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Cassazione Civile 16636/2019 – Risarcimento dei danni derivanti dallo traripamento di un corso d’acqua pubblico per omessa cura o manutenzione

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Ordinanza 16636/2019

 

 Risarcimento dei danni derivanti dallo traripamento di un corso d’acqua pubblico per omessa cura o manutenzione – Competenza

Nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti dallo straripamento di un corso d’acqua pubblico per omessa cura o manutenzione dello stesso, ex art. 140, lett. e), del r.d. n. 1775 del 1933, spettano alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l’esistenza dei danni dipenda dall’esecuzione, dalla manutenzione o dal funzionamento di un’opera idraulica, mentre restano riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria quelle aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque, atteso che la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche.

Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 20 giugno 2019, n. 16636   (CED Cassazione 2019)

 

 

Fatti di causa

Gi. e Ba. Pa. hanno convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Foggia, la Regione Puglia e il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, per ottenere il risarcimento dei danni subiti da alcuni loro fondi agricoli a seguito dell’esondazione del Torrente Celone, del Torrente Sorense e di altri canali minori, che assumono essere avvenuta per l’omessa cura e manutenzione dei suddetti corsi d’acqua da parte degli enti preposti. Il Consorzio per la Bonifica della Capitanata ha chiamato in causa in garanzia la propria compagnia assicuratrice, Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l..

Il Tribunale di Foggia ha dichiarato la propria incompetenza per materia a conoscere delle domande proposte, per essere competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli.

Gli attori Gi. e Ba. Pa. propongono istanza di regolamento di competenza.

Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l. resiste con memoria di costituzione.

Ragioni della decisione

Il ricorso è infondato: la competenza per materia a giudicare sulle domande proposte spetta al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, come correttamente statuito dal Tribunale di Foggia nel provvedimento impugnato.

Secondo l’indirizzo espresso, anche a Sezioni Unite, da questa Corte – al quale, ad avviso del Collegio, va data continuità – «ai sensi dell’art. 140, lettera e), del r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l’esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funziona- mento dell’opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indiretta- mente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque: e ciò in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correla- ti al regime delle acque pubbliche; pertanto, allorché venga dedotto che un’opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza, o sia stata mal costruita, questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione e attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio» (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 1066 del 20/01/2006, Rv. 585790 – 01; successivamente, conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 8722 del 15/04/2011, Rv. 616841 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 172 del 11/01/2012, Rv. 620954 – 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 13357 del 26/07/2012, Rv. 623567 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16535 del 28/09/2012, Rv. 623753 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27392 del 24/12/2014, Rv. 633922 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10397 del 20/05/2016, Rv. 640066 – 01; cfr., altresì: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17699 del 29/07/2010, non massimata).

In particolare, il collegio condivide quanto successivamente precisato da questa Corte (in particolare, nelle ordinanze n. 17699 del 2010, n. 172 e n. 13357 del 2012), in applicazione dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite (nella sentenza n. 1066 del 2006), ai fini del riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice specializzato, e segnatamente l’assunto per cui non è possibile distinguere «tra l’ipotesi in cui nell’esecuzione dell’opera siano state violate regole di comune prudenza e diligenza che avrebbero dovuto osservarsi da qualsiasi proprietario o possessore del bene e l’ipotesi in cui vi sia stata una carenza sul piano deliberativo circa i lavori adottati (o non adottati)», in quanto «la presenza della colpa … … non può costituire un criterio di riparto della competenza, poiché, versandosi in tema di risarcimento del danno, questo non può che essere colpevole (salvo che non si adducano ipotesi di responsabilità oggettiva, nel qual caso si prescinde da valutazioni sulla prudenza e diligenza)», di modo che anche «la domanda di danni per omessa o cattiva manutenzione dei canali a “cielo aperto”, con il conseguente straripamento delle acque ed il danneggiamento dei fondi circostanti, costituisce un’ipotesi di competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, per essere riservate alla cognizione del giudice ordinario le controversie che solo indirettamente ed occasionalmente si ricollegano alle vicende relative al governo delle acque».

Le considerazioni appena richiamate possono, in via piana e diretta, applicarsi alla fattispecie in esame, in cui il danno di cui gli attori chiedono il risarcimento deriverebbe, secondo la loro stessa prospettazione, dalla omessa cura e manutenzione di alcuni corsi d’acqua pubblici da parte degli enti preposti: anche in tal caso, infatti, si tratta di una fattispecie in cui la competenza del giudice specializzato si giustifica, sulla base dei principi di diritto più sopra enunciati, in quanto l’attività degli enti preposti alla manutenzione dei predetti corsi d’acqua, che si assume omessa o quanto meno male esercitata, implica e/o comunque suppone apprezzamenti e scelte della pubblica amministrazione dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche.

Va in definitiva statuito che la competenza a decidere in ordine alle domande proposte spetta al giudice specializzato, cioè al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli e non al tribunale ordinariamente competente per territorio (e cioè il Tribunale di Foggia, erroneamente adito dagli stessi attori), sulla base del seguente principio di diritto: «ai sensi dell’art. 140, lettera e), del r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l’esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell’opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque: e ciò in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche; pertanto, allorché venga dedotto che lo straripamento di un corso d’acqua pubblico abbia causato danni ai fondi privati circostanti a causa dell’omessa cura o manutenzione dello stesso corso d’acqua da parte degli enti a tanto preposti, poiché questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della pubblica amministrazione in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, la relativa domanda risarcito- ria deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio».

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione dell’oggettiva incertezza giurisprudenziale in ordine ai principi di diritto applicabili in tema di riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice specializzato, anche con riguardo a fattispecie analoghe a quella in esame.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

per questi motivi

La Corte:

– dichiara la competenza per materia del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli sulle domande proposte;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, in data 28 febbraio 2019

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