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Cassazione Civile 15509/2022 – Responsabilità della PA – Strada gestita di fatto dal comune – Obbligo di manutenzione del comune – Inosservanza – Responsabilità del comune verso i terzi danneggiati

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Ordinanza 15509/2022

Responsabilità della PA – Strada gestita di fatto dal comune – Obbligo di manutenzione del comune – Inosservanza – Responsabilità del comune verso i terzi danneggiati

Il Comune che, anche in mancanza di una titolarità “de jure”, eserciti di fatto la gestione di una strada, consentendone l’utilizzazione per il pubblico transito, ha l’obbligo di assicurare che l’uso della stessa si svolga senza pericoli ed è conseguentemente responsabile verso i terzi danneggiati per l’inosservanza di tale obbligo, il quale non viene meno per il fatto che la consegna della strada all’ente gestore da parte dell’ente proprietario non sia valida in base alla normativa relativa al demanio comunale, e non abbia quindi efficacia fra le predette parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata, nei confronti di un comune, dai congiunti di un automobilista che aveva perso la vita precipitando con l’auto in un burrone, in un tratto di strada privo di barriere laterali, osservando come, ai fini della configurazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’ente convenuto, non ostasse il mancato perfezionamento della procedura espropriativa in favore del demanio, dovendosi attribuire rilevanza, piuttosto, alla circostanza che la strada in questione ricadesse nel territorio di detto comune e fosse concretamente adibita all’uso pubblico, con vocazione di strada “vicinale”, assimilabile a quelle comunali).

Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 16-5-2022, n. 15509  (CED Cassazione 2022)

Art. 2051 cc (Danno cagionato da cosa in custodia) – Giurisprudenza

 

 

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualità di genitori e germani di (OMISSIS), convennero, con atto di citazione del 6/6/2005, davanti al Tribunale di Lamezia Terme, il Comune di Jacurso, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del congiunto (OMISSIS), che in data (OMISSIS), mentre era alla guida di una Fiat Panda e percorreva una strada di proprietà del comune, in presenza di fitta nebbia, finiva fuori strada precipitando in un burrone per l’omessa predisposizione delle barriere laterali di sicurezza in curva pericolosa.

2. Nel contraddittorio con il comune convenuto, che eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva per non avere nè proprietà nè responsabilità di manutenzione sulla strada de qua, il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 302 del 4/2/2013, accolse la domanda, ritenendo che la strada ricadeva nel territorio del comune, che i Carabinieri intervenuti sul posto avevano indicato la strada come comunale e che vi era in atti un certificato proveniente dal confinante Comune di Maida che riconosceva l’appartenenza del luogo del sinistro al territorio del Comune di Jacurso. Il Tribunale condannò, pertanto, il Comune di Jacurso a pagare in favore degli attori la somma di Euro 252.364,00 oltre interessi.

