Sentenza 15631/2016
Eccezione di prescrizione – Erronea individuazione del termine applicabile
L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.
Atti interruttivi della prescrizione diretti ad organo privo di rappresentanza esterna o incompetente
Gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere nei confronti di un ente a struttura articolata hanno efficacia anche se diretti ad un organo che, investito della cura degli interessi cui l’atto stesso si riconnette, sia privo della rappresentanza esterna dell’ente medesimo, ovvero ad un organo incompetente, dovendo presumersi che quest’ultimo provveda ad inoltrare l’atto all’organo competente. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva erroneamente escluso l’efficacia interruttiva della prescrizione del credito dell’appaltatore di atti notificati non già direttamente al Presidente della Regione Calabria, ma all’assessorato dei lavori pubblici della medesima Regione).
Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 27-7-2016, n. 15631 (CED Cassazione 2016)
Art. 2938 cc (Prescrizione – Non rilevabilità d’ufficio) – Giurisprudenza
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione notificato il 20 febbraio 1987, (OMISSIS), quale titolare dell’omonima impresa edile, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, la Regione Calabria, l’Assessorato alla Sanità e quello ai Lavori Pubblici, chiedendone la condanna al pagamento della somma di Lire 64.730.920, a titolo di saldo finale del corrispettivo per i lavori di costruzione del Centro ospedaliero fanciulli subnormali di (OMISSIS), effettuata dall’impresa (OMISSIS) in adempimento del contratto di appalto del 15 ottobre 1968. Costituitasi in giudizio, la Regione Calabria eccepiva l’estinzione per prescrizione del diritto di credito azionato. Il Tribunale adito, con sentenza n. 4675/1991, dichiarava la propria incompetenza per territorio, reputando competente a decidere la controversia il Tribunale di Reggio Calabria.
2. Quest’ultimo, con sentenza n. 51/2001, depositata il 20 gennaio 2001, accoglieva la domanda, condannando la Regione Calabria a pagare all’impresa (OMISSIS), per la causale suindicata, la somma di L.. 64.730.920, oltre interessi e spese di lite.
3. Avverso la decisione di prime cure proponeva appello l’ente pubblico, che veniva accolto dalla Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza n. 311/2010, depositata il 24 settembre 2010, con la quale il giudice del gravame dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il diritto di credito azionato in giudizio dall’impresa appaltatrice.
4. Per la cassazione di tale decisione ha proposto, quindi, ricorso (OMISSIS) nei confronti della Regione Calabria, affidato a quattro motivi. La resistente ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso, (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 2934, 2935, 2938, 2946 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
1.1. Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia ritenuto ammissibile e fondata nel merito – in relazione al credito per il saldo finale del corrispettivo per i lavori di costruzione del Centro ospedaliero fanciulli subnormali di (OMISSIS), realizzato dall’impresa (OMISSIS) in adempimento del contratto di appalto del 15 ottobre 1968 – l’eccezione di prescrizione proposta dalla Regione Calabria fin dalla costituzione nel giudizio instaurato dall’impresa (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Bari, dichiaratosi poi incompetente. E ciò, sebbene tale eccezione fosse stata proposta in maniera del tutto generica, senza alcuna indicazione del dies a quo e del termine di compimento del periodo prescrizionale.
1.2. La doglianza è infondata.
1.2.1. La censura si pone, invero, in contrasto con l’indirizzo assolutamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, ed abbia manifestato la volontà di ottenere la declaratoria di estinzione del diritto azionato dalla controparte, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso. Queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è in alcun modo vincolato dalle deduzioni e dalle allegazioni di parte (cfr., ex plurimis, Cass. S.U. 10955/2002; Cass. 11843/2007; 14576/2007; 6459/2009; 21752/2010; 1064/2014).
1.2.2. Nel caso concreto, come si evince dall’eccezione della Regione Calabria, trascritta dallo stesso ricorrente (p. 18), l’ente aveva eccepito “l’estinzione del preteso diritto azionato con la domanda de quo per intervenuta prescrizione dello stesso, giacchè vanamente decorsi i termini di legge in subiecta materia”. è, pertanto, del tutto evidente che l’originaria convenuta aveva chiaramente allegato l’estinzione del diritto per l’inerzia del titolare, ed inequivocabilmente manifestato la propria volontà di avvalersene; sicchè l’eccezione – contrariamente all’assunto del ricorrente – non può considerarsi non correttamente formulata. L’esatta individuazione del termine di prescrizione applicabile al caso di specie e l’individuazione del relativo termine costituiscono, invero, questioni di diritto la cui risoluzione è demandata al giudice di merito.
