essa abbia dato esecuzione la s.p.a. Mi. , nè ha esaminato la domanda di restituzione proposta in quella sede di appello dalla Milano, in merito a quanto pagato in eccedenza per effetto dell’esecuzione di tale sentenza di primo grado.
Ne consegue che il giudicato formatosi è solo relativo all’ammontare del credito risarcitorio degli eredi Sa. alla data della sentenza di primo grado, ma non alla domanda di restituzione di quanto pagato in eccedenza, in esecuzione di tale sentenza e quindi successivamente alla data presa in considerazione dalla predetta sentenza di appello.
3.1. Infondata è anche la censura secondo cui l’omessa pronunzia sulla domanda di restituzione doveva essere fatta valere con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello n. 2283/1997. Va, anzitutto, osservato che le pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello della sentenza di primo grado possono essere proposte con autonomo giudizio ovvero possono trovare ingresso nella fase di gravame della sentenza posta in esecuzione, al fine di precostituire il titolo esecutivo per la restituzione (non conseguendo tale effetto alla mera sentenza di riforma e fermo restando che la condanna restitutoria deve essere subordinata al passaggio in giudicato e, in ogni caso, non può essere eseguita prima di quel momento), in tal senso deponendo sia evidenti ragioni di economia processuale sia l’analogia con quanto stabilito nell’art. 96 c.p.c., comma 2, e nell’art. 402 c.p.c., comma 1, rispettivamente per le esecuzioni ingiuste e per la pronuncia revocatoria (Cass. 03/10/2005, n. 19299).
3.2. Va poi osservato che, quando la sentenza di primo grado manchi di statuire su una delle domande introdotte in causa (e non ricorrono gli estremi di una sua reiezione implicita, ne risulta che la stessa sia rimasta assorbita dalla decisione di altra domanda da cui dipenda) deve riconoscersi alla parte istante la facoltà, di far valere tale omissione in sede di gravame, ovvero, in alternativa, di riproporre la domanda in separato giudizio, considerato che la rinunzia implicita alla domanda stessa di cui all’art. 346 c.p.c., per non avere denunciato quell’omissione in appello, ha valore processuale e non anche sostanziale. Ne consegue che, stante la menzionata facoltà di scelta, nel separato giudizio non sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia (Cass. 22/03/1995, n. 3260; Cass. 16/05/2006, n. 11356; Cass. n. 8605 del 1997).
3.3. Nel caso di domanda al giudice di appello di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, in merito a tale domanda il Giudice di appello opera, ovviamente, come Giudice di primo grado, non potendo tale domanda essere stata proposta precedentemente.
Ciò comporta che se il Giudice di primo grado omette di pronunziarsi sul punto, la parte potrà o impugnare l’omessa pronunzia con ricorso in cassazione ovvero riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza abbia determinato il formarsi del giudicato.
4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in euro 2.600,00, di cui euro 100,00, per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.