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Cassazione Civile 1722/2016 – Fabbricato ricostruito da uno solo degli originari comproprietari – Comproprietà del nuovo edificio ricostruito – Esclusione

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Sentenza 1722/2016

Fabbricato ricostruito da uno solo degli originari comproprietari – Comproprietà del nuovo edificio ricostruito – Esclusione

Il fabbricato ricostruito da uno solo degli originari comproprietari di un edificio distrutto dal sisma del 1968 è di sua esclusiva proprietà, giacché l’assegnazione dell’area sostitutiva e del contributo statale al comproprietario, ex art. 4, del d.l. n. 79 del 1968, conv. in l. n. 241 del 1968, non implica “ipso iure”, in caso di estraneità degli altri comunisti all’attività edificatoria, l’acquisto da parte di costoro della comproprietà del nuovo immobile, generando, al più, rapporti creditori tra le parti.

Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 29 gennaio 2016, n. 1722

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) La singolare questione, decisa in modo contrastante dai giudici di merito, concerne la pretesa dell’odierno ricorrente di scioglimento della comunione su un immobile realizzato dal resistente, con l’impiego dei contributi erogatigli ai sensi della legge speciale per il terremoto del Belice, in sostituzione del fabbricato in comproprietà, distrutto dal sisma, sito in (OMISSIS).

Il tribunale di Sciacca nel 2007 ha accolto la domanda proposta nel 1992 da (OMISSIS), dichiarando lo scioglimento della comunione dell’immobile ricostruito; ha assegnato i tre quarti indivisi di questo immobile nuovo al convenuto (OMISSIS), già proprietario del restante quarto, indiviso, unitamente alla moglie (OMISSIS); ha imposto al convenuto il versamento di conguaglio di circa 34 mila Euro.

La Corte di appello di Palermo ha rigettato del tutto la domanda di (OMISSIS), con sentenza 28 maggio 2010.

L’attore ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 7 gennaio 2011, con 3 motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale relativo alle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2) La Corte di appello ha osservato che, secondo la normativa vigente (Legge n. 79 del 1968, articolo 4; Legge n. 20 del 1968, articoli 3 e 4; Legge n. 166 del 2002, articolo 43, comma 2) ai proprietari dell’immobile non ricostruibile o non riparabile viene assegnata gratuitamente un’area ove eseguire la ricostruzione dell’immobile, area acquistata all’uopo dallo Stato e trasferita in proprietà dopo l’ultimazione dei lavori.

Ha ritenuto che a tal fine sono irrilevanti i titoli di proprietà dell’abitazione distrutta, perchè il titolo di proprietà risiede nel provvedimento amministrativo, rispetto al quale è indifferente l’appartenenza dell’immobile distrutto ad altri proprietari.

Ha aggiunto che, essendo l’area di proprietà esclusiva dell’avente titolo, che aveva ottenuto l’assegnazione, questi ne era divenuto proprietario ex articolo 934 codice civile, per accessione.

3) Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 178 del 1976; del Decreto Legge n. 79 del 1968, articolo 4 conv. in Legge n. 241 del 1968; della Legge n. 858 del 1968, articolo 3.

Sostiene che secondo una circolare ministeriale (LLPP 12 giugno 1982) il trasferimento in proprietà che fa seguito all’assegnazione di aree per la ricostruzione concerne “unicamente l’area e non anche l’edificio ricostruito i quale appartiene già al privato danneggiato, che dallo Stato riceve il contributo sulla spesa per la ricostruzione”.

Cita a sostegno la Legge n. 166 del 2002, articolo 43, secondo il quale il trasferimento della proprietà delle aree assegnate ai privati, ai sensi del Decreto Legge 27 febbraio 1968, n. 79, articolo 4, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, è disposto, dopo l’ultimazione dei lavori, con ordinanza del sindaco.

Afferma che l’edificio ricostruito appartiene necessariamente al privato danneggiato perchè elemento imprescindibile per le sovvenzioni per la ricostruzione è che il richiedente fosse proprietario di un immobile prima del sisma.

