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Cassazione Civile 1671/2016 – Surrogazione nella posizione del creditore ipotecario

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Sentenza 1671/2016

Surrogazione nella posizione del creditore ipotecario

Il credito di chi si surroghi nella posizione del creditore ipotecario, a seguito di cessione annotata a margine della iscrizione ipotecaria, prende lo stesso grado dell’ipoteca iscritta, ma il privilegio ipotecario non si estende alle spese necessarie per l’annotazione, avendo quest’ultima solo funzione di opponibilità ai terzi della modifica soggettiva del credito e non partecipando della funzione di costituzione o di mantenimento della ipoteca.

Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 29 gennaio 2016, n. 1671  (CED Cassazione 2016)

 

 

I FATTI

L’istituto di credito (OMISSIS) (di seguito indicato per brevità come (OMISSIS)) instaurava una procedura esecutiva nei confronti di (OMISSIS), agendo quale creditore ipotecario con ipoteca di secondo grado, iscritta nel 1992; intervenivano nella procedura (OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultimo quale cessionario del credito della (OMISSIS), creditore iscritto di primo grado, con ipoteca iscritta nel 90, il quale al momento dell’intervento non aveva ancora proceduto ad annotare a margine della iscrizione ipotecaria la cessione in suo favore. In sede di discussione del progetto di riparto, il (OMISSIS) spiegava un nuovo atto di intervento, avendo nel frattempo effettuato l’annotazione della cessione e provveduto al pagamento della relativa tassa ipotecaria, e chiedeva che gli fosse riconosciuto il grado ipotecario di primo grado sia per il capitale che per le spese di annotazione della sua surroga nella posizione della (OMISSIS).

Nella ordinanza di distribuzione del ricavato della vendita (insufficiente a soddisfare integralmente il procedente e gli intervenuti) il g.e. riconosceva al (OMISSIS) il privilegio di cui all’art. 2855 codice civile, oltre che sul credito cedutogli dalla (OMISSIS), anche sulle spese sostenute per l’annotazione della surroga nell’ipoteca ex art. 2843 codice civile, con pari grado ipotecario ex art. 2855 codice civile.

Il (OMISSIS) si opponeva ex artt. 512 e 617 codice procedura civile, alla ordinanza di distribuzione del ricavato, chiedendo che gli fosse assegnato, quale creditore procedente titolare di ipoteca di secondo grado, anche l’importo attribuito al (OMISSIS) pari alle spese necessarie per l’annotazione della cessione, riconosciute come accessorie del suo credito ipotecario di primo grado, per le quali il privilegio riconosciuto non era dovuto.

Il Tribunale di Salerno rigettava l’opposizione, deducendo dal carattere costitutivo della annotazione nei registri immobiliari della cessione di un credito da un soggetto all’altro quanto alla modifica dal lato soggettivo del rapporto ipotecario il fatto che, pur in mancanza di una espressa previsione nell’art. 2855 codice civile, anche le spese sostenute per l’annotazione (come quelle per l’atto di costituzione dell’ipoteca, per l’iscrizione ipotecaria e per la sua rinnovazione, espressamente previste, nonchè le spese ordinarie occorrenti per l’intervento nel processo esecutivo) godessero del privilegio di cui all’art. 2855 codice civile.

La (OMISSIS) s.p.a. propone un motivo di ricorso per cassazione nei confronti di (OMISSIS), avverso la sentenza n. 786 del 2012 depositata in data 10.4.2012 dal Tribunale di Salerno, notificata il 24.4.2012.

