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Cassazione Civile 17554/2020 – Perdita della capacità di procreare del genitore – Risarcibilità

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Ordinanza 17554/2020

  

Perdita della capacità di procreare del genitore – Risarcibilità della perdita di stabilire un legame affettivo tra fratelli

La perdita della capacità di procreare del genitore cagiona al figlio del danneggiato principale la lesione dell’interesse, costituzionalmente protetto dall’art. 29 Cost., a stabilire un legame affettivo con uno o più fratelli e, quindi, un danno non patrimoniale risarcibile, sempre che vi siano elementi, anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che tale legame sarebbe stato acquisito e che la sua mancanza abbia determinato un concreto pregiudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d’appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria escludendo la risarcibilità del danno patito dalla figlia minore, sebbene fosse emerso che, prima della compromissione della capacità riproduttiva, i genitori condividessero il progetto di creare una famiglia più numerosa).

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 21 agosto 2020, n. 17554   (CED Cassazione 2020)

Art. 2043 cc (Risarcimento per fatto illecito) – Giurisprudenza

Art. 2059 cc (Danni non patrimoniali) – Giurisprudenza

 

 

Fatti di causa

Ma. Ci. e Gi. Fe., in proprio e quali genitori rappresentanti della figlia minore Ma. Mi. Fe., hanno agito in giudizio nei confronti della ASL (OMISSIS) (già ASL (OMISSIS)), dei medici Ga. Gr., Ma. Pe. e Br. Vi. Er., nonché dell’infermiera Ma. Bo., per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di inadeguati trattamenti sanitari praticati alla Ci. presso l’Ospedale (OMISSIS) di Vico Equense, che avevano reso necessario praticarle una isterectomia totale.

La ASL convenuta ha chiamato in causa per essere garantita la propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile RAS Assicurazioni S.p.A. (poi divenuta Allianz S.p.A.); altrettanto hanno fatto il Gr., con la So. Ja. ms. Co. of Europe LTD e l’Er. con la Bernese Assicurazioni S.p.A..

Il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto la domanda della sola Ci. nei confronti di tutti i convenuti, che ha condannato, in solido, al pagamento dell’importo di € 140.090,84, oltre accessori, con rigetto di tutte le altre domande degli attori.

Ha inoltre dichiarato inammissibile la chiamata in causa della So. Ja. da parte del Gr. e rigettato le domande proposte dai convenuti Er. e Pe. nei confronti della ASL, accogliendo invece le domande di manleva proposte dalla ASL nei confronti della Allianz S.p.A. e dall’Er. nei confronti della Bernese Assicurazioni S.p.A..

La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado: a) ha rigettato tutte le domande proposte nei confronti della Bo., dell’Er. e del Gr. (dichiarando assorbite le domande di garanzia degli ultimi due nei confronti delle compagnie di assicurazione rispettivamente chiamate in causa); b) ha rideterminato l’importo riconosciuto a titolo di risarcimento alla Ci. in € 170.548,70, oltre accessori; c) ha accolto la domanda proposta da Gi. Fe., liquidando in suo favore la somma di € 20.000,00, oltre accessori; d) ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dalla Bo. e dall’Er. nei confronti della ASL e dell’Allianz S.p.A. nonché quello proposto dal Pe..

Ricorrono la Ci. ed il Fe. (anche quali rappresentanti della figlia minore), sulla base di quattro motivi.

Resistono con distinti controricorsi la ASL (OMISSIS) e la Allianz S.p.A..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

  1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di causalità omissiva in ambito civile regolata dagli articoli 40 e 41 c.p. in relazione all’articolo 360 n. 3 e 5 c.p.c. per omesso esame del comportamento doveroso omesso dalla caposala Bo. Ma. – omessa e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della domanda – vizio di motivazione nella forma del c.d. travisamento delle risultanze probatorie, con riferimento all’errata applicazione della condotta omissiva imputabile alla convenuta».

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Oggetto delle censure è la responsabilità dell’infermiera caposala Ma. Bo..

1.1 La corte territoriale ha escluso tale responsabilità in quanto specifiche condotte colpose poste in essere dalla Bo., in relazione causale con l’evento dannoso, non solo non erano state oggetto di puntuali allegazioni nell’atto introduttivo del giudizio, ma non erano neanche emerse dalle risultanze dell’istruttoria e, in particolare, dalla consulenza tecnica di ufficio espletata.