3.1) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta: violazione e falsa applicazione della Legge n. 433 del 1991, articolo 8, “che ha sostituito la Legge n. 241 del 1968, articolo 14 già sostituito dalla Legge n. 21 del 1970, articolo 9 come sostituito dalla Legge n. 64 del 1981, articolo 15”. Vizi di motivazione.

Deduce in sostanza che l’area assegnata gratuitamente costituisce una sorta di corrispettivo dell’area su cui insisteva il fabbricato distrutto, che viene acquisita dal patrimonio del Comune. Afferma che se il comproprietario non fosse reso proprietario del nuovo fabbricato, subirebbe un esproprio senza ricevere indennità.

Ne desume che il Comune ha commesso un “evidente errore” nel trasferire il lotto in piena proprietà a (OMISSIS).

3.2) Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 934 codice civile e vizi di motivazione.

La censura concerne il riferimento della sentenza all’articolo 934 codice civile quale criterio di acquisto della proprietà del bene edificato sul lotto.

Secondo parte ricorrente la speciale ragione di emergenza che giustifica la legislazione in materia esclude che si possano applicare “disposizioni pubblicistiche” sulla base dell'”indimostrato ed erroneo presupposto di mancanza di previsione normativa”. Il motivo si chiude citando una sentenza del CGA Sicilia, secondo la quale il titolare del diritto alla ricostruzione vanta un’aspettativa di trasferimento della stessa proprietà del suolo e questo trasferimento sembrerebbe “negare l’applicabilità alla fattispecie delle conseguenze ordinariamente connesse all’estensione della proprietà del suolo alla proprietà dell’edificio”.

4) I motivi, esaminabili congiuntamente per l’intima loro connessione, sono tutti infondati, dovendosi integrare e correggere la motivazione come appresso.

Dalla stessa ricostruzione che si è fatta in ricorso, si coglie come in ogni passaggio viene calcata l’attenzione sullo “scambio” tra proprietà dell’area dismessa, che viene acquisita dal Comune con il rudere non più ricostruibile, e l’area che viene assegnata ai proprietari dei fabbricati distrutti.

Giammai la normativa invocata fa menzione della proprietà del nuovo fabbricato.

Oggetto delle provvidenze pubbliche sono l’area e il contributo che può essere concesso ex lege n. 178 del 1976 (art. 3 e segg.) e Decreto Legge 27 febbraio 1968, n. 79.

Ai fini della proprietà del fabbricato, nel silenzio della legge, rileva chi sia costruttore del fabbricato, qualità che non corrisponde automaticamente con quella di proprietario dell’area.

Lo stesso ricorso ha percepito ciò, allorquando (pag. 7) sostiene che la domanda di ricostruzione del fabbricato era stata presentata il 27/4/1968 dal convenuto (OMISSIS) anche al nome del fratello. Questa circostanza non emerge dalla sentenza impugnata, che anzi, in narrativa a pag. 4, fa riferimento a domanda presentata dal solo (OMISSIS), nè in ricorso viene indicato da quale risultanza dovrebbe essere ricavata. Non vi è infatti richiamo di alcun a documento prodotto (come doveroso, ex articolo 366 bis codice procedura civile, a pena di inammissibilità). Nè si dice che l’elargizione sia stata a beneficio di entrambi i fratelli, restando così credibile quanto afferma il controricorso in ordine all’elargizione al solo (OMISSIS) del contributo pubblico.

La sentenza di primo grado fa cenno a una richiesta in quella data, ma è la richiesta di contributo per la ricostruzione, che è cosa diversa dalla presentazione di istanza con progetto autonomo per la costruzione del fabbricato sull’area assegnata (quanto al progetto v. Legge n. 178 del 1976, articolo 5). Ed è cosa diversa dal sostenere la cura e le spese della costruzione.

Il diritto all’area sostitutiva e il diritto al contributo, pur essendo di norma presupposti della nuova costruzione, non valgono di per sè a fissare la proprietà del fabbricato.

4.1) A tal fine rileva in primo luogo il provvedimento di assegnazione della proprietà dell’area: nel caso odierno il provvedimento amministrativo ha trasferito l’area (sentenza impugnata pag. 7) a (OMISSIS). Questo provvedimento non risulta che sia stato impugnato dal controinteressato odierno ricorrente. Già questa circostanza impedisce che si possa consolidare, in capo a chi sia rimasto estraneo alla costruzione, l’acquisto della comproprietà dell’immobile edificato su detta area, assegnata ad altri.

