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Cassazione Civile 15982/2023 – Responsabilità civile da circolazione stradale – Copertura assicurativa in favore del terzo trasportato inconsapevole della provenienza furtiva del mezzo

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Sentenza 15982/2023

Responsabilità civile da circolazione stradale – Copertura assicurativa in favore del terzo trasportato inconsapevole della provenienza furtiva del mezzo

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, sussiste la copertura assicurativa in favore del terzo trasportato inconsapevole della provenienza furtiva del mezzo, atteso che l’espressione “contro la propria volontà” contenuta nell’art. 1, comma 3, della l.n. 990 del 1969, “ratione temporis” applicabile, deve interpretarsi, in conformità alla normativa unionale ed in particolare al principio solidaristico “vulneratus ante onmia reficiendus”, nel senso che la volontà cui la norma fa riferimento difetta non solo quando il trasportato prenda posto sul veicolo perché a ciò costretto da violenza, fisica o morale, ma anche quando egli sia inconsapevole della provenienza furtiva del mezzo, dovendosi presumere che, in presenza di tale consapevolezza, il trasporto non sarebbe stato assentito dal terzo.

Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 7-6-2023, n. 15982   (CED Cassazione 2023)

 

 

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) ricorre, sulla base di due motivi, per la
cassazione della sentenza n. 4647/18 della Corte di Appello di Napoli,
che — respingendo il gravame dallo stesso esperito avverso la sentenza
n. 296/13 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — ha confermato
il rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta dall’odierno
ricorrente nei confronti della società Generali Italia s.p.a., in qualità di
Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in
relazione al sinistro stradale occorsogli il 12 maggio 1991.

2. In punto di fatto, per quanto ancora rileva in questa sede, il
ricorrente riferisce che aveva riportato lesioni in occasione del sinistro
stradale sopra meglio indicato, mentre viaggiava quale terzo
trasportato sul motoveicolo tg. (OMISSIS), condotto da (OMISSIS),
privo di copertura assicurativa, avendone il proprietario
(OMISSIS) subito il furto nella primavera del 1991; aveva
convenuto in giudizio (OMISSIS) e le Assicurazioni Generali
s.p.a., quale Impresa designata per la gestione e liquidazione dei danni
di competenza del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per sentirli
condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti; il Tribunale,
all’esito della costituzione della Assicurazioni Generali s.p.a., aveva
dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società convenuta,
rilevando l’inapplicabilità dell’art. 1 della legge n. 990 del 1969, e,
ritenuta la esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo,
aveva condannato (OMISSIS) al pagamento, in favore
dell’attore, della somma di euro 302.629,00, oltre interessi, a titolo di
risarcimento del danno non patrimoniale.

3. Proposto gravame da (OMISSIS), il quale lamentava il
contrasto della sentenza di primo grado con la direttiva 84/5/CEE del
30 dicembre 1983, la Corte d’appello di Napoli, nel confermare la
sentenza impugnata, ha osservato che non era possibile attribuire
all’art. 1 della l. n. 990 de 1969 un significato conforme alla Seconda
Direttiva, come intesa dall’appellante, ‹‹posto che l’obbligo del giudice
di offrire un’esegesi delle norme nazionali conforme a quelle eurounite
non può mai portarlo ad una interpretazione contra legem del diritto
interno››; discostandosi, inoltre, da quanto affermato da questa Corte
con la sentenza n. 3296 del 2013, ha rilevato che le disposizioni della
direttiva avevano un contenuto incondizionato e preciso, tale da
consentirne l’immediata invocazione davanti ai giudici nazionali;
tuttavia, il potere di disapplicazione della norma interna doveva
escludersi quando la direttiva veniva invocata in una controversia tra
privati, cui doveva essere ricondotta quella sottoposta al suo esame.

Sul punto, ha precisato che l’immediata applicazione poteva invocarsi
nei confronti di uno Stato membro, di suoi organi, di autorità o
organismi soggetti al controllo statale o incaricati di svolgere un
compito di interesse pubblico, all’uopo muniti di poteri eccedenti
rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti con i
singoli, ma non nei confronti di Generali Italia s.p.a., nella qualità di
Impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
trattandosi di società per azioni di diritto privato, soggetta ai consueti
poteri di controllo statale e non dotata di poteri eccedenti quelli
risultanti dalle comuni norme di diritto privato.

4. Generali Italia s.p.a., nella qualità di Impresa designata per il
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, resiste con controricorso.
5. Per la trattazione del ricorso è stata fissata l’udienza pubblica del
24 febbraio 2023, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi
dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137,
convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come
successivamente prorogato dall’art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), del
decreto-legge 10 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in
legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché dall’art. 7, commi 1 e 2, del
decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 e dall’art. 8, comma 8, del decreto
legge 29 dicembre 2022, n. 198.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato
conclusioni scritte.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc.
civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il secondo motivo, la cui disamina si appalesa logicamente
preliminare, deducendo la ‹‹Violazione e falsa applicazione dell’art. 1,
L. 990/69 in relazione all’art. 12 disp. prel. c.c. e all’obbligo di
interpretazione conforme al Diritto comunitario (art. 360 n. 3 c.p.c.)››,
il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non ha ritenuto di aderire
ad una interpretazione della norma interna più aderente alla Direttiva,
volta ad equiparare i soggetti trasportati ‹‹a forza›› a quelli che sono
volontariamente saliti a bordo del veicolo, ma che siano inconsapevoli
della provenienza furtiva dello stesso veicolo, tenuto conto che la
norma persegue lo scopo di coprire tutti i possibili rischi connessi alla
circolazione stradale e che una interpretazione che segua il dettato del
diritto comunitario non comporta una interpretazione contra legem del
diritto interno.

