Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Cassazione Civile 1678/2016 – Appello – Mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado  

Richiedi un preventivo

Sentenza 1678/2016

Appello – Mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado  

L’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado nel processo d’appello ha una funzione meramente sussidiaria, sicché, in mancanza, il procedimento di secondo grado, e la relativa sentenza, non sono viziati, né tale omissione può costituire motivo di ricorso per cassazione, salvo che il ricorrente deduca che da detto fascicolo il giudice avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili “aliunde”, che è suo onere indicare specificatamente.

Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 29 gennaio 2016, n. 1678

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

  1. La s.a.s. (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, (OMISSIS) e – sulla premessa che una vettura di sua proprietà era stata colpita, in data (OMISSIS), da un ramo di un albero di enormi proporzioni che si era abbattuto al suolo, albero che si trovava sul terreno di proprietà della convenuta – chiese che la medesima fosse condannata al risarcimento dei relativi danni.

Si costituì in giudizio la (OMISSIS), chiedendo il rigetto della domanda sull’assunto che la caduta dell’albero era stata determinata da un evento atmosferico di tali proporzioni da assurgere al livello di calamità naturale; la convenuta chiese altresì estendersi il contraddittorio a (OMISSIS), comproprietario del terreno sul quale insisteva l’albero caduto.

Si costituì in giudizio anche il (OMISSIS), chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo che, a seguito della separazione personale intervenuta tra lui e la (OMISSIS), quest’ultima era ormai unica custode del terreno sul quale si trovava l’albero.

Il Tribunale accolse la domanda nei confronti della sola (OMISSIS), che condannò al pagamento della somma di Euro 7.900, con il carico delle spese di lite, mentre rigettò la domanda della (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS).

  1. La sentenza è stata appellata dalla (OMISSIS) e la Corte d’appello di Roma, con pronuncia del 21 febbraio 2012, ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda della s.a.s. (OMISSIS), contestualmente condannandola al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Ha osservato la Corte territoriale che non era in discussione il fatto che la caduta dell’enorme pino secolare era stata determinata dalla tromba d’aria che aveva interessato la città di Roma nella giornata del 4 novembre 2008. Tale dato era confermato “dalle cronache giornalistiche di quella giornata”, dalle quali risultava che “un nubifragio di eccezionali proporzioni” si era abbattuto su Roma, determinando incidenti, fra l’altro, proprio nella zona del (OMISSIS), dove si trovava l’abitazione della (OMISSIS). Dal rapporto dei Vigili del fuoco, “del tutto ignorato dal Tribunale”, emergeva che l’evento dannoso era stato determinato dalla caduta di un albero dovuto ad una tromba d’aria, caduta che aveva interessato cinque autovetture.

Tanto premesso in punto di fatto, la Corte d’appello ha ritenuto che la (OMISSIS) avesse fornito adeguata dimostrazione dell’esistenza di un caso fortuito, tale da escludere la responsabilità dell’originaria convenuta a titolo di custodia.

  1. Contro la sentenza della Corte di appello di Roma propone ricorso la s.a.s. (OMISSIS), con atto affidato a quattro motivi.

Resiste (OMISSIS) con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 codice procedura civile, comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt.168 e 347 codice procedura civile, dell’art. 123-bis norme att. codice procedura civile, nonchè omesso esame di fatti decisivi, con conseguente difetto assoluto di motivazione.

Rileva la società ricorrente che la Corte d’appello ha deciso la causa senza avere a disposizione il fascicolo d’ufficio, mai acquisito in occasione del giudizio di secondo grado. La Corte d’appello, infatti, all’udienza di discussione ha invitato le parti alla discussione orale ed ha deciso la causa con sentenza ai sensi dell’art. 281-sexies codice procedura civile; in questo modo, però, non ha avuto a disposizione una serie di elementi, mai contestati dalla (OMISSIS), che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, fra i quali le fotografie e gli atti di un diverso procedimento nel quale il (OMISSIS) aveva chiesto che quell’albero fosse potato o addirittura abbattuto. La mancata acquisizione del fascicolo vizierebbe la sentenza in esame.

1.1. Il motivo non è fondato.

Costituisce pacifica giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado nel processo d’appello, attuata, se del caso, con provvedimento di natura discrezionale, ha una funzione meramente sussidiaria, sicchè la mancata acquisizione non vizia nè il procedimento di secondo grado nè la relativa sentenza e non può utilmente dedursi quale motivo di ricorso per cassazione, a meno che in conseguenza del mancato esame del fascicolo risultino trascurati decisivi elementi di giudizio, non rilevabili aliunde, che è onere della parte ricorrente indicare con precisione (v., tra le altre, le sentenze 24 maggio 2004, n. 9985, 7 settembre 2004, n. 18006, 14 febbraio 2006, n. 3181, e 29 marzo 2006, n. 7237).

