Sentenza 1687/2016
Agevolazione della riduzione alla metà dell’IRPEG – Enti ospedalieri
L’agevolazione della riduzione alla metà dell’IRPEG sancita, per gli “enti ospedalieri”, dall’art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 601 del 1973, espressamente inserita tra quelle di carattere soggettivo, è inapplicabile, pure in via di interpretazione estensiva, alle aziende sanitarie locali costituitesi per effetto del d.lgs. n. 502 del 1992, non potendo esse, alla stregua del quadro normativo succedutosi nel tempo, equipararsi ai primi, perché assegnatarie, oltre che dell’assistenza ospedaliera, di attività e funzioni nuove e diverse da quelle già di questi ultimi, i quali, peraltro, hanno mantenuto una loro autonomia, o perché costituiti in “aziende ospedaliere” oppure quali “presidi ospedalieri” nell’ambito delle predette a.s.l.
Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 29 gennaio 2016, n. 1687 (CED Cassazione 2016)
RITENUTO IN FATTO
– che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto indicata in epigrafe, con la quale, rigettando sia l’appello principale dell’Ufficio, sia quello incidentale della Azienda Unità locale socio sanitaria n. (OMISSIS) di (OMISSIS), è stato confermato il diritto di questa al rimborso del 50 per cento di quanto versato a titolo di IRPEG per gli anni dal 2001 al 2005;
– che il giudice d’appello ha ritenuto, da un lato, che la tassazione degli immobili strumentali delle aziende sanitarie locali va effettuata in base al reddito fondiario, e, dall’altro, che la contribuente ha diritto a fruire della riduzione alla metà dell’IRPEG, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, art. 6, non potendosi negare il continuum giuridico e sostanziale tra gli enti ospedalieri, contemplati dalla norma, e le aziende sanitarie locali;
– che l’Azienda ULSS n. (OMISSIS) di (OMISSIS) resiste con controricorso e propone ricorso incidentale;
– che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso principale, con il quale è denunciata, fra l’altro, la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, art. 6, in relazione alla seconda ratio decidendi della sentenza impugnata sopra riportata, è fondato, sulla base del principio secondo cui l’agevolazione della riduzione alla metà dell’IRPEG sancita, per gli “enti ospedalieri”, dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, detto art. 6, comma 1, lettera a), espressamente inserita tra quelle di carattere soggettivo, non è applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva, alle aziende sanitarie locali costituitesi per effetto del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non potendo esse, alla stregua del quadro normativo succedutosi nel tempo, equipararsi ai primi, perchè assegnatarie, oltre che dell’assistenza ospedaliera, di attività e funzioni nuove e diverse da quelle già svolte da questi ultimi, i quali, peraltro, hanno mantenuto una loro autonomia, o perchè costituiti in “aziende ospedaliere”, oppure quali “presidi ospedalieri” nell’ambito delle predette a.s.l. (Cass. nn. 20249 del 2013, 208 del 2014);
– che il ricorso incidentale, col quale è dedotta la violazione degli artt. 40, 88 e 108 T.U.I.R. (vecchia numerazione), in relazione alla prima ratio della pronuncia, è infondato, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui alle aziende sanitarie locali è applicabile la previsione di cui all’art. 88, comma 2, lettera b) T.U.I.R. (ora art. 74), secondo il quale, in tema di IRPEG, non costituisce esercizio di attività commerciale “l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali”: ne deriva che il reddito fondiario degli immobili strumentali utilizzati in relazione a tali attività non subisce la “trasformazione” in reddito d’impresa del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ex art. 40, comma 1, con la conseguenza che il reddito complessivo va determinato in maniera atomistica, sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come espressamente dispone l’art. 108 del Decreto del Presidente della Repubblica citato (Cass. nn. 29176 del 2008, 9875 del 2011,3346 e 20249 del 2013,9718 del 2015);
– che, pertanto, accolto il ricorso principale e rigettato l’incidentale, la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;
– che, in ragione dell’epoca di formazione della giurisprudenza citata, va disposta la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio.