Ordinanza 15841/2022
Rappresentanza senza poteri – Contratto concluso dal falso rappresentante – Eccezione sollevata dal falso rappresentante, subentrato per successione “mortis causa” nella posizione di pseudo rappresentato
Colui che, in qualità di “falsus procurator”, abbia stipulato un contratto in nome e per conto di un terzo, al quale poi succeda “mortis causa”, non può eccepirne l’inefficacia per carenza del potere rappresentativo, dovendosi ritenere che, alla stregua delle regole della correttezza, egli sia automaticamente vincolato in proprio al negozio per effetto dell’accettazione dell’eredità.
Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 17-05-2022, n. 15841 (CED Cassazione 2022)
Art. 1398 cc (Rappresentanza senza potere) – Giurisprudenza
Art. 1388 cc (Contratto concluso dal rappresentante) – Giurisprudenza
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Ancona, in merito al gravame proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 893 del 2011, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e, nel merito, ha confermato l’accoglimento della domanda di (OMISSIS) e condannato l’appellante al pagamento della somma di Euro 8.600,00 in favore del predetto, oltre interessi e compensate per metà le spese di lite.
Il Tribunale di Macerata aveva accolto la domanda di pagamento proposta da (OMISSIS) il 29 luglio 2009 nei confronti di (OMISSIS) (in quel grado di giudizio, dichiarata contumace) volta ad ottenere la quota a lui spettante del canone di locazione percepito dalla convenuta dai conduttori dell’immobile dalla (OMISSIS) concesso in locazione, sito in (OMISSIS), in ragione della comproprietà del (OMISSIS) per la quota di 1/5 sull’immobile, appartenente per la restante quota di 4/5 alla (OMISSIS), con condanna della convenuta contumace al pagamento di Euro 8.600,00 in favore del predetto, oltre le spese.
Per quanto ancora qui rileva, con il secondo motivo di appello, la (OMISSIS) ha denunciato l’erroneità della sentenza di prime cure per aver ritenuto provata la proprietà da parte di (OMISSIS) della quota di 1/5 dell’appartamento, mentre questi, con una scrittura privata in data 8 settembre 1999, agendo in nome e per conto della madre, (OMISSIS), allora comproprietaria di tale frazione del bene, aveva ceduto la porzione di 1/5 dell’immobile de quo proprio alla appellante.
La Corte territoriale ha affermato, in primo luogo, che la disciplina applicabile alla fattispecie è “sicuramente quella della rappresentanza senza potere” e ha ritenuto “il (OMISSIS), successore mortis causa della (OMISSIS), è subentrato nella titolarità dei rapporti contenuti nella sfera giuridica della stessa, acquistando anche la qualità di falso rappresentato, oltre a quello di falso rappresentante” e che “Il (OMISSIS) (…) avendo egli legittimamente eccepito l’assoluta assenza di procura speciale e trattandosi, nel caso di specie, di una compravendita immobiliare, la (OMISSIS) avrebbe dovuto, per ottenere l’accoglimento del gravame proposto, produrre unitamente alla scrittura privata, la procura speciale in forma scritta, eventualmente rilasciata a suo tempo dalla (OMISSIS) al figlio, (OMISSIS). Per quanto su esposto la scrittura privata prodotta dall’appellante deve ritenersi priva di effetti traslativi della proprietà attesa l’assenza di procura speciale conferita anteriormente alla stipula del contratto, al falso rappresentante”.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS).