Secondo i giudici di merito, il consulente tecnico, pur avendo affermato, in modo del tutto generico, che «tutti i sanitari … … ebbero un comportamento negligente … … responsabile con elevata probabilità delle complicanze …», aveva poi dato conto di specifiche carenze assistenziali da parte dei medici, ma non aveva indicato specifiche omissioni o negligenze del personale paramedico.

In ogni caso, risultava dagli accertamenti svolti nel corso dell’istruttoria che la Bo. si era esclusivamente occupata della rimozione dei punti di sutura apposti duranti il parto cesareo – operazione in relazione alla correttezza della quale non erano state avanzate censure e che non era in rapporto di causa con il danno – e d’altronde, nelle conclusioni della sua relazione, lo stesso consulente tecnico aveva riferito le carenze assistenziali esclusivamente ai “medici” ed aveva ritenuto rilevanti in tale ottica solo attività propriamente mediche: doveva pertanto escludersi che potessero evincersi dalle prove in atti condotte negligenti o omesse del personale paramedico.

1.2 I ricorrenti sostengono, in primo luogo, di avere dedotto già con l’atto introduttivo la specifica condotta colposa della Bo., diversamente da quanto affermato dalla corte di appello.

Ma tale specifica allegazione non emerge in realtà dalla trascrizione del contenuto dell’atto di citazione operata nel ricorso.

Né hanno rilievo in proposito le risultanze delle prove orali trascritte nel ricorso, che evidentemente non possono di per sé integrare il contenuto delle domande proposte con l’atto introduttivo del giudizio e, in ogni caso, risultano anch’esse estremamente generiche con riguardo alla questione della responsabilità della Bo..

1.3 Si sostiene inoltre nel ricorso che sarebbe emersa una colposa omissione della caposala, la quale – pur avendo la Ci. avvertito un malore in occasione del suo accesso alla struttura sanitaria per la rimozione dei punti di sutura – non aveva chiesto l’intervento di un medico. In proposito, peraltro, dalla complessiva motivazione della decisione impugnata si evince che il rilievo di tale eventuale omissione – peraltro, come anticipato, ritenuta non oggetto di specifica allegazione nell’atto introduttivo del giudizio – è stato escluso, sia perché la Ci., al momento della rimozione dei punti di sutura, era da ritenersi comunque in qualche modo sotto controllo medico (sebbene non fosse stato possibile individuare il medico responsabile presente in quel momento nel reparto), sia perché in realtà la gravità del suo malore era certamente da ridimensionare in base all’istruttoria svolta, sia perché comunque l’eventuale omissione di controllo e terapia medica nella predetta occasione non poteva ritenersi in rap- porto certo di causalità con l’evento dannoso, sulla base del corretto criterio di giudizio applicabile in materia, cioè quello cd. del “più probabile che non” (cfr., in particolare, pag. 38/39 della sentenza).

Si tratta di accertamenti di fatto operati sulla base di una prudente valutazione delle prove e sostenuti da adeguata motivazione (non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede).

1.4 In definitiva, il motivo di ricorso in esame risulta per un verso inammissibile, in quanto non è adeguatamente colta l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, mentre per altro verso le censure con esso avanzate, che devono ritenersi in parte del tutto infondate, si risolvono per il resto nella contestazione di accertamenti di fatto incensurabilmente operati dai giudici di merito nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità.

  1. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione, falsa ed errata applicazione dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale patito dal coniuge dell’attrice che ha subito gravi lesioni fisiche (isterectomia, con perdita della capacità di pro- creare) – violazione e falsa applicazione degli articoli 1226 – 2056 e 2059 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. – errata e contraddittoria motivazione».

Il motivo è infondato.

2.1 Per quanto riguarda il turbamento derivato al Fe. dal- le sofferenze patite dalla moglie in occasione delle complicanze che si erano determinate dopo il parto (con il conseguente coma farmacologico della donna ed infine l’intervento di isterectomia), la corte di appello ha escluso, in base ad un accertamento di fatto sostenuto da adeguata motivazione (non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede), che fosse di rilievo ed importanza tali da superare la soglia necessaria per determinare l’insorgenza di un danno non patrimoniale risarcibile e da giustificare quindi il riconoscimento di uno specifico ristoro per equivalente monetario.