3. La Corte d’Appello di Catanzaro, adita dal Comune perchè dichiarasse il difetto di legittimazione passiva del medesimo, dispose una CTU al fine di verificare l’appartenenza della strada. La CTU accertò che la stessa era stata realizzata dal (OMISSIS) (poi (OMISSIS)) quale concessionario delegato per conto della (OMISSIS), soggetto tenuto alla espropriazione dei terreni e alla loro voltura al Demanio dello Stato, previa Delibera della Provincia di Catanzaro con la quale la stessa aveva assunto l’impegno alla manutenzione dell’opera condizionatamente alla sua qualificazione quale strada provinciale; che, dalla visura catastale, si evinceva che il terreno in esame era ancora intestato a privati, sì da far ritenere che, all’esito dell’espropriazione, non si fosse provveduto alle volture; che mancava qualunque elemento o atto per individuare se il procedimento amministrativo seguito dalla pubblica autorità si fosse o meno perfezionato e se e chi avesse svolto la manutenzione della strada. In assenza di elementi certi per la classificazione della strada e per l’individuazione del soggetto tenuto alla sua manutenzione, la CTU concluse nel senso di ritenere che, trattandosi di area certamente ricadente nell’ambito del territorio comunale e soggetta all’uso pubblico di una collettività indeterminata di utenti, in difetto di classificazione, la strada dovesse essere considerata “vicinale” e come tale assimilata ad una strada comunale. A fronte di tale ampia e diffusa indagine tecnica, la Corte d’Appello ha disatteso le conclusioni della CTU, specie in ordine alla qualificazione della strada quale vicinale, delineando in termini ipotetici l’assetto proprietario e di gestione dell’area. In particolare il giudice del gravame ha affermato: “Qui sembra che si sia in presenza di un bene appartenente al demanio dello Stato (non dunque di altri enti) ma con obbligo di manutenzione gravante sulla Provincia di Catanzaro, mentre, sempre quanto alle evidenze segnate dagli atti formali, il Comune di Jacurso sembra del tutto estraneo ad obblighi di sorta”. E che “comunque la si pensi sulla individuazione dell’ente cui spetta la titolarità e la custodia della strada, l’assunzione della manutenzione, illo tempore, da parte della Provincia di Catanzaro riveste la sua importanza al fine di escludere che le responsabilità connesse alla relativa omissione possano cadere sul Comune di Jacurso”.

4. Avverso la sentenza che, accogliendo l’appello del Comune di Jacurso, ha rigettato la domanda degli originari attori, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Ha resistito il Comune di Jacurso con controricorso.

5. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, in vista della quale i ricorrenti hanno depositato memoria. Con ordinanza interlocutoria del 23 novembre 2021 questa Corte ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio ed in particolare della consulenza tecnica d’ufficio disposta in grado d’appello e, all’esito di tale incombente, ha rimesso la causa sul ruolo per la decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente articola due distinte censure. Innanzitutto, lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, co. 6, lett. D, d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 3, co. 1, n. 52, C.d.S., nonché dell’art. 825 c.c. e dell’art. 2051 c.c., il tutto in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

In secondo luogo, lamenta, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.,  un “evidente vizio di motivazione in relazione al punto in cui la CTU, accerta che l’ente proprietario della strada ove è avvenuto l’incidente è il Comune di Jacurso e la Corte la ritiene appartenente al Demanio dello Stato” (cfr. pag. 5, ricorso).

Assume, in particolare, che la strada ove è avvenuto il sinistro, in quanto strada vicinale d’uso pubblico, avrebbe dovuto essere assimilata alla strada comunale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, art. 2, comma 6, lettera D, di talchè su di essa il Comune di Jacurso avrebbe vantato un diritto reale di uso pubblico ultraventennale che ne legittimava utilizzo e manutenzione per soddisfare specifici interessi pubblicistici. E che, conseguentemente, anche in assenza di formale voltura della proprietà della strada dal Consorzio al Comune, si era determinata una servitù con la conseguente violazione, da parte del Comune, dell’art. 2051 c.c., per non aver predisposto barriere di sicurezza in curva pericolosa data la presenza di un burrone di circa 200 metri che aveva determinato l’evento dannoso.

Con una seconda censura i ricorrenti deducono che la sentenza, oltre a violare palesemente le richiamate disposizioni, sarebbe incorsa in un vizio di motivazione disattendendo le conclusioni del CTU secondo il quale “l’ente proprietario della strada ove è avvenuto il sinistro di cui è causa, anche con riguardo allo specifico punto nel quale si è verificata l’uscita del mezzo condotto dal (OMISSIS), risulta il Comune di Jacurso soggetto al regime del Demanio dello Stato”. In altra parte della CTU si darebbe conto del fatto che la Provincia di Catanzaro mai aveva esercitato manutenzione sulla strada e che su di essa non era mai stata rilasciata concessione/autorizzazione stradale di nessun tipo da parte del servizio concessioni stradali, di guisa da rendere vieppiù apparente la motivazione dell’impugnata sentenza.