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo “Falsa applicazione dell’art. 1393 e art. 157, c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3”, la ricorrente censura il passaggio motivazionale ove il giudice di appello ha affermato che “avendo egli (il (OMISSIS) n.d.r.) legittimamente eccepito l’assoluta assenza di procura speciale e trattandosi nel caso di specie, di una compravendita immobiliare, la (OMISSIS) avrebbe dovuto, per ottenere l’accoglimento del gravame proposto, produrre unitamente alla scrittura privata, la procura speciale in forma scritta, eventualmente rilasciata a suo tempo dalla (OMISSIS) al figlio, (OMISSIS)” e sostiene che con esso, la Corte di merito sarebbe incorsa in due errores in procedendo; per un verso, avrebbe violato l’art. 157 c.p.c., comma 3, consentendo alla parte che ha dato causa alla nullità, di eccepire il relativo vizio (avendo eccepito il predetto (OMISSIS) l’inefficacia del contratto di compravendita stipulato con la (OMISSIS) a causa dell’assenza della procura speciale, avendo egli stesso dato causa a tale invalidità agendo consapevolmente in nome e per conto della propria madre, (OMISSIS)); per altro verso, avrebbe interpretato l’art. 1393 c.c., in senso radicalmente contrario all’orientamento della Suprema Corte che non riconduce all’omesso esercizio della facoltà di richiedere la giustificazione del potere del rappresentante, alcuna condotta inescusabile del terzo contraente e ciò, tanto se l’affidamento del terzo riguardi negozi per i quali è prevista la forma scritta ad probationem, quanto se afferisca a negozi formali (vengono richiamate, Cass. nn. 6301 del 2004, 9289 del 2001 e 3613 del 1982). Nel caso in esame, il comportamento del (OMISSIS), figlio della signora (OMISSIS), non poteva dare adito a dubbi sulla qualità di rappresentante della propria madre nella sottoscrizione della scrittura privata dell’8.09.1999.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta altresì la “Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” ed in particolare contesta il punto della motivazione ove la Corte territoriale ha affermato che: “il (OMISSIS), successore mortis causa della (OMISSIS), è subentrato nella titolarità dei rapporti contenuti nella sfera giuridica della stessa, acquistando anche la qualità di falso rappresentato, oltre a quello di falso rappresentante”; ad avviso della ricorrente, il riportato passaggio motivazionale sarebbe, in primo luogo, illogico in quanto composto da espressioni ed argomenti, tra loro, manifestamente inconciliabili, perplessi e obbiettivamente incomprensibili, tenuto conto della disciplina applicabile alla successione a titolo universale dell’erede rispetto al proprio dante causa che esclude una non meglio specificata situazione di identità/confusione delle qualità di falsus procurator e di pseudo rappresentato. Si tratterebbe, inoltre, di motivazione apparente, in quanto seppur graficamente presente, non avrebbe alcuna efficacia esplicativa che condurrebbe paradossalmente a ritenere – come ritenuto dal giudice di appello – che il falsus procurator possa sottrarsi all’obbligazione assunta nei confronti del terzo contraente semplicemente negando l’esistenza della procura proprio nel momento in cui, a seguito della morte della dante causa, sarebbe avvenuta la presunta riunione e/o consolidazione e/o confusione delle qualità di falsus procurator e di pseudo rappresentato.
3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” con particolare riferimento al punto in cui la Corte territoriale statuisce che “la scrittura privata prodotta dall’appellante deve ritenersi priva di effetti traslativi della proprietà attesa l’assenza di procura speciale conferita, anteriormente alla stipula del contratto, al falso rappresentante”; con tale statuizione la Corte di merito avrebbe violato il dovere di esaminare tutti i fatti allegati e provati ed in particolare il contenuto della scrittura privata, datata 8.09.1999, sottoscritta anche dal (OMISSIS) nella quale il predetto si impegnava formalmente a cedere la quota pari a 1/5 dell’immobile all’odierna istante – già titolare degli altri 4/5 dell’immobile in oggetto, agendo espressamente e per sua spontanea coscienza e volontà in nome e per conto della madre (OMISSIS), allora comproprietaria della porzione dello stesso immobile; ad ogni modo, anche a voler ritenere che il (OMISSIS) avesse ceduto una porzione immobiliare, non avendone i relativi poteri di rappresentanza, egli avrebbe venduto una cosa non sua, con conseguente applicazione della disciplina della vendita di cosa altrui ex art. 1478 c.c., comma 1, che reca l’obbligo per il venditore di procurare l’acquisto della cosa al venditore.
