Sentenza 1691/2016
Beneficio del credito d’imposta
Il beneficio del credito d’imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 è riconosciuto per l’intero costo dell’investimento solo se, in applicazione del criterio del rapporto d’inerenza previsto dagli art. 75 (ora 109) e 121 bis (ora 164) del d.P.R. n. 917 del 1986, il contribuente provi l’esclusiva strumentalità del bene acquistato (nella specie, un autoveicolo) all’esercizio dell’impresa, a prescindere dall’esistenza di mere indicazioni formali di qualità (nella specie, risultanti dal libretto di circolazione a fronte del suo uso per trasporto promiscuo di cose e persone).
Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 29 gennaio 2016, n. 1691 (CED Cassazione 2016)
RITENUTO IN FATTO
- L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di recupero parziale del credito d’imposta previsto, per i nuovi investimenti in aree svantaggiate, dalla Legge n. 388 del 2000, art. 8, emesso nei confronti della (OMISSIS). s.a.s. in relazione all’acquisto di un autoveicolo utilizzato ad uso di trasporto promiscuo di persone e di cose e, quindi, secondo l’Ufficio, non interamente strumentale all’esercizio dell’attività d’impresa.
Il giudice d’appello ha ritenuto che la categoria dei veicoli destinati ad uso promiscuo è stata soppressa per effetto della direttiva europea 98/14/CE e la nuova classificazione prevede la sola distinzione tra veicoli per trasporto di persone e veicoli per trasporto di cose.
- La società contribuente non si è costituita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 388 del 2000, art. 8, “in combinato disposto con ilDecreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, artt. 109 e 164(nuova formulazione) e del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, art. 54 in combinato disposto con le disposizioni di cui alla direttiva europea del 6/2/1998 n. 98/14/CE, cui è stata data attuazione con Decreto Ministeriale 4 agosto 1998”: osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, l’integrale deducibilità dei costi di acquisto degli automezzi in questione è ammessa, in base alla normativa richiamata, ed a prescindere dal dato formale della immatricolazione, in presenza di due presupposti quali la strumentalità del veicolo e il suo utilizzo esclusivo nell’ambito di attività che ne richiedano effettivamente l’uso.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha già avuto occasione di affrontare più volte la questione, affermando il principio secondo il quale l’acquisto di un veicolo si configura come investimento agevolabile per l’intero costo, ai fini del credito di imposta previsto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8 solo se, in applicazione del criterio del rapporto di inerenza previsto dalDecreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, artt. 75 e 121 bis (ora, rispettivamente, artt. 109 e 164 del TUIR, nuova numerazione), il contribuente ne dimostri l’esclusiva strumentalità all’esercizio dell’impresa (Cass. nn. 27174 e 28532 del 2013, 23559 del 2014, 4295 e 20638 del 2015).
Ne deriva, pertanto, che l’acquisto di un veicolo può ritenersi investimento agevolabile, per l’intero costo, solo quando si dimostri la sua strumentalità esclusiva all’esercizio dell’impresa (a prescindere dalla mera indicazione formale della qualità del mezzo risultante dal libretto di circolazione) e l’onere di tale dimostrazione, trattandosi del riconoscimento di un beneficio, spetta a chi invoca la sussistenza dei relativi presupposti, cioè al contribuente.
- Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti.
- Pertanto, va accolto il primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al principio sopra enunciato, oltre a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata.