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Cassazione Civile 169/2017 – Impiego pubblico – Passaggio diretto dal ministero dell’istruzione nei ruoli del ministero degli affari esteri

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Sentenza 169/2017

 

Impiego pubblico – Passaggio diretto dal ministero dell’istruzione nei ruoli del ministero degli affari esteri – Trattamento retributivo

In caso di passaggio diretto di dipendenti da un ministero ad un altro ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, riconducibile alla cessione del contratto di cui agli artt. 1406 e ss c.c., ove il lavoratore venga a godere di un trattamento retributivo più favorevole di quello spettante alla generalità degli altri, il divario deve essere progressivamente assorbito in occasione dei futuri aumenti retributivi; tale assorbimento opera anche con riferimento all’assegno “ad personam”, costituente emolumento proprio dei dipendenti del Ministero dell’Istruzione transitati al Ministero degli Affari Esteri.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 5 gennaio 2017, n. 169   (CED Cassazione 2017)

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 5099/11, ha respinto l’appello del Ministero degli Affari Esteri avverso la sentenza del locale Tribunale che, in accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS), dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione transitata nei ruoli del M.A.E., aveva dichiarato il diritto della ricorrente a vedere dichiarato non riassorbibile l’assegno ad personam e il diritto alla computabilità nello stesso assegno della “retribuzione professionale docenti”. Per l’effetto, il giudice di prime cure aveva condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive con decorrenza dal 1 ottobre 2004 e a restituire le somme trattenute sullo stipendio mensile a titolo di recupero di un indebito quantificato in complessivi Euro 12.744,98.

2 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il M.A.E. sulla base di due motivi. Ha resistito con tempestivo controricorso (OMISSIS).

  1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo di ricorso il M.A.E. denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 165 del 2001, articolo 30, della L. n. 246 del 2005, articolo 16, comma 1, lettera a) e c), della L. n. 537 del 1993, articolo 3, comma 57, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, articolo 202, dell’articolo 1406 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex articolo 360 c.c., comma 1, n. 5. Rileva l’errore commesso dalla Corte territoriale nel richiamare la L. n. 537 del 1993, articolo 3, comma 57, applicabile nella diversa ipotesi dei passaggi di carriera.

1.2 – Con il secondo motivo di ricorso il M.A.E. denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 165 del 2001, articolo 30, della L. n. 246 del 2005, articolo 16, comma 1, lettera a) e c) della L. n. 537 del 1993, articolo 3, comma 57 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, articolo 202, dell’articolo 1406 c.c., dell’articolo 7 CCNL comparto Scuola del 15.3.2001 e articolo 50 CCCNL comparto Scuola del 26.5.1999, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex articolo 360 c.c., comma 1, n. 5. Rileva parte ricorrente che non poteva essere inclusa nell’assegno la “retribuzione professionale docenti”, trattandosi di un compenso di natura accessoria che presuppone l’effettiva prestazione della attività didattica.

2 – Le questioni che vengono qui in rilievo sono state esaminate da questa Corte con più sentenze, pronunciate all’udienza del 16 ottobre 2014 (nn. da 24724 a 24726, da 24729 a 24731, 24889, 24890, 24949, 25017, 25018, 25160, 25245, 25246), nonchè numerose altre decise all’udienza del 2 marzo 2016 (nn. da 8575 a 8582, da 8612 a 8616, 9309 e 9310, 9487 e 9488, 9762 e 9763, da 9762 a 9764, 9916 e 9917, 10063), tutte relative al trattamento economico e giuridico spettante ai dipendenti del comparto scuola immessi nei ruoli del M.A.E. a seguito delle procedure di mobilità volontaria D.Lgs n. 165 del 2001, ex articolo 30, espletate in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. n. 246 del 2005.

  1. Con le richiamate pronunce si è stabilito, in sintesi, che:
  2. a) il “passaggio diretto”, di cui al D.Lgs n. 165 del 2001, articolo 30, nella sua formulazione originaria, è riconducibile all’istituto civilistico della cessione del contratto, sicchè detto passaggio è caratterizzato dalla conservazione della anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto presso l’amministrazione di provenienza;
  3. b) la n. 246 del 2005, articolo 16, non ha natura di norma interpretativa per cui lo stesso, privo di efficacia retroattiva, non trova applicazione alle procedure di mobilità espletate antecedentemente alla sua entrata in vigore;
  4. c) il trattamento economico acquisito dal lavoratore deve essere determinato con il computo di tutti i compensi fissi e continuativi erogati al prestatore di lavoro, quale corrispettivo delle mansioni svolte ed attinenti, logicamente, alla professionalità tipica della qualifica rivestita;
  5. d) secondo le previsioni del CCNL del comparto scuola la retribuzione professionale docenti costituisce un compenso fisso e continuativo, in quanto corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità, e va quindi incluso nell’assegno personale, non potendo la esclusione essere giustificata dal rilievo che il compenso fosse finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente;
  6. e) in caso di passaggio di personale da un’amministrazione all’altra, il mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell’ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento.
  7. Gli scritti difensivi delle parti non prospettato argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va dato continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento dei principi affermati, da intendersi qui richiamate, sono integralmente condivise dal Collegio.

5 – La sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto sopra indicati quanto al capo avente ad oggetto l’inclusione nell’assegno ad personam della retribuzione professionale docente. La pronuncia si pone, invece, in contrasto con il principio di diritto richiamato alla lettera e) del punto 3, nella parte in cui afferma la non riassorbibilità dell’assegno personale.

6 – Va quindi accolto il primo motivo e rigettato il secondo. La necessità di ulteriori accertamenti in fatto impone la cassazione con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.