La decisione è in proposito conforme all’indirizzo di questa Corte, secondo cui il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605493 – 01; conf., ex multis: Sez. 3, Sentenza n. 20684 del 25/09/2009, Rv. 609434 – 01; Sez. 3, Sentenze nn. 24030, 24031, 24032, e 24033 del 13/11/2009, Rv. 609979, 610136, 610140 e 610144 – 01; Sez. L, Sentenza n. 5237 del 04/03/2011, Rv. 616447 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2370 del 04/02/2014, Rv. 629712 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16133 del 15/07/2014, Rv. 632536 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14662 del 14/07/2015, Rv. 636373 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 20615 del 13/10/2016, Rv. 642913 – 02; Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018, Rv. 647125 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11754 del 15/05/2018, Rv. 648794 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 29206 del 12/11/2019, Rv. 655757 – 01).

2.2 Per quanto riguarda invece la liquidazione del danno cd. riflesso subito dal Fe., costituito dalla perdita della possibilità di formare una famiglia più numerosa (riconosciuto dalla corte territoriale nella misura di € 20.000,00 in via equitativa, sulla base di riferimento della metà della componente non biologica liquidata per lo stesso pregiudizio in favore della Ci., vittima primaria), essa non può affatto ritenersi arbitra- ria, come sostenuto dal ricorrente.

La corte di appello, nell’indicare (con ampia motivazione) i motivi per cui ha ritenuto (contrariamente a quanto statuito dal tribunale in primo grado) che si trattava di un danno risarcibile anche sulla base di presunzioni, ha adeguatamente illustrato gli specifici pregiudizi in concreto subiti dall’attore di cui ha tenuto conto nella liquidazione equitativa e ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di prendere in considerazione, peraltro esclusivamente come base approssimativa di partenza, l’importo liquidato (secondo le cd. tabelle milanesi) in favore della moglie, direttamente colpita dalla lesione biologica, fornendo così un fondamento alla liquidazione equitativa del tutto idoneo a dare conto delle ragioni della decisione ed a consentirne la verifica ex post.

È opportuno osservare in proposito che la corte di appello ha ritenuto sussistente il pregiudizio e liquidabile il danno allegato dal Fe. in base a presunzioni di fatto (in particolare: a) che il matrimonio fosse stato contratto per formare una fami- glia; b) che la parziale perdita di tale possibilità, dopo la na- scita di un solo figlio, costituisse un pregiudizio per tale legittima aspettativa di vita, non risultando diversamente) e, comunque, in considerazione della circostanza concreta che il progetto di vita relativo alla formazione di una famiglia più ampia, la cui irrealizzabilità era stata riconosciuta quale pre- giudizio risarcibile in favore della Ci., non potesse non essere comune anche al coniuge di quest’ultima.

Orbene, ritenuta (senza che sul punto siano state avanzate specifiche censure) la sussistenza del danno esclusivamente in base alle suddette presunzioni, anche in mancanza di ulteriori specifici elementi di prova, non è certo possibile pretendere che, nella concreta liquidazione equitativa, si tenga poi conto di altre e diverse circostanze, cioè di circostanze che, per quanto appena chiarito, non possono ritenersi dimostrate.

  1. Con il terzo motivo si denunzia «Sul mancato riconoscimento del danno patito dalla figlia minore Fe. Ma. Mi. – violazione e falsa applicazione degli articoli 20432059 c. c. nonché degli artt. 2, 3, 29, 30, 31 e 32 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti della vittima di gravi lesioni – violazione ed erronea applicazione dell’art.2727 c.c.».

Il motivo è fondato.

La corte di appello ha escluso la risarcibilità, in favore della figlia minore Ma. Mi. Fe., del danno conseguente alla perdita della capacità di procreare della Ci. e, in particolare, il pregiudizio dalla stessa risentito, consistente nell’impossibilità di accrescimento della famiglia, affermando che «non può ravvisarsi un danno per la minore legato alla perdita della potenziale possibilità di ritrovarsi in una famiglia più numerosa, trattandosi di eventualità che non rientra di certo nelle possibilità, e tanto meno nelle aspettative, di una neonata».

Tale decisione non può però ritenersi conforme a diritto.

Una volta accertato in fatto che i genitori dell’attrice avevano il comune progetto di vita di creare una famiglia più numerosa (si tratta del presupposto di fatto sulla base del quale è stato del resto loro riconosciuto il risarcimento dell’analogo danno non patrimoniale) e che la realizzazione di tale progetto di vita è stato impedito dalla condotta illecita dei danneggianti, ne consegue necessariamente, sul piano logico, che la figlia minore ha perduto la possibilità di avere uno o più fratelli e quindi di stabilire il legame affettivo con gli stessi che normalmente si determina tra fratelli.

