Sentenza 15710/2013
Azioni di nunciazione – Art. 1171 cc – Legittimazione passiva nelle due fasi del procedimento
La legittimazione passiva all’azione di denuncia di nuova opera, ex art. 1171 cod. civ., spetta, nella prima fase cautelare, all’esecutore materiale dell’opera ed al committente, mentre nella seconda fase spetta, ove si fondi su ragioni petitorie, al proprietario o al titolare di altro diritto reale, non essendo quindi estensibile a terzi legati da vincolo contrattuale con questi ultimi.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 21 giugno 2013, n. 15710 (CED Cassazione 2013)
Art. 1171 cc annotato con la giurisprudenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l’11 settembre 1992 presso la Cancelleria della Pretura di Sulmona, il sig. (OMISSIS), sull’assunto di essere proprietario di un immobile, in (OMISSIS), adiacente ad altro edificio di proprietà di (OMISSIS), sul quale erano in corso lavori di ristrutturazione che gli stavano arrecando danni, chiedeva al giudice adito l’immediata sospensione dei suddetti lavori, Disposte, con decreto “inaudita altera parte”, l’invocata sospensione e la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio la (OMISSIS), la quale affermava di aver già offerto al ricorrente una congrua somma per ristorarlo dei lamentati danni (che, però, era stata rifiutata) e deduceva che la responsabilità dei denunciati danni era riconducibile all’opera dell’impresa (OMISSIS), alla quale erano stati appaltati i lavori, ragion per cui ne chiedeva la sua chiamata in causa. Autorizzata detta chiamata, a seguito della quale la ditta (OMISSIS) rimaneva contumace, all’esito dell’espletata istruzione probatoria, il Tribunale di Sulmona (nel quale era confluita la soppressa Pretura), con sentenza n. 41 del 2004, dichiarava la responsabilità esclusiva nella determinazione dei danni della predetta ditta (OMISSIS), con la sua conseguente condanna al risarcimento dei danni in favore del (OMISSIS) nella misura di euro 2.995,45, oltre rivalutazione ed interessi, con la correlata condanna al pagamento delle spese giudiziali a vantaggio di entrambe le controparti, oltre che di quelle occorse per la c.t.u.. Interposto appello da parte della ditta (OMISSIS) e nella costituzione della (OMISSIS) e del (OMISSIS), la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 743 del 2006 (depositata il 10 ottobre 2006), rigettava il gravame e, per l’effetto, confermava l’impugnata sentenza, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado in favore di ambedue gli appellati. A sostegno dell’adottata decisione, rigettate le censure pregiudiziali relative alla supposta nullità della citazione per la chiamata in causa in primo grado e quella di incompetenza per valore, ravvisata l’infondatezza dell’eccezione di decadenza dall’azione di denuncia di nuova opera (sul presupposto, peraltro, che l’appellante era stata chiamata in giudizio in ordine al rapporto intercorso con la (OMISSIS)) nonchè del dedotto vizio di ultrapetizione, rilevava anche l’infondatezza nel merito dell’appello, alla stregua delle risultanze dell’interrogatorio formale del (OMISSIS) e degli altri riscontri probatori ritualmente acquisiti.
Avverso la suddetta sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS) (titolare dell’omonima ditta individuale), articolato in tredici motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per l’assunta nullità della sentenza e del procedimento (articolo101 c.p.c., in relazione agli articoli137, 138 e 139 c.p.c.) in ordine alla sua dichiarazione di contumacia (adottata all’udienza del giudizio di 1 grado del 20 febbraio 1996), formulando, in proposito, il seguente quesito di diritto ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c. (“ratione temporis” applicabile, risultando la sentenza della Corte aquilana pubblicata il 10 ottobre 2006): “dica la Corte se sono nulli il procedimento e la sentenza che lo definisce qualora l’atto introduttivo sia stato notificato nelle mani di “moglie convivente” ad impresa individuale “in persona del legale rappresentante pro tempore” e senza indicazione della persona fisica del notificando, nella frazione del Comune di residenza del convenuto senza indicazione di strada e numero civico”.
- Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli articoli156 e 157 c.p.c., nella parte in cui la Corte di appello aveva ritenuto che, comunque, l’atto di chiamata in causa avesse raggiunto lo scopo cui era destinato, prospettando il seguente quesito di diritto in virtù del richiamato articolo366 bis c.p.c.: “dica la Corte se può considerarsi rilevante, ai fini degli articoli 156 e 157 c.p.c. (con il conseguimento della sanatoria della nullità della notifica della citazione), la presenza all’udienza di procuratore, per delega di difensore del convenuto non costituito in giudizio”.
- Con il terzo motivo il ricorrente ha denunciato il vizio di omessa motivazione in ordine alla circostanza che nella frazione nella quale era stata effettuata la notifica non risultava alcun’altra impresa (OMISSIS), nonchè la violazione dell’articolo2697 c.c., indicando, a quest’ultimo riguardo, il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se, ove nella relazione di notificazione non è stato fatto riferimento alcuno alla strada e al numero civico nel quale la notifica è stata effettuata a mani di “moglie convivente”, viola o applica falsamente l’articolo2697 c.c. il giudice che, pur in assenza di documentazione da parte del notificante, ritenga che nella frazione del Comune ove la notifica è stata effettuata non risulta alcun’altra impresa dominata con il cognome del notificando”.
- Con il quarto motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’articolo 9c.p.c. previgente e dell’articolo 5c.p.c., formulando il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se, qualora sia introdotta azione di denuncia di nuova opera dinanzi a giudice non competente per valore (nella specie, pretore adito con ricorso, dinanzi al quale la causa prosegua anche per la fase a cognizione piena senza la riassunzione avanti al Tribunale), la successiva limitazione della domanda al limite di competenza del giudice adito consente di evitare la declaratoria di incompetenza”.
- Con il quinto motivo il ricorrente ha denunciato il vizio di insufficiente motivazione in ordine all’eccezione di incompetenza per valore, poichè nell’atto di appello si era fatto esplicito riferimento all’attività svolta davanti a giudice incompetente (sulla quale non avrebbe potuto influire la circostanza che, per un evento eccezionale, la causa era stata trasferita al giudice competente che aveva emesso la sentenza).
- Con il sesto motivo il ricorrente ha prospettato il vizio di omessa od insufficiente motivazione in ordine all’eccezione di decadenza dall’azione di denuncia di nuova opera, non avendo la Corte di appello aquilana motivato in base a quali atti si sarebbe dovuto ritenere che l’anno non fosse trascorso.
- Con il settimo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge in ordine agli articoli100, 101 e 107 c.p.c., in ordine alla ritenuta insussistenza dell’interesse di esso ricorrente a sollevare l’eccezione di decadenza dall’azione di denuncia di nuova opera, proponendo il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se al terzo chiamato in causa in garanzia propria, come parte soggetta alla decisione emessa in ordine al rapporto principale, è consentito di sollevare eccezione di decadenza dall’azione di denuncia di nuova opera”.
- Con l’ottavo motivo il ricorrente ha inteso far valere il vizio di violazione di legge in relazione agli articoli100, 101, 107 e 112 c.p.c., formulando il quesito di diritto nei seguenti termini: “dica la Corte se può il giudice, in azione di risarcimento per danni conseguiti all’esecuzione di opere edili e in presenza di domanda svolta dall’attore principale nei confronti del convenuto confinante, condannare l’appaltatore, terzo chiamato in causa dal convenuto, a risarcire l’attore”.9. Con il nono motivo il ricorrente ha dedotto il vizio di violazione di legge con riferimento agli articoli99, 101 e 112 c.p.c., esponendo il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se, qualora la domanda introduttiva rechi la richiesta di risarcimento dei danni, senza riferimento a interessi e rivalutazione monetaria, può il giudice accogliere l’ulteriore domanda, in tal senso svolta per la prima volta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, anche a favore di chi non rivesta la qualità di imprenditore commerciale”.
- Con il decimo motivo il ricorrente ha dedotto il vizio di omessa od insufficiente motivazione in ordine alla condanna al pagamento di rivalutazione monetaria ed interessi in presenza di domanda svolta solo in sede di precisazione delle conclusioni.
- Con l’undicesimo motivo il ricorrente ha denunciato l’omessa od insufficiente motivazione in ordine alla limitazione della garanzia dell’appaltatore ai danni diversi da quelli per “infiltrazioni di acqua piovana e umidità”.
- Con il dodicesimo motivo il ricorrente ha prospettato il vizio di omessa od insufficiente motivazione in ordine alla “confessione” che sarebbe stata resa dallo stesso in sede di interrogatorio.
- Con il tredicesimo ed ultimo motivo il ricorrente ha denunciato l’omessa od insufficiente motivazione in ordine alle reiezione delle istanze istruttorie contenute nell’atto di appello.
- Rileva il collegio che i riportati primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, siccome strettamente connessi.Essi sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati.
La Corte di appello di L’Aquila ha, infatti, legittimamente ritenuto che, trattandosi di ditta individuale, l’accertata esecuzione della notificazione dell’atto di chiamata in causa avvenuta, presso la sede della ditta individuale, a mani della moglie convivente del relativo titolare (identificantesi con l’odierno ricorrente) – qualificatasi come addetta alla sede stessa – era da considerarsi rituale (siccome ricevuta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 145 c.p.c., comma 1), essendo risultato anche appurato che, nel luogo in cui era stata effettuata la suddetta notifica, non risultava rinvenibile la sede di alcun’altra impresa (OMISSIS) (ragion per cui la mancata indicazione della via e del numero civico nella relata non avrebbe potuto sortire alcun effetto invalidante).