1.3. Per tali ragioni, dunque, il motivo in esame deve essere rigettato.
2. Con il secondo, terzo, e quarto motivo di ricorso, (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 2934, 2943 e 2944 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
2.1. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello abbia ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione proposta dalla Regione Calabria, senza “curarsi di specificare l’arco temporale che avrebbe dato luogo all’estinzione del diritto”, per decorrenza del termine decennale (p. 29), e senza neppure considerare adeguatamente – per il che l’impugnata sentenza sarebbe affetta anche dal denunciato vizio motivazionale, secondo il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 applicabile ratione temporis – tutti gli atti interruttivi della prescrizione allegati agli atti di causa. Tali atti sarebbero stati, difatti, sbrigativamente liquidati dalla Corte come inidonei allo scopo, poichè non diretti all’organo rappresentativo della Regione (il Presidente), bensì ai responsabili di determinati rami dell’ amministrazione regionale (assessori alla sanità ed ai lavori pubblici), come tali non legittimati ad esprimere la volontà dell’ente pubblico. La Corte di merito non avrebbe, infine, in alcun modo considerato il riconoscimento di debito operato dall’amministrazione, in data 15 dicembre 1980, con la relazione della Commissione Tecnica per l’accertamento dello stato patrimoniale del centro ANFFAS (già competente per l’assistenza alle famiglie di fanciulli subnormali), nominata con Delib. Giunta Regionale 14 luglio 1981, n. 2262.
2.2. Le censure sono fondate.
2.2.1. Questa Corte ha, invero, più volte affermato che gli atti interruttivi della prescrizione nel caso in cui il debitore sia un ente a struttura articolata, hanno efficacia interruttiva del relativo termine anche se diretti ad un organo che, investito della cura degli interessi cui l’atto stesso si riconnette, sia privo della rappresentanza esterna dell’ente, ovvero ad un organo che sia sfornito della competenza a provvedere in materia, dovendo presumersi che quest’ultimo provveda ad inoltrare l’atto all’organo competente (cfr., ex plurimis, Cass. S.U. 100/1970; Cass. 10939/1992; 10404/1998).
2.2.2. Ebbene, nel caso concreto, la stessa Corte territoriale ha rilevato che dalla documentazione prodotta dal (OMISSIS) in primo grado emergeva “l’esistenza di reiterati atti di messa in mora o diffida di pagamento da parte dell’impresa creditrice”, indirizzati sia all’ente appaltante ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli Subnormali), cui era successivamente subentrata la Regione Calabria, sia all’assessorato dei lavori pubblici della medesima Regione, nell’arco temporale dal 1980 al 1983. A tali atti aveva, dipoi, fatto seguito la notifica dell’atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari, avvenuta il 20 febbraio 1987. Per il che, essendo stata l’opera pubblica sottoposta a collaudo nel 1973, non si sarebbe dovuto considerare maturata la prescrizione decennale del credito da parte del giudice di seconde cure. Ben al contrario, la Corte territoriale ha ritenuto che, non essendo stati tali atti interruttivi notificati all’organo rappresentativo della Regione (il Presidente), ente titolare, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio per cui è causa, il credito azionato in giudizio dal (OMISSIS) si dovesse considerare estinto per prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c.. E tuttavia, per le ragioni suesposte, tale conclusione è da reputarsi del tutto erronea.
2.3. I motivi suesposti vanno, pertanto, accolti.
3. L’accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia facendo applicazione del seguente principio di diritto: “gli atti interruttivi della prescrizione nel caso in cui il debitore sia un ente a struttura articolata, hanno efficacia interruttiva del relativo termine anche se diretti ad un organo che, investito della cura degli interessi cui l’atto stesso si riconnette, sia privo della rappresentanza esterna dell’ente, ovvero ad un organo che sia sfornito della competenza a provvedere in materia”.
4. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 22 giugno 2016.