4. Preliminarmente vanno scrutinate le eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto di procura e per inesistenza della notifica sollevate dal controricorrente.
4.1. La prima, sul difetto della procura, originerebbe dal fatto che la procura rilasciata su documento informatico avrebbe dovuto essere autenticata dal difensore e sottoscritta dalla cliente con firma digitale o equipollente (Decreto Legislativo n. 82 del 2005, artt. 20 – 22) mentre sarebbe priva della sottoscrizione di quest’ultima (doc. 2 allegato al controricorso).
L’eccezione non merita accoglimento tenuto conto che, per un verso, nell’atto originale depositato, la procura risulta sottoscritta con firma autografa sia dall’avvocato sia dalla cliente e che, per l’altro, parte resistente non considera il valore dell’asseverazione finale del ricorso notificato con l’allegata procura; del resto, l’assunto che la (OMISSIS) dovesse firmare digitalmente la procura è, peraltro, basato su un postulato indimostrato, cioè che il file “procura (OMISSIS)” non fosse copia di documento analogico.
4.2. La seconda, sulla eccepita inesistenza della notifica del ricorso, deriverebbe dal fatto che il ricorso e la procura, pur sottoscritti dall’avvocato (OMISSIS) patrocinante in cassazione, sarebbero state notificati dall’avvocato (OMISSIS), non abilitato al patrocinio innanzi la Corte di legittimità.
Neppure questa eccezione merita accoglimento.
In proposito, va rammentato che la L. n. 53 del 1994, art. 1, attribuisce la funzione notificatoria al difensore munito di procura, ai sensi degli artt. 82 e 365 c.p.c..
Secondo tale disciplina, è indubbio che nel caso in esame la notificazione dovesse farsi dal difensore munito di procura idonea ai sensi dell’art. 365 c.p.c., e che, in vece, è stata effettuata dal difensore non iscritto nell’apposito albo.
Parte resistente invoca l’inesistenza della notifica in proposito, ma questa Corte ha già più volte ritenuto, con indirizzo condiviso dal Collegio e meritevole di seguito, che l’attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della L. n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa, va considerata nulla e non inesistente, con la rilevante conseguenza che tale nullità, quand’anche riscontrata (come nel caso di specie) è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell’intimato e, quindi, dall’accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa (Cass. Sez. U., 01/12/2000 n. 1242; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8592 del 22/06/2001; Cass. Sez. 2, 10/03/2011 n. 5743; Cass. Sez. 2 15/06/2020, n. 11466; cfr., anche per una ipotesi diversa di delega della consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, anche verbalmente, dal soggetto legittimato, Cass. Sez. 3, 29/09/2016 n. 19294).
Il diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità, invocato da parte resistente, che fa discendere dalla mancanza dei requisiti prescritti dalle menzionate disposizioni l’inesistenza della notificazione non convince (vengono richiamate: Cass. Sez. 1 n. 8041 del 2000; Cass. Sez. 3 n. 4005 del 2014) e confligge con l’arresto delle Sezioni Unite che ha fissato i criteri generali, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, per individuare se ricorra l’ipotesi di inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione; nel rilevante arresto, questa Corte ha ritenuto l’inesistenza configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. Sez. U., 20/07/2016 n. 14916).
Facendo applicazione dei ricordati principi al caso in esame, non sembra potersi dubitare che, da un lato, la notificazione effettuata da un avvocato, pur non cassazionista, ma comunque abilitato a compiere attività notificatoria e dall’altro, il deposito del controricorso e, dunque, la “costituzione” della parte resistente, hanno svolto efficacia di sanatoria della nullità della notificazione, a mente dell’art. 291 c.p.c., applicabile anche al giudizio di cassazione.