Il predetto legame affettivo costituisce certamente un valore tutelato dall’ordinamento, ai sensi dell’art. 29 della Costituzione: è sufficiente rilevare in proposito che non si dubita che vada riconosciuto il risarcimento del danno provocato dalla sua perdita, in caso di morte di un fratello già nato (anche quindi nel caso in cui si tratti di un legame nella sostanza meramente potenziale, come nel caso in cui la vittima o il superstite fossero in età neonatale).

Altrettanto deve quindi ritenersi (pur potendo rappresentare ovviamente un pregiudizio con incidenza ridotta), in linea di principio, per la preclusa possibilità, in concreto, di acquisire il suddetto legame, sempre che sia ragionevolmente certo, come nella specie, che lo si sarebbe acquisito e sempre che vi siano elementi, anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che la mancanza del predetto legame abbia rappresentato in concreto un pregiudizio rispetto alle aspettative di vita del danneggiato.

In quest’ottica, che l’attrice fosse appena nata al momento del fatto, deve ritenersi del tutto irrilevante, in quanto il pregiudizio di cui si discute (ove effettivamente sussistente) si sarebbe manifestato comunque certamente nel corso della sua vita, concretandosi nell’impossibilità di avere dei fratelli. D’altra parte, è appena il caso di osservare che, se si dovesse dar seguito all’affermazione della corte di appello sul punto, dovrebbe addirittura negarsi la sussistenza di qualunque pregiudizio per il neonato, anche in caso di morte di un fratello maggiore, il che risulta certamente contrario ai principi costantemente affermati da questa Corte.

La sentenza va pertanto cassata sul punto, affinché in sede di rinvio si accerti, anche in base ad elementi presuntivi, se effettivamente la perduta possibilità di stabilire il legame affetti- vo che normalmente si determina tra fratelli abbia causato un pregiudizio alle aspettative di vita di Ma. Mi. Fe. e, nell’eventualità positiva, si liquidi il relativo danno.

  1. Con il quarto motivo si denunzia «Sulla incongrua valutazione della percentuale (pari al 29%) del danno biologico e psichico riportato dall’attrice – Sull’omesso accertamento e valutazione dell’aggravamento del danno psichico e fisico riportato dall’attrice – mancata ammissione e/o integrazione della consulenza tecnica di ufficio specialistica relativa all’accertamento dell’esistenza di detto aggravamento, in relazione agli articoli 2059 c.c., 2 Cost. e 360 n. 5 c.p.c. – omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della domanda».

Anche questo motivo è fondato.

La ricorrente Ma. Ci., nell’atto di appello, aveva specificamente contestato la percentuale di invalidità, riconosciutale dal giudice di primo grado nella misura del 29% sulla scorta delle indicazioni ricavabili dalla consulenza tecnica di ufficio. Aveva infatti allegato il sopravvenuto aggravamento delle sue condizioni psico-fisiche, con incidenza sulla sua capacità lavorativa.

Aveva altresì chiesto l’integrazione della suddetta consulenza, proprio al fine di consentire la verifica delle indicate allegazioni (supportate da perizia di parte e produzione documentale) ed ottenere l’incremento della percentuale di invalidità almeno al 35%.

Nel ricorso sono trascritte le specifiche conclusioni dell’atto di appello, in relazione alla questione indicata.

La corte di appello si è limitata ad accogliere (almeno in parte) l’appello della Ci. in ordine al quantum liquidato in primo grado, in relazione alla “personalizzazione” del danno, sulla base dell’importo risultante dalle tabelle milanesi, ma non ha accolto la censura relativa alla percentuale di invalidità, senza peraltro fare alcun riferimento – nella motivazione – alla questione posta in proposito dall’attrice nell’atto di appello e, in particolare, all’allegato aggravamento del danno ed alla richiesta di consulenza integrativa al fine di accertare tale aggravamento.

Sussiste pertanto la dedotta carenza assoluta di motivazione sulla indicata questione posta in sede di gravame.

Anche in relazione a tale profilo, di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata, affinché in sede di rinvio la predetta questione sia rivalutata e decisa con adeguata motivazione.

  1. Sono accolti, per quanto di ragione, il terzo e il quarto motivo del ricorso, che è per il resto rigettato.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

per questi motivi

La Corte:

– rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo ed il quarto e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 29 gennaio 2020.

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