2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti deducono “insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 116 c.p.c., per omessa o errata valutazione delle risultanze della CTU a firma Ing. (OMISSIS), nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per evidente vizio di motivazione in relazione al punto in cui la C.Testo Unico accerta che la strada in cui è avvenuto l’incidente è comunale e la Corte afferma che “sembra si sia in presenza di un bene appartenente al Demanio dello Stato (non dunque di altri enti)”.

Parte ricorrente articola ancora due distinte censure, con le quali, in sostanza, ribadisce gli stessi argomenti spesi nel primo motivo.

Prospetta un vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 116 c.p.c., per omessa o errata valutazione delle risultanze della C.Testo Unico che aveva qualificato la strada come “vicinale” e dunque assimilata a quella comunale.

In particolare, i ricorrenti denunciano motivazione perplessa e quindi apparente nella parte in cui la sentenza, senza fornire una adeguata motivazione, ha disatteso le chiare e motivate risultanze della CTU.

1-2 I motivi, nella loro considerazione unitaria risolvendosi i dubbi di ammissibilità delle censure per vizi motivazionali se riconducibili al testo non più vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione e sono fondati. In modo immotivato e perfino dubitativo e perplesso, invero, la corte territoriale sussume la fattispecie entro le norme di qualificazione delle strade al fine di accertare la legittimazione, discostandosi dalle risultanze della CTU. Si ricorda che il tecnico incaricato aveva accertato che la realizzazione della strada era stata affidata al (OMISSIS), incaricato delle procedure espropriative e della voltura catastale al Demanio dello Stato; e che, a prescindere dal definitivo perfezionamento della voltura, la strada era adibita all’uso pubblico ed aveva una vocazione di “strada vicinale”, come tale assimilabile a quelle comunali. A fronte di tale accertamento la Corte d’Appello ha svolto valutazioni meramente ipotetiche e prive di qualunque base di certezza per affermare che la strada non potesse essere classificata come “comunale”, ma eventualmente come “provinciale” e che, in ogni caso, indipendentemente dalla qualificazione, su di essa sussisteva un obbligo di manutenzione della Provincia – obbligo peraltro espressamente condizionato alla classificazione – del tutto indimostrata – della strada quale “provinciale” in assenza di qualsivoglia elemento atto a rappresentare che il suddetto obbligo di manutenzione fosse mai divenuto effettivo.

Ciò che resta oscuro, nella logica dell’impugnata sentenza, è la ragione per la quale, permanendo indubbiamente una condizione di incertezza in ordine alla titolarità della strada e all’ente gravato degli obblighi di manutenzione, la Corte di merito non abbia valorizzato un profilo fattuale costituito dall’inerenza della strada al territorio del Comune di Jacurso e dall’essere la strada certamente utilizzata per il pubblico transito, collegando altra comunale ad una provinciale. In tal modo, essa ha attribuito rilevanza ad elementi ininfluenti sui presupposti della generale responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., la quale prescinde dalla sussistenza di concorrenti – ma, nella specie, come detto indimostrati – oneri di partecipazione alla manutenzione o alla gestione del bene. La corte territoriale si è discostata, quindi, dai principi già affermati da questa Corte, in particolare da quanto affermato da Cass., 3, n. 191 del 12/1/1996: “Il Comune che, anche in mancanza di una titolarità “de jure”, esercita di fatto la gestione di una strada consentendone l’utilizzazione in concreto per il pubblico transito, ha l’obbligo di assicurare che l’utenza si svolga senza pericoli ed è conseguentemente responsabile verso i terzi danneggiati dall’inosservanza di tale obbligo, il quale non viene meno per il fatto che la consegna della strada all’ente gestore da parte dell’ente proprietario non sia valida in base alla normativa relativa al demanio comunale e non abbia quindi efficacia fra le predette parti”.

Da quanto precede si evince, pertanto, l’erroneità della sussunzione in base a motivazione meramente apparente e perplessa, con conseguente necessità che la sentenza sia, in parte qua, cassata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2022