4.2) Quanto al contributo, ove si ammetta che il convenuto resistente abbia presentato domanda “anche in nome e per conto del fratello”, occorre tuttavia rilevare che il Decrero Legge 27 febbraio 1968, n. 79, articolo 7 che al comma 1 prevede questa possibilità, contiene un significativo secondo comma (modificato in sede di conversione dalla legge 18 marzo 1968, n. 241). Ivi si legge che il comproprietario o il locatario che hanno presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche nell’interesse e nel nome degli altri comproprietari o proprietario, restando l’amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra i comproprietari e concedenti o locatari, derivanti dalla concessione del beneficio.

Si ha quindi già nella previsione normativa dettata all’indomani del sisma la ipotesi: a) di un contributo richiesto da uno solo a nome anche degli altri comproprietari; b) di una costruzione eseguita da un solo comproprietario attivatosi; c) del fatto che sorgono rapporti fra i comproprietari relativi a detto contributo, la cui concessione trova titolo nella proprietà dell’immobile distrutto, ma con la precisazione che a questi rapporti l’amministrazione è estranea.

È agevole inferirne che dall’erogazione di un contributo richiesto anche nell’interesse di un altro comproprietario, e utilizzato solo dal richiedente per l’edificazione nuova, possono sorgere tutt’al più rapporti creditori, ma non l’acquisto dell’immobile costruito ex novo.

Ed è ovvio che non v’è luogo a parlare di esproprio senza indennizzo, posto che esplicitamente i rapporti derivanti dalla contribuzione devono essere regolati tra gli ex proprietari con salvezza di ogni responsabilità dell’amministrazione.

4.2.1) Non a caso si legge in sentenza che il convenuto, costituendosi, aveva resistito osservando che l’attore aveva già fruito di altro contributo per la ricostruzione della propria abitazione; che quella de qua costituiva per l’attore “una seconda unità abitativa” e che le disposizioni invocate da controparte potevano valere a riconoscerle, con le precisazioni aggiunte, “al più una somma pari alla metà del contributo statale….”. Peraltro in controricorso parte resistente, nel discutere di questo ipotetico diritto dell’attore (pag. 15), ha fatto rilevare come la normativa agganci il contributo alle esigenze del nucleo familiare che era residente nell’alloggio distrutto, il proprio, secondo le risultanze della ctu evocata specificamente in controricorso.

4.3) Ciò che la normativa non consente di ravvisare è, in presenza di una estraneità all’edificazione (sul punto il ricorrente non ha neppure smentito, come avrebbe potuto fare con memoria, quanto in controricorso dedotto a pag. 12 e 19), l’acquisto di comproprietà del nuovo immobile, ipso iure, in conseguenza della assegnazione di un’area sostitutiva ad uno dei comproprietari o dell’erogazione ad esso del contributo alla ricostruzione.

Venuta meno la configurabilità di una comproprietà, resta infondata l’unica azione promossa con la citazione del settembre 1992, la richiesta di scioglimento della comunione dell’immobile di nuova costruzione.

5) Il rigetto dell’odierno ricorso non comporta tuttavia l’accoglimento del ricorso incidentale, con il quale V.T. si duole della compensazione delle spese di consulenza e delle spese dei due gradi di merito.

La Corte di appello ha infatti esplicitamente motivato le ragioni della compensazione, ravvisate nella peculiarità della fattispecie con “particolare riferimento alla insussistenza di precedenti specifici”.

Trattasi di motivazione più che congrua, considerato che la normativa applicabile ratione temporis era quella che richiedeva la sola sussistenza di giusti motivi (art. 92 anteriore alla riforma del 2009, v. Legge n. 69 del 2009, articolo 58).

Essa era cosi adeguata, che anche per questo grado di giudizio il Collegio reputa che debba farsi luogo a integrale compensazione, atteso che la complessa stratificazione normativa e le peculiarità intrinseche della vicenda, come delineata dalla necessità di integrare in diritto la motivazione della sentenza in relazione alla condotta delle parti, rendono eccezionale la novità del caso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.

Spese compensate.