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Cassazione Civile 17544/2018 –  Prescrizione per l’esercizio dell’azione revocatoria – Art. 2903 c.c. – Fallimento del debitore e subingresso del curatore

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Ordinanza 17544/2018


Prescrizione per l’esercizio dell’azione revocatoria – Art. 2903 c.c. – Fallimento del debitore e subingresso del curatore

Nel giudizio di revocazione ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore, qualora sopravvenga il fallimento di questi, il curatore può subentrare nell’azione in forza della legittimazione accordatagli dall’art. 66 l.fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, sicché trattandosi di azione che il curatore trova nella massa fallimentare e si identifica con quella che i creditori avrebbero potuto esperire prima del fallimento, per un verso, la prescrizione decorre anche nei confronti della curatela, ai sensi dell’art. 2903 c.c., dalla data dell’atto impugnato, per l’altro, l’interruzione della prescrizione ad opera di uno dei creditori, cui sia subentrato il curatore ex art. 66 cit., giova alla massa fallimentare.

Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 4 luglio 2018, n. 17544   (CED, Cassazione, 2018

 

 

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 16/6/2016, la Corte d’appello di Messina, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda originariamente proposto dalla (OMISSIS) s.a.s., ha dichiarato inefficace, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., l’atto con il quale la (OMISSIS) s.r.l. (debitrice della (OMISSIS) s.a.s.) aveva ceduto un proprio bene immobile in favore di (OMISSIS);

che, in particolare, la corte territoriale ha confermato l’inopponibilità della ridetta cessione immobiliare nei confronti dell’intera massa dei creditori della (OMISSIS) s.r.l., fallita nelle more del giudizio di primo grado, essendo il curatore del fallimento subentrato nell’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria originariamente proposta dalla (OMISSIS) s.a.s.;

che, avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che la curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380-bis la curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. ha presentato memoria.

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo di impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza d’appello per violazione della L. Fall., articolo 66, nonchè degli articoli 2901, 2902, 2903, 2904 e 2905 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che il subentro del curatore fallimentare nell’azione revocatoria originariamente proposta dal singolo creditore valga a estendere i propri effetti a beneficio dell’intera massa dei creditori, dovendo viceversa ritenersi che la proposizione della ridetta azione da parte dell’unico creditore abbia interrotto la prescrizione dell’azione revocatoria solo ed esclusivamente con riferimento al suo credito, e non già con riguardo all’intera massa dei creditori, con la conseguente erroneità della riconosciuta dilatazione, a beneficio dell’intera massa, degli effetti dell’accoglimento dell’odierna azione revocatoria;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, al caso di specie, trovi applicazione il principio, già stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte (al quale il Collegio si richiama, condividendolo, anche al fine di assicurarne continuità), ai sensi del quale il curatore che, in forza della legittimazione accordatagli dalla L. Fall., articolo 66, intenda subentrare nell’azione revocatoria ordinaria intrapresa da un creditore per far dichiarare inopponibile, nei suoi confronti, un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore poi fallito durante quel giudizio, accetta la causa nello stato in cui si trova, sicchè l’esercizio di tale facoltà non è soggetto ai limiti entro i quali le parti possono formulare nuove domande o eccezioni nel processo di primo grado, nè, ove la lite già penda in appello, al termine previsto per la proposizione del gravame incidentale o alle preclusioni dì cui all’articolo 345 c.p.c., comma 1, poichè, al contrario, è sufficiente che egli si costituisca in giudizio, anche in appello, dichiarando di voler far propria la domanda proposta ex articolo 2901 c.c., per investire il giudice del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti dell’intera massa dei creditori (Sez. 1, Sentenza n. 614 del 15/01/2016, Rv. 638264 01);

che, in particolare, con riguardo alla disciplina della prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria, varrà richiamare il vigore del principio in forza del quale, qualora sia stata proposta un’azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inopponibile a un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore, a seguito del fallimento del debitore, sopravvenuto in pendenza del relativo giudizio, il curatore può subentrare nell’azione, in forza della legittimazione accordatagli dalla L. Fall., articolo 66, accettando la causa nello stato in cui si trova; di conseguenza, trattandosi di un’azione che il curatore trova nella massa fallimentare e che si identifica con quella che i creditori avrebbero potuto esperire prima del fallimento, da un lato la relativa prescrizione, anche nei confronti della curatela, decorre, ai sensi dell’articolo 2903 c.c., dalla data dell’atto impugnato, dall’altro l’interruzione della prescrizione, ad opera di uno dei creditori cui il curatore sia subentrato ex articolo 66 cit., giova alla massa fallimentare (Sez. 3, Sentenza n. 5586 del 20/03/2015, Rv. 634903 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 12513 del 28/05/2009, Rv. 608240 – 01);

che, pertanto, sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore della curatela controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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