La decisività di tale corretta “ratio decidendi” rende ininfluente ogni riferimento (oggetto di censura con il secondo motivo) alla possibile rilevanza dell’intervenuta comparizione di un legale all’udienza di comparizione indicata nell’atto di chiamata in causa che, sprovvisto di mandato da parte del (OMISSIS), aveva chiesto la concessione di un termine per formalizzare la costituzione (poi non più avvenuta nel corso del giudizio di primo grado).
- Anche il quarto e quinto motivo – attinenti alla medesima questione processuale della supposta incompetenza – possono essere trattati unitariamente.Gli stessi sono destituiti di pregio giuridico e vanno respinti.
Per principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte deve considerarsi immanente al sistema giuridico processuale tener conto dello “ius superveniens” che attribuisca al giudice che, in effetti, ha deciso la causa la competenza di cui era eventualmente privo al momento della domanda. Risulta, in proposito, univocamente affermato (cfr. Cass. n. 5270 del 2001; Cass. n. 6393 del 2003 e, da ultimo, Cass. n. 13882 del 2010) che le norme sopravvenute in corso di giudizio che modifichino la competenza trovano applicazione anche nei giudizi pendenti se tale competenza venga, per l’effetto, attribuita ai giudici dinanzi ai quali la causa pende, ovvero dinanzi ai quali la causa stessa dovrebbe essere ripresa o riassunta se fosse dichiarato che, al momento della domanda, essi mancavano della competenza che hanno esercitato. Tale principio è stato statuito proprio con riferimento alle controversie nelle quale si disputava originariamente se le domande rientrassero nella competenza per valore del tribunale ovvero del pretore, essendo entrate in vigore, nelle more, le norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado di cui al Decreto Legislativo n. 51 del 1998 (che, in ordine al caso di specie, hanno attribuito, in via esclusiva, alla competenza del Tribunale la cognizione della cause relative alle azioni nunciatorie, donde legittimamente il Tribunale di Sulmona – nel quale era confluita la soppressa Pretura della stessa città – ha emesso la sentenza di primo grado, pronunciata nel 2004).
- Anche i richiamati sesto e settimo motivo possono essere valutati congiuntamente in quanto si riferiscono alla medesima questione della supposta eccezione di decadenza in ordine alla proposizione dell’azione nunciatoria e al connesso profilo riguardante l’individuazione dei soggetti legittimati a sollevarla.
Ritiene il collegio che sia preliminarmente logico esaminare la settima censura che investe propriamente il ricordato aspetto della legittimazione, risultando, con essa, confutata la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che il (OMISSIS) non fosse legittimato a proporre la suddetta eccezione, poichè egli era stato chiamato a rispondere in giudizio in base ad un diverso titolo, ovvero quello riconducibile al contratto intercorso tra lo stesso e la (OMISSIS) (che le aveva appaltato i lavori di ristrutturazione del suo fabbricato). Anche questa censura non coglie nel segno e deve essere rigettata. Il collegio ritiene, infatti, che, ai sensi dell’articolo 1171 c.c., la legittimazione passiva dell’azione di denuncia di nuova opera spetta, nella prima fase cautelare, all’esecutore materiale dell’opera e al committente, mentre nella seconda fase spetta – ove essa si fondi su ragioni petitorie – al proprietario o al titolare di altro diritto reale (cfr., per meri riferimenti, Cass. n. 8648 del 1992 e Cass. n. 13327 del 2000) e non è, quindi, estensibile a terzi legati da vincolo contrattuale con questi ultimi. Nella specie, pertanto, essendo il (OMISSIS) stato chiamato in causa, in funzione di garante per gli eventuali danni ai quali avrebbe potuto essere condannata la resistente, successivamente all’espletamento della fase cautelare, lo stesso non poteva (come ritenuto esattamente dalla Corte territoriale), in virtù del titolo della sua responsabilità fatto valere in causa (riconducibile, per l’appunto, ad una garanzia impropria che rinveniva la sua fonte nel contratto di appalto concluso con la convenuta), surrogarsi alla (OMISSIS) nell’eccepire l’eventuale intempestività dell’esperimento dell’azione nunciatoria. L’infondatezza della settima doglianza comporta il logico assorbimento della sesta, relativa alla contestazione della prova circa la tempestività della formulazione dell’azione nunciatoria, siccome presupponente che il (OMISSIS) avesse la legittimazione (invece da escludere) a sollevare la relativa eccezione di decadenza.
