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Cassazione Civile 15861/2000 – Revoca della procura

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Cass. 15-12-2000, n. 15861

Revoca della procura

Il rappresentato non può essere considerato terzo rispetto ad un contratto stipulato da altri nel nome e per suo conto solo perché eccepisce che il contratto è stato concluso dopo la revoca della procura e non può avvalersi, quindi, della disposizione dell’art. 2704 cod. civ. al fine di riversare sulle altre parti l’onere di provare che il contratto è stato effettivamente stipulato nella data indicata e prima della revoca della procura o la perdita, comunque, dei poteri rappresentativi.

Art. 1396 cc annotato con la giurisprudenza