Nel caso in esame – in disparte il profilo formale per cui non risulta con chiarezza dal ricorso se e come sia stata sollecitata in sede di merito l’acquisizione di quel fascicolo da parte della Corte d’appello – appare evidente al Collegio che i documenti asseritamente mancanti – peraltro indicati in modo non rispettoso del principio di autosufficienza – non assumono alcuna rilevanza decisiva, trattandosi di elementi di contorno; tant’è che la stessa parte ricorrente (v. p. 10 del ricorso) ammette che, ove la Corte d’appello li avesse avuti a disposizione, “avrebbe potuto, forse, convincersi del contrario”, il che dimostra l’infondatezza della censura.

  1. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 codice procedura civile, comma 1, n. 5), omessa oltre che insufficiente motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla qualificazione dell’evento atmosferico.

Rileva la parte ricorrente che la sentenza in esame avrebbe qualificato l’evento atmosferico “senza affidarsi ad alcun elemento obiettivo”, sulla base delle semplici risultanze di artt. di giornale e senza aver esaminato la totalità degli atti processuali. Anche il verbale dei Vigili del fuoco, pure richiamato dalla Corte d’appello, non avrebbe alcuna specifica validità, perchè essi non posseggono le nozioni scientifiche necessarie per qualificare un evento atmosferico come tromba d’aria.

  1. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 codice procedura civile, comma 1, n. 5), omessa oltre che insufficiente motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio, costituito dall’individuazione del nesso di causalità tra le condizioni della cosa in custodia ed il danno.

Si osserva che la sentenza impugnata non avrebbe valutato in modo corretto le circostanze concrete; in particolare, in ordine alle condizioni dell’albero, privo di ogni manutenzione, ed in ordine all’esistenza del nesso di causalità tra la cosa ed il danno. La sentenza non avrebbe motivato in modo adeguato circa il carattere imprevedibile ed eccezionale dell’evento atmosferico in questione.

  1. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 codice procedura civile, comma 1, n. 5), omessa oltre che insufficiente motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla qualificazione dell’evento meteorologico cui la Corte d’appello ha attribuito efficacia causale nella determinazione del sinistro.

Secondo la società ricorrente, la Corte di merito avrebbe affidato il proprio convincimento solo alla lettura di elementi privi di valenza oggettiva. Richiamando i dati acquisiti in ordine alla forza del vento nella giornata in cui accadde il fatto, il motivo in esame pone in luce che nel luogo di rilevazione più vicino a quello dell’incidente, ossia la stazione climatica di (OMISSIS), il vento aveva una velocità di circa 40 km orari, da ritenere del tutto normale. Sicchè sarebbe evidente che la caduta dell’albero fu determinata dal fatto che esso era vecchio, carico di fogliame e privo di manutenzione. Nella zona del (OMISSIS), poi, in quella giornata era caduto un solo albero, cioè quello oggetto del presente giudizio.

  1. Il secondo, terzo e quarto motivo sono da trattare congiuntamente, in quanto contengono tutti una censura di vizio di motivazione attinente al riconoscimento del carattere di caso fortuito all’evento atmosferico che determinò la caduta dell’albero per cui è causa.

5.1. Tali motivi sono privi di fondamento.

La sentenza impugnata, infatti, con un accertamento correttamente motivato e privo di vizi logici, ha ricondotto la caduta dell’enorme pino secolare che ha determinato il danno lamentato dall’odierna ricorrente ad un evento atmosferico del tutto particolare, definito come tromba d’aria, che investì la Capitale nella giornata sopra ricordata. A tale evento la Corte romana ha attribuito connotati di tale particolarità ed imprevedibilità da assumere la natura di caso fortuito, avente perciò efficacia decisiva nel fare venire meno la responsabilità del custode prevista dall’art. 2051 codice civile.

Le censure contenute nei tre motivi di ricorso in esame tentano di mettere in dubbio la correttezza della valutazione compiuta dalla Corte d’appello per sostituire quella che la società ricorrente ritiene per sè più favorevole. È evidente, invece, che la Corte d’appello ben poteva trarre il proprio convincimento dai rilievi compiuti dai Vigili del fuoco, corroborati anche dalle “cronache giornalistiche di quella giornata”, elementi che convergevano nel senso di individuare un fenomeno di eccezionali proporzioni; ed è palese che la lamentata incuria della convenuta nella manutenzione dell’albero è stata, anche se implicitamente, considerata dalla Corte di merito, che ha però attribuito valenza decisiva agli altri suindicati elementi.

Sicchè i motivi in esame tendono a sollecitare in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito, perchè costituisce potere tipico del giudice di merito stabilire se, in concreto, un determinato evento atmosferico sia tanto grave ed imprevedibile da integrare gli estremi del caso fortuito.

  1. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale pronuncia segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.