1.1. Il motivo è fondato, dovendo la normativa applicabile ratione
temporis – art. 1, terzo comma, della legge n. 990 del 1969 – essere
letta, secondo l’interpretazione conforme al diritto comunitario, nel
senso prospettato dal ricorrente.

1.2. Varrà premettere, come rilevato dalla Corte d’appello, che
l’obbligo del giudice nazionale di interpretare il diritto interno in
conformità alle norme comunitarie non può mai condurre ad una
interpretazione contra legem del diritto interno (Corte di giustizia 19
aprile 216, Dansk Industri, in causa C-441/14; Corte di giustizia 5
gennaio 2014, Association de médiation sociale, in causa C-176/12).

Ciò significa che l’obbligo di interpretazione conforme del diritto interno
alla luce del diritto dell’Unione europea viene meno solo quando la
norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella
dell’Unione, mentre permane in presenza di un margine, anche
minimo, di discrezionalità che consenta all’interprete di scegliere tra
più interpretazioni comunque plausibili della disposizione nazionale.

Ebbene, la dizione ‹‹contro la propria volontà››, contenuta nel
disposto dell’art. 1, terzo comma, legge n. 990/69, alla luce della
direttiva unionale sopra richiamata, che prevede la non indennizzabilità
del danno patito dal terzo trasportato solo ove l’organismo offra
dimostrazione che questi era a conoscenza della illegale circolazione
del veicolo, ben può essere intesa nel senso che la volontà cui la norma
fa riferimento difetta non solo quando il trasportato prenda posto sul
veicolo perché a ciò costretto da violenza, fisica o morale, ma anche
quando egli sia inconsapevole della provenienza furtiva del mezzo,
dovendosi presumere che, in presenza di tale consapevolezza, il
trasporto non sarebbe stato assentito dal terzo.

L’attribuzione di tale significato alla norma interna non si risolve in
una non consentita interpretazione contra legem.

Infatti, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in conformità a
quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE concernenti il
riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione
della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli,
così come interpretate nella giurisprudenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea (Corte Giustizia, 1° dicembre 2011, Churchill
Insurance/Wilkinson), secondo il principio solidaristico vulneratus ante
omnia reficiendus, la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto
al risarcimento integrale del danno, quale ne sia la veste e la qualità,
non potendo l’assicuratore avvalersi per negare il risarcimento di
disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che
escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo
da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida,
con l’unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione
illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri, o
quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata
ed il passeggero, vittima dell’incidente, è a conoscenza del fatto che il
mezzo è stato oggetto di furto (Cass., sez. 3, 19/06/2015, n. 12687;
Cass., sez. 3, 30/08/2013, n. 19963; Cass., sez. 3, 03/07/2020, n.
13738; Cass., sez. 3, 17/11/2021, n. 34788).

L’onus probandi della consapevolezza del difetto di assicurazione,
dovuto alla circolazione contro la volontà del proprietario, in quanto il
veicolo era stato oggetto di furto, incombe, secondo la norma
eurounitaria, in capo all’assicuratore.

Questa Corte, già con la sentenza n. 12231 del 9 maggio 2019, ha
esaustivamente chiarito che: ‹‹La norma di cui all’art. 283, co. 2 del
Codice delle Assicurazioni, anche nella versione precedente la novella
del 2005, è sempre stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso
che la deroga alla non risarcibilità del danno del terzo trasportato da
parte della compagnia di assicurazioni si giustifica a condizione che
sussista la condizione dell’ignoranza dell’illegale circolazione. Questa
lettura è del tutto coerente con la formulazione della norma che, come
riferito, prevede ipotesi derogatorie al principio della non risarcibilità
del danno, rispetto alla quale l’ignoranza dell’illegalità della circolazione
non può che assumere natura di fatto costitutivo del diritto e non anche
di fatto estintivo della pretesa. Né può sostenersi che l’interpretazione
del giudice ordinario sia contraria al diritto comunitario in quanto, come
desumibile da casi citati dallo stesso ricorrente, anche per il diritto
comunitario vi è deroga al diritto al risarcimento del danno nel caso in
cui i terzi trasportati fossero a conoscenza dell’illegale provenienza del
veicolo››.

1.3. La sentenza qui impugnata, nel confermare la decisione di
primo grado che, interpretando l’art. 1 della legge n. 990/69, si era
uniformata a pronunce di questa Corte che negavano la copertura
assicurativa al trasportato volontario, quand’anche ignaro della
provenienza furtiva del veicolo a bordo del quale viaggiava, si è
discostata dall’interpretazione della norma interna conforme alla
disposizione del diritto unionale, adottata dai superiori arresti
giurisprudenziali, e deve, pertanto, essere cassata.

2. All’accoglimento della doglianza in discorso consegue
l’assorbimento di quella relativa al primo motivo (con la quale il
ricorrente, denunciando la ‹‹Violazione e falsa applicazione della
Direttiva CEE del 30.12.1983 n. 84/5 (art. 360 n. 3 c.p.c.)››, censura
la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso ‹‹il potere del
Giudice nazionale di disapplicare la norma interna non conforme (art.
1 l. n. 990 del 1969)›› nei confronti della odierna controricorrente,
sostenendo che essa non si pone in linea con la sentenza di questa
Corte n. 752 del 2002, che ritiene, invece, applicabile la Direttiva
richiamata anche ai rapporti ed alle controversie in cui è parte
l’Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada).

3. In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo, assorbito
il primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio
alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per il riesame,
oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito
il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte
d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione
delle spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma nella camera di consiglio il 24 febbraio 2023