- Rileva il collegio che è, invece, fondato l’ottavo motivo (come precedentemente riportato). Con esso il (OMISSIS) ha inteso evidenziare che l’attore (OMISSIS) aveva rivolto la sua domanda solo nei confronti della (OMISSIS) e giammai nei suoi riguardi e, pertanto, solo ove quest’ultima avesse dimostrato di essere garantita in forza del contratto con lo stesso ricorrente, avrebbe potuto essere manlevata dal medesimo. Invece, nella sentenza di primo grado, confermata sul punto dalla sentenza di appello, era stata illegittimamente pronunciata la condanna, in favore dell’attore, direttamente a carico del (OMISSIS), sul presupposto che egli fosse il responsabile esclusivo dei danni lamentati dal (OMISSIS), senza, tuttavia, tener conto del titolo giuridico per il quale egli era stato chiamato in causa. Osserva il collegio che bisogna chiarire come, dallo svolgimento del processo esposto nella impugnata sentenza, emerge che la (OMISSIS) aveva inteso estendere, in primo grado, il contraddittorio nei confronti del (OMISSIS) (quale titolare dell’omonima ditta individuale) a titolo di garanzia per esserne manlevata in caso di sua condanna al risarcimento, in favore del (OMISSIS), dei danni – quale proprietaria dell’immobile in ristrutturazione – derivanti dall’esecuzione illegittima dei lavori. Del resto, dagli atti processuali, si evince univocamente che l’attore aveva chiesto solo la condanna della (OMISSIS) al risarcimento dei danni in suo favore e la convenuta, per l’eventualità della ritenuta fondatezza della domanda nunciatoria, aveva invocato la dichiarazione di responsabilità dell’impresa (OMISSIS) per i danni provocati al (OMISSIS), con la sua conseguente condanna al relativo risarcimento con liberazione da ogni sua responsabilità circa i suddetti danni. Così risultando acquisite le posizioni processuali delle parti originarie del giudizio e del terzo chiamato in causa, appare evidente la fondatezza della censura in esame, poichè la Corte aquilana ha ritenuto – nella sentenza impugnata (e malgrado la formulazione di apposito motivo di gravame) – di riconfermare la statuizione di primo grado con la quale era stata, illegittimamente, dichiarata direttamente la sussistenza della responsabilità dell’impresa (OMISSIS), senza pronunciarsi sulla domanda di garanzia impropria esperita dall’originaria convenuta e senza nemmeno qualificare il rapporto intercorrente tra la (OMISSIS) e l’attuale ditta ricorrente (che trovava la sua genesi nello stipulato contratto di appalto).
In proposito si ricorda che – secondo l’univoca giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 1748 del 2005; Cass. n. 13131 del 2006; Cass. n. 23308 del 2007 e, da ultimo,Cass. n. 12317 del 2011) – il principio dell’estensione automatica della domanda dell’attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell’attore, in ragione del fatto che il terzo si individui come unico obbligato nei confronti dell’attore ed in sostituzione dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l’obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l’attore in alternativa rispetto a quella individuata dall’attore), ma ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l’unicità del complessivo rapporto controverso. Il suddetto principio, invece, non opera, allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall’attore come “causa petendi”, come avviene nell’ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria.
Sulla scorta di tale logica impostazione argomentativa, quindi, doveva escludersi, nella specie, l’estensione della domanda perchè la chiamata in causa era avvenuta da parte della committente (OMISSIS), convenuta per il risarcimento dei danni prodotti dall’esecuzione di opere edilizie, nei confronti della ditta appaltatrice (OMISSIS), configurandosi, appunto, come chiamata in garanzia. In altri termini, deve affermarsi che il principio dell’estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto non opera quando lo stesso terzo venga evocato in giudizio come obbligato in garanzia impropria, essendo in questo caso necessaria la formulazione di un’espressa ed autonoma domanda da parte dell’attore (che, nella specie, non risulta che fosse stata formulata, essendo stata invocata dallo stesso la sola condanna della convenuta, la quale aveva chiamato in causa la ditta (OMISSIS) per esserne eventualmente manlevata, senza che la relativa domanda ed il titolo sulla quale essa era fondata abbiano costituito oggetto di esame da parte della Corte territoriale).
18. In definitiva, previo rigetto dei primi sette motivi del ricorso, deve concludersi per l’accoglimento dell’ottavo motivo, a cui consegue l’assorbimento delle altre censure (dalla nona alla tredicesima), da ritenersi, invero, logicamente dipendenti da quella considerata fondata, con la correlata cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di appello di Perugia, che, oltre ad attenersi al principio di diritto sopra enunciato con riferimento alla doglianza accolta, regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta i prime sette motivi del ricorso; accoglie l’ottavo motivo e dichiara assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Perugia.