5. Nel merito, il primo e il secondo motivo, sopra meglio riassunti, che possono essere esaminati congiuntamente, essendo strettamente connessi, meritano accoglimento nei sensi di seguito indicati.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte, il negozio concluso dal falsus procurator, o da chi abbia sorpassato i limiti delle facoltà conferitegli dal dominus, integra una fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, la quale si perfeziona con la ratifica del dominus (cfr. tra tante, Cass. Sez. 3, 26/02/2004 n. 3872; Sez. 1, 14/05/1997, n. 4258 e Sez. 3, 24/06/1993 n. 7005).
Inteso come negozio in itinere o in stato di pendenza, ma suscettibile di essere perfezionato in un secondo tempo, mediante la ratifica dello pseudo rappresentato, esso non è nullo e neppure annullabile, dal momento che ciò che è nullo è privo di ogni potenzialità di perfezionamento, mentre il negozio annullabile spiega i suoi effetti sin dall’inizio e li mantiene finchè no intervenga l’eventuale pronuncia di annullamento, che valga a rimuovere quegli effetti. La giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, sin da Cass. Sez. 1, 20/06/1973 n. 1826) considera il negozio posto in essere da chi sia privo del potere rappresentativo come negozio perfetto, ma privo di efficacia. Peraltro, tale inefficacia (temporanea) del contratto, proprio perchè non si verte in ipotesi di nullità, non è rilevabile d’ufficio, ma soltanto su eccezione di parte, mentre legittimato a sollevare tale eccezione, cioè a dolersi dell’operato di colui che abbia stipulato il contratto come rappresentante senza averne i poteri, è unicamente lo pseudo rappresentato, non anche dell’altro contraente, al quale compete eventualmente solo il risarcimento del danno per avere confidato senza colpa sulla efficacia del contratto.
Nella fattispecie in esame, la corte territoriale ha espressamente ritenuto applicabile la disciplina della rappresentanza senza potere e ha dato conto, e la circostanza è da ritenersi pacifica tra le parti, che “il (OMISSIS) successore mortis causa della (OMISSIS), è subentrato nella totalità dei rapporti contenuti nella sfera giuridica della stessa, acquistando anche la qualità di falso rappresentato, oltre quella di falso rappresentante”.
Da tale successiva acquisita legittimazione in capo all’originario falso rappresentante, subentrato quale erede universale della propria madre, la Corte di merito ha poi tratto, erroneamente, la legittimità dell’eccezione da questi sollevata in appello dell’assoluta assenza di procura speciale (per non averla mai ricevuta dalla madre), addossandone il relativo onere probatorio all’appellante, odierna ricorrente.
L’erroneità di quest’ultima statuizione discende dal non aver posto pur avendo dato atto, da un canto, che la scrittura sottoscritta dal falso rappresentante insieme al terzo è atto perfetto, ma inefficace (in quanto non può produrre effetti tra terzo contraente e rappresentato perchè il falso rappresentate non ha i poteri per vincolarlo) e, dall’altro, della peculiarità della vicenda in esame e cioè, della intervenuta successione ereditaria del rappresentante senza procura alla de cuius falsamente rappresentata – nella i debita relazione la posizione che egli rivestiva rispetto alla conclusione de contratto di vendita.
In vero, la posizione di rappresentato divenuto tale come erede, apprezzata secondo le regole della correttezza in relazione allo svolgimento della rappresentanza senza potere, escludeva che egli potesse eccepire il negozio concluso da un rappresentante senza potere; in altri termini, se è certo che, al momento della sottoscrizione il figlio senza rappresentanza ha stipulato in nome e per conto della madre, con l’accettazione dell’eredità materna ben può essere considerato in modo automatico vincolato in proprio.
6. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai primi due motivi accolti e la Corte di appello riesaminerà il merito della vicenda alla luce dei sovra richiamati principi.
Resta conseguentemente assorbita la censura mossa alla sentenza impugnata con il restante motivo.
La causa va rinviata quindi alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie primo e secondo motivo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese d giudizio di legittimità.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile 3 marzo 2022.