Il (OMISSIS), intimato, non ha svolto attività difensiva.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico suo motivo di ricorso, il (OMISSIS) denuncia la mancanza e/o contraddittorietà della motivazione, nonchè la violazione degli artt. 2855 e 2809 codice civile, sostenendo che le spese che godono dello stesso privilegio dell’ipoteca, ex art. 2855 codice civile, sono solo quelle strettamente ad essa accessorie. Essendo la funzione dell’annotazione quella di rendere opponibile ai terzi la successione a titolo particolare nella titolarità del credito garantito da ipoteca, e non una funzione costitutiva della garanzia ipotecaria stessa, ritiene il ricorrente che il giudice di merito abbia errato nel riconoscere anche ad esse il privilegio ipotecario, compiendo tra l’altro una inammissibile estensione analogica di una norma tassativa. Aggiunge l’istituto di credito che diversamente opinando, il creditore pignoratizio e gli interventori si vedrebbero opporre come legittima causa di prelazione una iscrizione successiva alla trascrizione del pignoramento.

Il ricorso è fondato e va accolto quanto alla denunciata violazione di legge.

La questione sottoposta all’attenzione della corte è se le spese di annotazione della cessione della titolarità di una iscrizione ipotecaria a margine dell’iscrizione stessa rientrino tra le spese accessorie dell’ipoteca per le quali l’art. 2855, consente la collocazione nello stesso grado delle spese dell’atto di costituzione ipotecaria.

L’annotazione a margine della iscrizione ipotecaria dell’atto di cessione ha carattere necessario e costitutivo esclusivamente in relazione alla modificazione del rapporto ipotecario dal lato soggettivo, rappresentando un elemento integrativo indispensabile della fattispecie del trasferimento del diritto ipotecario, con l’effetto di sostituire al cedente o surrogante il cessionario o surrogato, non solo nella pretesa di credito (sostituzione già operativa in ragione del negozio sottostante), ma altresì nella prelazione nei confronti dei creditori concorrenti, per cui la mancata annotazione nei confronti dei terzi priva di effetti la trasmissione del vincolo; l’annotazione pertanto svolge una funzione di opponibilità ai terzi della intervenuta modifica soggettiva del credito (Cass. n. 17644 del 2007).

La funzione della annotazione inerisce alla identificazione corretta del soggetto cessionario del credito e fruitore, in conseguenza di ciò e della annotazione della cessione a margine della iscrizione ipotecaria, della garanzia stessa, mentre non spiega alcuna valenza costitutiva della garanzia in sè, che già è presente ed iscritta.

Poichè l’annotazione non incide nè sulla costituzione nè sul mantenimento o sulla rinnovazione della garanzia ipotecaria, rispetto alla quale essa non svolge nessuna funzione costitutiva, le spese sostenute per l’annotazione non svolgono una funzione che sia strettamente accessoria all’ipoteca, in misura tale da giustificare che prendano lo stesso grado.

A ciò si aggiunga che l’elenco delle voci alle quali, in relazione alla loro stretta accessorietà all’ipoteca, alla sua costituzione o alla sua rinnovazione si estende il privilegio ipotecario sono espressamente indicate dall’art. 2855 codice civile, le cui ipotesi devono ritenersi tassative, e come tali non ampliabili con il ricorso alla analogia. Il motivo di ricorso va quindi accolto in applicazione del seguente principio di diritto: “Il credito di chi si surroghi nella posizione del creditore ipotecario, a seguito di cessione annotata a margine della iscrizione ipotecaria, prende lo stesso grado dell’ipoteca iscritta, ma il privilegio ipotecario non si estende alle spese necessarie per l’annotazione avendo l’annotazione solo funzione di opponibilità ai terzi della modifica soggettiva del credito e non partecipando della funzione di costituzione o di mantenimento della ipoteca”.

La sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento dell’opposizione, con rinvio al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Salerno.

Le spese della opposizione distributiva e del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette gli atti al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Salerno.

Liquida le spese del giudizio di cassazione in complessivi euro 2.500,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre contributo spese generali ed accessori; liquida le spese del giudizio di opposizione in complessivi euro 4.000,00, di cui euro 200,00 per spese ed euro 1.400,00 per diritti, oltre contributo spese generali ed accessori.