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Cassazione Civile 1662/2016 – Termine per la costituzione dell’appellante

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Sentenza 1662/2016

Termine per la costituzione dell’appellante

Il termine per la costituzione dell’appellante, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., in relazione all’art. 165 c.p.c., decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell’atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all’ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell’impugnazione.

Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 29 gennaio 2016, n. 1662  (CED Cassazione 2016)

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2004 (OMISSIS), in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore (OMISSIS), conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Modugno, il Comune di Grumo Appula, la AUSL Bari (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) S.p.a. per sentirli condannare al risarcimento dei danni riportati dal predetto minore a seguito dell’aggressione dallo stesso subita ad opera di un branco di cani randagi.

Si costituivano in giudizio le parti convenute, chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Il Giudice di Pace, con sentenza del 2006, dichiarava la carenza della legittimazione attiva dell’attrice, in quanto priva della rappresentanza processuale del figlio, avendo quest’ultimo raggiunto la maggiore età, e condannava la (OMISSIS) al pagamento delle spese di giudizio in favore della AUSL BA/(OMISSIS) e l’ (OMISSIS) Spa.

Avverso la sentenza di primo grado, (OMISSIS) proponeva appello dinanzi al Tribunale di Bari – sezione distaccata di Modugno.

Si costituivano in giudizio il Comune di Grumo Appula e la AUSL BA (OMISSIS) chiedendo la declaratoria di improcedibilità ed il rigetto del gravame.

L’ (OMISSIS) S.p.a. non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace.

Il Tribunale di Bari – sez. distaccata di Modugno, con sentenza del 2011, dichiarava la improcedibilità del giudizio per tardiva costituzione dell’appellante.

Avverso la sentenza di secondo grado, (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Il Comune di Grumo Appula ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

La AUSL BA (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) Assicurazioni Spa non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Con ordinanza del 13 marzo 2015 questa Corte ha ordinato la rinnovazione della notifica del ricorso alla predetta società assicuratrice, essendo stata la notifica del detto atto nei confronti della stessa effettuata al domicilio eletto presso il difensore nonostante fosse rimasta contumace in grado di appello.

La Generali Italia S.p.a., nei cui confronti risulta essere stata effettuata la disposta rinnovazione della notifica del ricorso, non ha tuttavia svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Con l’unico motivo di ricorso, lamentando “violazione e falsa applicazione dell’art. 149 codice procedura civile, u.c. e della Legge n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, in relazione all’art. 360 codice procedura civile, n. 3, nonchè omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia in relazione all’art. 360 codice procedura civile, n. 5”, il ricorrente censura la decisione del giudice di secondo grado nella parte in cui ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello per essersi l’appellante costituito oltre il termine di dieci giorni previsto dalla legge, facendo decorrere tale termine dalla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e non dalla ricezione dell’atto da parte del destinatario.

Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto attenersi al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “la distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante ed il destinatario dell’atto si applica esclusivamente quando dal protrarsi del procedimento notificatorio potrebbero verificarsi conseguenze negative per il notificante e non, invece, quando una norma preveda che un suo termine a suo carico debba iniziare a decorrere dal tempo dell’avvenuta notificazione, poichè il consolidamento della notifica dipende anche per il notificante dal procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con la conseguenza che solo da tale momento possono decorrere i termini per la costituzione in appello o il deposito per il ricorso per cassazione”.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Si osserva che il termine per la costituzione dell’attore, nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d’appello; tale adempimento, ove entro tale termine l’attore non sia ancora rientrato in possesso dell’originale dell’atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (c.d. “velina”); il termine per la costituzione dell’attore, nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d’appello; tale adempimento, ove entro tale termine l’attore non sia ancora rientrato in possesso dell’originale dell’atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (c.d. “velina”) (Cass., sez. un., 18/05/2011, n. 10864).

Inoltre, secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il termine per la costituzione dell’appellante, ai sensi dell’art. 347 codice procedura civile, in relazione all’art. 165 codice procedura civile, decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell’atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all’ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell’impugnazione (Cass. 20/04/2010, n. 9329; Cass. 26/02/2008, n. 4996; Cass. 21/05/2007, n. 11783; Cass. 11/05/2007, n. 10837).

Al riguardo si evidenzia che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 28 del 2004, nel generalizzare il principio accolto con la sentenza n. 477 del 2002, ha rilevato che “risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti”.

Poichè il termine fissato dall’art. 347 codice procedura civile, per l’appellante ai fini della costituzione è, nella sostanza, un termine “a favore” dell’appellato, comportando la sua inosservanza la conseguenza per lui favorevole dell’improcedibilità dell’appello, è di tutta evidenza che il termine per il deposito dell’atto d’appello decorre soltanto dal perfezionamento della notifica per l’appellato e non dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, che integra solo il momento di perfezionamento per il notificante; del resto, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., ord. int., 13/01/2005, n. 458) hanno seguito questa logica in riferimento al termine per il deposito del ricorso per cassazione (a tale specifico riguardo, v. Cass. 20/04/2010, n. 9329 e Cass. 26/02/2008, n. 4996, già citate).

Inesattamente, quindi, la sentenza impugnata ha ritenuto che il termine per la costituzione dell’appellante (OMISSIS), attuale ricorrente, fosse decorso dal momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, invece che dal perfezionamento della prima notificazione dell’atto di appello (trattandosi di più appellati).

  1. Stante la fondatezza dell’unico motivo proposto, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, che si uniformerà al principio di diritto sopra evidenziato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato.